XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3134
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
contiene una riforma organica dei contratti con finalità
formative, degli ammortizzatori sociali e introduce nuove
forme di sostegno al reddito, seguendo le indicazioni già a
suo tempo contenute nella delega approvata nel 1999.
L'obiettivo è quello di disegnare un sistema di tutele
attive dell'occupazione e del reddito, mediante strumenti che
garantiscano sicurezze ai bisogni di protezione di tutte le
lavoratrici e i lavoratori, non solo di quelli subordinati,
rispondente alle migliori politiche sperimentate nei Paesi
europei.
La proposta di legge è parte di un disegno più ampio di
riforma, che comprende anche la "Carta dei diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori" (atto Camera n. 3133), intesa a
modulare le tutele secondo le diverse necessità dei vari
lavori
che caratterizzano il mondo attuale.
La proposta di legge si collega ad altre normative
specifiche dirette ugualmente a svolgere i princìpi della
"Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori", in
particolare per gli aspetti relativi ai servizi all'impiego,
alla formazione continua, agli incentivi all'occupazione,
tutti strettamente interconnessi con un welfare
attivo.
L'urgenza di affrontare il tema degli ammortizzatori
sociali si lega alla centralità che esso riveste nell'attuale
momento sindacale e alla necessità di contrapporre una
organica riforma alle proposte del Governo che sono del tutto
inadeguate nei contenuti, nell'estensione e nelle risorse
finanziarie stanziate.
Un sistema efficiente e universale di sicurezza sociale è
una priorità della nostra politica e un presupposto
fondamentale perché le flessibilità del mercato del lavoro
siano sostenibili.
La proposta di legge parte da due presupposti:
1) in un mercato del lavoro ove la mobilità si
caratterizza come un aspetto fisiologico e non come un evento
eccezionale, le misure di sostegno del reddito e
dell'occupazione non possono concepirsi solo in funzione di
eventi saltuari, legati al solo mondo del lavoro subordinato,
ma devono rispondere a bisogni ricorrenti nella vita di tutti
i lavoratori. Le tutele devono, pertanto, applicarsi anche ai
lavoratori temporanei e a quelli economicamente dipendenti,
che ora ne sono privi, perché i requisiti attuali per la loro
fruizione sono pensati soprattutto per i lavoratori
subordinati stabili. Occorre inoltre ampliare il contenuto
delle provvidenze, per rispondere ai bisogni ancora largamente
insoddisfatti, specie da parte dei nuovi lavori o da chi ha un
reddito insufficiente. In questo senso vanno considerati
meritevoli di sostegno: la continuità dei versamenti
previdenziali; le esigenze personali relative, ad esempio,
alle tasse scolastiche e al mutuo della casa; il reddito nei
periodi di disoccupazione, ancorché con requisiti ridotti, che
non scoraggi la ricerca e lo svolgimento di attività
lavorative;
2) un welfare attivo richiede che il funzionamento
degli strumenti di sostegno o di integrazione del reddito sia
strettamente integrato con i servizi all'impiego, con la
formazione continua e con politiche attive di inserimento al
lavoro. Richiede inoltre che venga allargato lo spazio per
forme aggiuntive da parte di fondi bilaterali.
