XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3135
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 36, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto
dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, prevede che "I revisori contabili iscritti negli albi dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e
dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione
per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini
fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei
contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di
contabilità ordinaria, anche per opzione, semprechè hanno
tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel
corso del periodo d'imposta cui si riferisce la
certificazione".
Con la presente proposta di legge, tesa a modificare
l'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241
del 1997, e successive modificazioni, si vuole includere, tra
i revisori contabili abilitati alla cosiddetta "certificazione
tributaria", anche gli iscritti negli albi degli avvocati,
rimediando all'eccesso di delega contenuto nell'attuale
formulazione del citato articolo 36 con riferimento
all'articolo 3, comma 134, della legge n. 662 del 1996, non
potendosi configurare, ai sensi di tale norma, alcuna
limitazione discriminatrice nei confronti di singole categorie
professionali.
Del resto, lo stesso tribunale amministrativo regionale
del Lazio - recentemente chiamato a pronunciarsi in merito ad
un ricorso presentato da alcuni avvocati tributaristi
associati alla Camera degli avvocati tributaristi di Catania
avverso l'esclusione dal novero dei soggetti abilitati al
rilascio della certificazione tributaria - ha dichiarato la
non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 36, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997,
per contrasto con gli articoli 3, 35, 76 e 79 della
Costituzione (TAR Lazio, sezione seconda, ordinanza del 27
ottobre 2001, n. 8856).
L'ordinanza, analiticamente motivata, fa risaltare
l'illegittimità dell'impianto normativo, colpevole di dare
luogo ad una "riserva monopolizzatrice", ad "un'ingiustificata
limitazione alla scelta lavorativa ed al libero svolgimento di
attività lavorative" nonché alla "violazione dell'indicato
valore fondamentale del diritto al lavoro costituzionalmente
garantito".
Sotto un ulteriore profilo, il tribunale amministrativo
regionale rileva fondata l'eccezione di "eccesso di delega
legislativa", laddove "non è dato rinvenire nella norma di
delega un criterio direttivo che abilitasse il Governo a
prevedere l'affidamento a determinate categorie di
professionisti, con esclusione di altre parimenti
adeguate".
Dopo la nota vicenda dell'abilitazione alla trasmissione
telematica dei dati delle dichiarazioni fiscali, anch'essa in
origine limitata ad alcune categorie professionali e
successivamente estesa anche agli avvocati per effetto del
contenzioso instaurato, anche sotto questo ulteriore profilo
viene a subire espressa censura quell'indirizzo che ambirebbe,
ingiustificatamente, a comprimere l'ambito di esercizio
dell'attività professionale dell'avvocatura in campo
tributario.
L'autorevolezza del giudice a quo, nonché la
circostanza che altre volte il problema del ruolo degli
avvocati tributaristi nell'ambito dell'attività di "controllo"
e "contatto" con l'amministrazione finanziaria è stato risolto
da un punto di vista legislativo (decreto del Ministro delle
finanze 12 luglio 2000 recante "Individuazione di altri
soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni"), induce a prospettare una analoga "via
legislativa" anche nella fattispecie.
Invero, la modifica dovrebbe riguardare l'inclusione - tra
i revisori dei conti con facoltà di "certificazione" - degli
iscritti agli albi forensi, con anzianità d'iscrizione,
ovviamente, del tutto analoga a quella prevista per le altre
categorie professionali abilitate (cinque anni) e con gli
stessi presupposti - tenuta della contabilità dell'ultimo
periodo d'imposta per le ditte "certificate" - già stabiliti
dalla legge per i soggetti ad oggi abilitati.
La soluzione proposta, oltreché pienamente rispettosa dei
compiti e delle finalità professionali degli avvocati
tributaristi - da anni, e con pieno merito, impegnati sia in
attività di supporto dei contribuenti che in quelle di
"raccordo" tra questi e l'amministrazione finanziaria
ogniqualvolta se ne palesi la necessità - presenta l'indubbio
vantaggio di rendere coerente l'intero complesso delle
attività consentite ai soggetti iscritti nell'albo dei
revisori dei conti.
Alla luce di queste considerazioni, si auspica, in
conclusione, una rapida approvazione della presente proposta
di legge.