XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3135




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, prevede che "I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, semprechè hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione".
        Con la presente proposta di legge, tesa a modificare l'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, si vuole includere, tra i revisori contabili abilitati alla cosiddetta "certificazione tributaria", anche gli iscritti negli albi degli avvocati, rimediando all'eccesso di delega contenuto nell'attuale formulazione del citato articolo 36 con riferimento all'articolo 3, comma 134, della legge n. 662 del 1996, non potendosi configurare, ai sensi di tale norma, alcuna limitazione discriminatrice nei confronti di singole categorie professionali.
        Del resto, lo stesso tribunale amministrativo regionale del Lazio - recentemente chiamato a pronunciarsi in merito ad un ricorso presentato da alcuni avvocati tributaristi associati alla Camera degli avvocati tributaristi di Catania avverso l'esclusione dal novero dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione tributaria - ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997,
per contrasto con gli articoli 3, 35, 76 e 79 della Costituzione (TAR Lazio, sezione seconda, ordinanza del 27 ottobre 2001, n. 8856).
        L'ordinanza, analiticamente motivata, fa risaltare l'illegittimità dell'impianto normativo, colpevole di dare luogo ad una "riserva monopolizzatrice", ad "un'ingiustificata limitazione alla scelta lavorativa ed al libero svolgimento di attività lavorative" nonché alla "violazione dell'indicato valore fondamentale del diritto al lavoro costituzionalmente garantito".
        Sotto un ulteriore profilo, il tribunale amministrativo regionale rileva fondata l'eccezione di "eccesso di delega legislativa", laddove "non è dato rinvenire nella norma di delega un criterio direttivo che abilitasse il Governo a prevedere l'affidamento a determinate categorie di professionisti, con esclusione di altre parimenti adeguate".
        Dopo la nota vicenda dell'abilitazione alla trasmissione telematica dei dati delle dichiarazioni fiscali, anch'essa in origine limitata ad alcune categorie professionali e successivamente estesa anche agli avvocati per effetto del contenzioso instaurato, anche sotto questo ulteriore profilo viene a subire espressa censura quell'indirizzo che ambirebbe, ingiustificatamente, a comprimere l'ambito di esercizio dell'attività professionale dell'avvocatura in campo tributario.
        L'autorevolezza del giudice a quo, nonché la circostanza che altre volte il problema del ruolo degli avvocati tributaristi nell'ambito dell'attività di "controllo" e "contatto" con l'amministrazione finanziaria è stato risolto da un punto di vista legislativo (decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 2000 recante "Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni"), induce a prospettare una analoga "via legislativa" anche nella fattispecie.
        Invero, la modifica dovrebbe riguardare l'inclusione - tra i revisori dei conti con facoltà di "certificazione" - degli iscritti agli albi forensi, con anzianità d'iscrizione, ovviamente, del tutto analoga a quella prevista per le altre categorie professionali abilitate (cinque anni) e con gli stessi presupposti - tenuta della contabilità dell'ultimo periodo d'imposta per le ditte "certificate" - già stabiliti dalla legge per i soggetti ad oggi abilitati.
        La soluzione proposta, oltreché pienamente rispettosa dei compiti e delle finalità professionali degli avvocati tributaristi - da anni, e con pieno merito, impegnati sia in attività di supporto dei contribuenti che in quelle di "raccordo" tra questi e l'amministrazione finanziaria ogniqualvolta se ne palesi la necessità - presenta l'indubbio vantaggio di rendere coerente l'intero complesso delle attività consentite ai soggetti iscritti nell'albo dei revisori dei conti.
        Alla luce di queste considerazioni, si auspica, in conclusione, una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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