I punti politicamente più qualificanti della proposta sono
i seguenti:
a) si orienta il sistema verso un modello
universalistico, che risponde alle esigenze del lavoratore sia
nel caso di disoccupazione (indennità di disoccupazione), sia
nel caso di sospensione del rapporto di lavoro (trattamento di
integrazione salariale). I trattamenti non si differenziano
più in base al settore e nemmeno in base al tipo di
licenziamento. In particolare, viene a cadere la macroscopica
differenza di trattamento attualmente esistente tra i
lavoratori licenziati per
riduzione di personale, da parte di imprese con più di 15
dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione del
trattamento di integrazione salariale, e i lavoratori
licenziati individualmente;
b) il trattamento di disoccupazione con requisiti
ridotti subisce una rilevante modificazione. Da un lato, si
uniforma il trattamento rispetto a quelli diversificati
attualmente esistenti (agricoltura, edilizia) nei diversi
settori produttivi, dall'altro si subordina l'erogazione a
determinati requisiti. Infatti, poiché il trattamento
rappresenta una forma di integrazione del reddito annuale di
soggetti precari e discontinui, con forte intervento di
sostegno a carico della finanza pubblica, la corresponsione è
subordinata a forme di controllo della effettività dello stato
di disoccupazione e a "test di mezzi";
c) si estende la disciplina del trattamento di
disoccupazione di base e di quello a requisiti ridotti anche
ai lavoratori economicamente dipendenti, introducendo forme
che consentano di evitare il verificarsi di comportamenti
opportunistici;
d) si generalizza il campo di applicazione del
trattamento di integrazione salariale, incentivando la
costituzione di fondi bilaterali, aventi finalità di erogare
prestazioni aggiuntive rispetto a quelle del sistema
universalistico;
e) si promuove l'introduzione del piano sociale
d'impresa o di gruppo, secondo le indicazioni comunitarie
sulla responsabilità sociale dell'impresa;
f) si introduce un sostegno al reddito di natura
solidaristica destinato ad aiutare le persone in difficoltà,
senza costituire disincentivo alla ricerca di lavoro e al
lavoro regolare;
g) si mantiene costante attenzione alla necessità
di distinguere tra individualizzazione delle prestazioni e
collegamento con il nucleo familiare, limitando
all'indispensabile i casi in cui inserire vincoli derivanti
dalla cosiddetta "prova dei mezzi", per evitare di introdurre
discriminazioni di genere. Anzi, la prova dei mezzi viene
inserita per non applicare forme di riduzione del
trattamento.
La riforma è composta da più titoli, contenenti più
istituti, a segnalare la necessità di una integrazione delle
politiche formative finalizzate all'occupazione, delle
politiche di sostegno e di integrazione del reddito da lavoro
legate alle politiche dell'occupazione, delle politiche di
inclusione sociale, in attuazione anche di strategie
comunitarie.
I diversi titoli vanno pertanto considerati strettamente
correlati, sia nella parte in cui intervengono riformando la
disciplina vigente (in particolare i primi due titoli), sia
nella parte in cui introducono forme innovative che consentano
dotazione di capitale o continuità di reddito nella forma del
conto sicurezza individuale.
La riforma non avviene senza oneri o con limitati oneri
aggiuntivi per lo Stato. Alla determinazione dei costi e del
finanziamento è dedicato l'ultimo titolo della proposta di
legge.
Il titolo I è dedicato all'accesso e al reinserimento nel
mercato del lavoro subordinato attraverso contratti che
incorporano la formazione nello svolgimento del rapporto di
lavoro.
Si sottolinea, ponendo in apertura della proposta di legge
la "Promozione della formazione finalizzata all'accesso e al
reinserimento al lavoro", la scelta di considerare
fondamentali le politiche attive del lavoro e, in particolare,
le politiche intrecciate con la formazione.
Nel capo I è dettata la disciplina del contratto
formativo. Si tratta di quel contratto di lavoro subordinato a
causa mista formativa, destinato a sostituire sia il contratto
di formazione lavoro, ormai entrato in crisi irreversibile
dopo la definitiva sentenza di condanna della Corte di
giustizia delle comunità europee nei confronti del
finanziamento per i lavoratori con più di venticinque anni di
età, sia il contratto di apprendistato, più volte riformato e
aggiornato, ma la cui disciplina di base è
ancora contenuta in una legge che risale al 1955.
L'obiettivo è quello di introdurre una nuova disciplina,
che dia una forma sostanzialmente più strutturata a uno dei
tre canali previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo
e che incorpori la parte migliore dei due contratti a causa
mista formativa finora esistenti, per un nuovo contratto, dal
nome semplificato: contratto formativo. La nuova definizione
intende segnalare la soluzione di continuità rispetto alle due
tipologie contrattuali da cui deriva e intende sottolineare
l'assenza di prevalenza di un modello rispetto all'altro.
Questo però non significa che la nuova disciplina non sia
tributaria di quella che ha finora regolato il contratto di
formazione e lavoro e il contratto di apprendistato. Anzi. Del
primo, sono ripresi alcuni meccanismi, come quello della
reiterazione dell'accesso alla stipulazione di nuovi contratti
solo in caso di trasformazione di una determinata percentuale
di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, e
come quello del progetto formativo allegato al contratto di
lavoro.
Del secondo, sono riprese la platea di destinatari, la
durata, ma anche parte dell'intreccio tra formazione esterna e
formazione interna, tra formazione teorica e formazione
pratica, con tutoraggio.
Nell'articolo 1 è inserita la nozione di contratto
formativo, con accentuazione della possibilità di un impegno
finalizzato al conseguimento di una qualificazione
professionale anche di elevato profilo.
Nel comma 4, si prevede la possibilità di sommare più
periodi di contratto formativo, anche ai fini
dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti nel nostro
ordinamento giuridico.
L'articolo 2 individua i soggetti destinatari e distingue
i lavoratori tra adolescenti (età compresa tra i quindici e i
diciotto anni) e giovani (fino a venticinque anni). (Si
consideri che una parte della disciplina successivamente posta
distingue a seconda che ci si rivolga agli adolescenti,
destinatari di maggiore protezione e di maggiori incentivi, o
ai giovani.
E' inserita nei commi 2 e 3 del medesimo articolo la
disposizione che tende a vincolare il datore di lavoro, che
intenda stipulare nuovi contratti formativi, alla
trasformazione in contratti a tempo indeterminato di quelli
precedentemente in essere, precisando le modalità
applicative.
L'articolo 3 è dedicato ai limiti numerici e alla
computabilità, con rinvii anche alle determinazioni da parte
della contrattazione collettiva. Si segnala, al comma 3, la
diversa e minore incidenza degli adolescenti che svolgono il
contratto formativo ai fini del computo del limiti numerici
previsti dalla disciplina legislativa e contrattuale.
L'articolo 4 precisa che il contratto deve avere forma
scritta e contenere una serie di precise indicazioni,
soprattutto con riferimento alla componente di formazione del
contratto stesso.
L'articolo 5 è dedicato alla formazione esterna e interna,
entrambe di durata almeno pari a 120 ore e affiancate
dall'attività di un tutore.
Prosegue l'attenzione alla formazione nell'articolo 6,
destinato alla registrazione, su apposita scheda
professionale, della formazione esterna e interna svolta, e
alla sua certificazione. Da segnalare, al comma 3, la
possibilità di ritenere utile la formazione svolta nel corso
di un contratto formativo venuto a interrompersi nei confronti
di un nuovo contratto formativo; e al comma 5, la possibilità
di procedere a integrazione della formazione esterna in caso
di mancato conseguimento degli obiettivi previsti.
La disciplina del rapporto di lavoro è stabilita
all'articolo 7, con consistenti rinvii alla disciplina di
fonte contrattuale collettiva. Gli istituti considerati nei
singoli commi sono: il periodo di prova, di durata non
superiore a 2 mesi; l'assegnazione di mansioni e il suo
eventuale mutamento; l'orario di lavoro; il trattamento
economico; la durata del rapporto; i diritti e le modalità
della sua conservazione in caso di legittima sospensione del
rapporto; il recesso; il trattamento di fine rapporto.
L'articolo 8 estende le prestazioni previdenziali e
assistenziali, rimuovendo una
delle più evidenti e ingiustificate disparità di trattamento
dei contratti vigenti a causa mista formativa e, soprattutto,
dell'apprendistato.
Nell'articolo 9 è dettata la riforma della disciplina in
materia di contribuzione. La contribuzione è esclusa nel
contratto formativo stipulato con adolescenti. La quota
ordinaria di contribuzione a carico del datore di lavoro, in
funzione del miglioramento generale del sistema delle tutele,
è fissata al 5 per cento ed è destinata a ridursi nel settore
artigiano e nelle imprese di piccole dimensioni. Una ulteriore
riduzione è prevista in caso di stipulazione di contratti
formativi che consentano un riequilibrio di genere nella
qualificazione professionale di destinazione.
La quota ridotta di contribuzione è ancora collegata alla
partecipazione dei lavoratori alle attività di formazione
esterna, con salvaguardia nel caso di mancata partecipazione
dovuta a carenze nella programmazione e nella attivazione
delle iniziative da parte dell'amministrazione regionale
competente. Si segnala la previsione, posta in chiusura del
comma 3, del trasferimento a carico di queste amministrazioni
degli oneri relativi alle agevolazioni contributive
concesse.
L'articolo 10 è dedicato al sistema di informazione
sindacale e al monitoraggio, affidato alle regioni, per il
tramite dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori.
L'articolo 11 si occupa delle sanzioni, prevedendo in
determinati casi la trasformazione del contratto a tempo
indeterminato, e delle sanzioni amministrative.
L'articolo 12, di chiusura della parte dedicata al
contratto formativo, prevede l'abrogazione dettagliata di
tutte le disposizioni in materia di contratti di formazione e
lavoro e di contatti di apprendistato.
Nel capo II del titolo I è contenuta la disciplina del
contratto di inserimento lavorativo.
Si tratta di un contratto di inserimento o di
reinserimento al lavoro, connesso all'attuazione di un
progetto formativo, destinato alle cosiddette "fasce deboli"
del lavoro: disoccupati e inoccupati di lunga durata;
disoccupati con più di quarantacinque anni di età; persone che
rientrano al lavoro dopo un periodo di attività di lavoro di
cura. Si tratta di fasce di disoccupati e di inoccupati
euro-compatibili, per i quali è possibile prevedere una
incentivazione alla stipulazione del contatto.
L'articolo 13 si occupa della individuazione dei
lavoratori destinatari della misura e con i quali può pertanto
essere stipulato un contratto di inserimento lavorativo.
L'articolo 14 detta la tipologia e la disciplina di questo
contratto, che prevede lo svolgimento di un progetto formativo
in collegamento, sia preventivo sia successivo, con il centro
per l'impiego territorialmente competente. Il contratto può
essere stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo
determinato. In questa seconda ipotesi, sono previste
specifiche disposizioni (commi 3, 4 e 5).
Il terzo articolo del capo II (articolo 15) stabilisce
l'incentivazione e collega la quota di contribuzione, per i
primi due anni, a quella prevista nel contratto formativo. E'
questo un ulteriore modo per segnalare la contiguità tra i due
contratti: il primo, più regolato, destinato agli adolescenti
e ai giovani fino ai venticinque anni di età; il secondo, a
minor grado di dettaglio, destinato a favorire l'accesso o il
reingresso al lavoro di alcune fasce di lavoratori,
determinate tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla
fonte comunitaria.
Nel titolo II, dedicato ai sostegni al reddito, è
contenuta la riforma, da lungo tempo attesa, dei cosiddetti
"ammortizzatori sociali". Nell'articolato si supera questa
nozione ispirata a una visione passiva dell'intervento e ormai
priva di effettivo significato generale, ampliandone la
funzione originaria e puntando alla armonizzazione per tutti i
lavori e per tutti i settori produttivi.
L'operazione di armonizzazione è svolta avendo come punto
di riferimento l'esigenza di garantire la universalizzazione
dei diritti e l'armonizzazione dei trattamenti.
L'intera riforma è basata sull'integrazione con la
formazione continua e con i servizi per l'impiego, la cui
azione diventa strategica, sia per quanto riguarda
l'orientamento sia per quanto riguarda la verifica dello stato
effettivo di disoccupazione o di inoccupazione.
Il capo I è dedicato al sostegno al reddito in caso di
disoccupazione e di sospensione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il trattamento di disoccupazione, sono
previste l'armonizzazione e l'estensione del trattamento,
destinato a realizzare un comune livello di protezione e di
integrazione del reddito in caso di perdita della precedente
attività lavorativa, superando l'attuale frammentazione tra
indennità ordinarie e speciali di disoccupazione e indennità
di mobilità.
Sono, pertanto, elevate sia la durata, sia l'importo
dell'indennità di disoccupazione; si interviene sulla
disoccupazione a requisiti ridotti, uniformando e
generalizzando il trattamento; si estende l'assicurazione a
tutte le persone con contratto di lavoro subordinato, anche in
forma discontinua o che svolgono attività di lavoro
caratterizzate da una situazione di dipendenza economica,
sulla base di specifici requisiti per tenere conto delle
peculiarità della diversa tipologia contrattuale; si
incrementa il finanziamento anche grazie al versamento da
parte del datore di lavoro al momento del licenziamento, di
una somma pari a un determinato numero di mensilità.
Il sistema riformato prevede pertanto un duplice livello:
il trattamento di disoccupazione e il trattamento di
disoccupazione a requisiti ridotti.
Entrambi i trattamenti sono estesi anche ai lavoratori
economicamente dipendenti, accogliendo la definizione
contenuta nella citata "Carta dei diritti dei lavoratori e
delle lavoratrici", lavoratori che coincidono, almeno ai fini
dell'articolato in oggetto, con i lavoratori con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla
gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
n. 335 del 1995.
Date le nuove finalità, viene introdotto un miglioramento
della disciplina del trattamento di disoccupazione a requisiti
ridotti, che fa leva anche sul coordinamento tra questo
intervento di integrazione del reddito e una ulteriore forma
di sostegno finalizzata a incentivare successive giornate di
svolgimento di attività lavorativa.
Si è tenuto inoltre conto che nei Paesi europei si è
andata consolidando l'opinione che le politiche di sostegno
monetario al reddito possano costituire un disincentivo alla
ricerca attiva di lavoro (problema di moral hazard) o,
peggio, facciano aumentare i comportamenti opportunistici
rivolti ad acquisire reddito da lavoro in forma irregolare per
evitare di perdere il diritto ai benefìci del welfare
(problema della elevatezza della aliquota marginale d'imposta
e, quindi, dei meccanismi di "trappola della povertà").
Per limitare le conseguenze indesiderate di questi
strumenti, in un sistema che rivendica il valore dei sostegni
di natura solidaristica per le persone in difficoltà, è stato
perciò individuato uno schema di intervento finalizzato sia al
sostegno del reddito da lavoro corrente, sia all'integrazione
dei versamenti contributivi per incrementare i benefìci
pensionistici in età di ritiro.
In questo modo viene fornita una risposta all'esigenza di
dare maggiore consistenza alla contribuzione delle carriere
meno strutturate e si crea un incentivo all'emersione del
lavoro irregolare.
Il finanziamento è sostenuto in parte dalla fiscalità
generale e in parte dai contributi del datore di lavoro. E'
prevista una contribuzione a carico anche del lavoratore,
motivata dalla generale estensione dei trattamenti di
integrazione, in assorbimento della aliquota dello 0,3 per
cento, finora destinata solo alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, e quale fattore di responsabilizzazione circa
l'uso del sistema, data anche la mobilità sempre più elevata
nel mercato dei lavori.
Per quanto riguarda le imprese, il contributo è in parte
modulato con riferimento
alla tipologia del singolo rapporto di lavoro, con un
incremento in caso di rapporti di lavoro a termine. In questo
modo le imprese partecipano in misura più equa ai costi del
sistema avendo i rapporti di tipo discontinuo una maggiore
probabilità di dover ricorrere ai trattamenti previsti dal
sistema degli ammortizzatori.
Il trattamento di disoccupazione, regolato dall'articolo
16, viene aumentato nella misura e nella durata e strutturato,
a somiglianza di quello di mobilità, secondo una articolazione
che tiene conto dell'età del disoccupato e delle
caratteristiche occupazionali del territorio nel quale si
trova. La riduzione progressiva del trattamento, prevista a
partire dalla base costituita dal primo anno di erogazione,
non si applica a fronte di particolari condizioni del nucleo
familiare (commi 2, 3, 4).
Il trattamento di disoccupazione diventa universalistico,
con estensione anche ai lavoratori economicamente dipendenti
(comma 1, sulla base della disciplina posta all'articolo
18).
Si chiamano anche i lavoratori a partecipare, come nel
resto d'Europa, al finanziamento della prestazione. A
compensazione vengono sollevati dall'obbligo del pagamento del
contributo dello 0,30 per cento alla cassa integrazione
straordinaria (comma 7).
La contribuzione dei datori di lavoro, per i motivi già
richiamati, viene elevata con riferimento ai rapporti di
lavoro a termine (comma 8).
E' previsto il pagamento di una determinata somma per
ciascun lavoratore licenziato per motivi oggettivi o per
riduzione di personale o che si sia dimesso per giusta causa.
E' previsto un incentivo, in caso di licenziamento collettivo,
finalizzato al raggiungimento di un accordo collettivo che
abbia introdotto un piano sociale d'impresa o di gruppo (comma
9).
Poiché il licenziamento costituisce il presupposto per il
riconoscimento della prestazione e, in caso di scelta che
ricade sul datore di lavoro, costituisce anche base per il
pagamento aggiuntivo di somme, si detta una disposizione che
dovrebbe sventare sia la prassi del rilascio al datore di
lavoro, al momento dell'assunzione, di una lettera in bianco
di dimissioni, sia quella del licenziamento mascherato da
dimissioni (comma 11).
Si dettano disposizioni in materia di decadenza dalla
prestazione e volte a contrastare il lavoro nero, in stretta
correlazione con quanto già previsto nell'ordinamento (commi
12, 13 e 14).
Si dispone l'applicazione ai trattamenti in godimento alla
data di entrata in vigore della nuova legge delle previgenti
disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria, speciale
e di indennità di mobilità (comma 15).
Nell'articolo 17, si innova il trattamento di
disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori
subordinati discontinui.
Si dilata la platea dei soggetti e si uniforma il
requisito di anzianità lavorativa portato, per tutti, a
settanta giorni lavorativi (comma 1).
Si introducono vincoli che, da un lato, fanno riferimento
alla permanenza dello stato di disoccupazione per tutti i
restanti giorni lavorativi dell'anno, dall'altro, prevedono
l'erogazione del trattamento solo fino alla concorrenza di un
reddito calcolato sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente - ISEE e pari a una soglia di medio
livello.
L'introduzione della prova dei mezzi, in presenza di un
trattamento che si colloca fuori dall'ordinario rapporto
assicurativo, trova la sua motivazione nella necessità di
destinare selettivamente le risorse pubbliche. La fissazione
della soglia di reddito a un livello sufficientemente elevato
risponde all'esigenza di evitare eccessive penalizzazioni al
lavoro femminile.
L'articolo 18 provvede a specificare le condizioni
dell'estensione del trattamento di disoccupazione, di base e a
requisiti ridotti, ai lavoratori che svolgono collaborazioni
coordinate e continuative, iscritti alla citata gestione
separata dell'INPS.
La disposizione fornisce risposta all'esigenza di
garantire la conoscenza della durata del rapporto e
dell'ammontare del corrispettivo, in modo da poter applicare i
trattamenti di disoccupazione: da un lato,
si precisa che le condizioni del contratto sono quelle
dichiarate al momento dell'inizio dell'attività lavorativa nel
documento consegnato ai servizi per l'impiego competenti
(comma 2); dall'altro, che per proporzionare il compenso alla
durata si fa riferimento al minimale di reddito mensile
stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali
a fini previdenziali (comma 3).
Per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni, ferma
restando la disciplina vigente circa le causali di ammissione
e la durata dei trattamenti, è prevista la sua estensione
anche alle piccole imprese e ai settori finora scoperti,
grazie alla fiscalizzazione dei contributi destinati alla
Cassa unica assegni familiari (CUAF), in ottemperanza a un
impegno contenuto nel Patto sociale per lo sviluppo e
l'occupazione della fine del 1998, in una disposizione cui
finora si era data attuazione solo sul versante dello sgravio
parziale della contribuzione di maternità.
L'obiettivo è quello di finalizzare l'istituto della cassa
integrazione guadagni non esclusivamente alla composizione dei
conflitti, in caso di eccedenza di personale.
Le direzioni della riforma sono pertanto le seguenti:
a) uniformare il trattamento economico
all'indennità di disoccupazione riformata;
b) rendere più stringente il collegamento tra
l'intervento di cassa integrazione straordinaria e ricorso ai
contratti di solidarietà, oltre che ai piani sociali d'impresa
o di gruppo, incentivando le aziende a farsi carico
attivamente della sorte dei propri dipendenti in caso di
crisi, secondo il modello di piano sociale già adottato in
altri Paesi europei e in linea con le indicazioni della
disciplina di fonte comunitaria sulla responsabilità sociale
delle imprese;
c) introdurre anche un vincolo in relazione al
ricorso preventivo all'introduzione di regimi flessibili degli
orari, in modo tale da ricorrere alla risorsa solo dopo che si
sia già cominciato ad assorbire le eventuali variazioni
negative del fabbisogno produttivo;
d) estendere gli istituti di integrazione
salariale a tutti i dipendenti di imprese private, e, quindi,
a tutte le categorie finora escluse e alle imprese di minori
dimensioni, senza porre loro maggiori oneri contributivi,
stante la predetta fiscalizzazione del versamento alla
CUAF;
e) affidare a fondi bilaterali, categoriali o
intercategoriali, di origine contrattuale collettiva, la
previsione di maggiori condizioni di trattamento.
All'articolo 19, comma 1, si generalizza l'applicazione
del sistema della cassa integrazione guadagni.
Si uniforma il trattamento a quello di disoccupazione
(comma 2), con un vincolo per quanto riguarda la possibile
successione, nell'arco di un quinquennio, delle due forme di
sostegno del reddito, in modo da evitare pratiche di eccessiva
sommatoria di periodi di sospensione e periodi di
disoccupazione, ma altresì di non penalizzare eccessivamente
il lavoratore che, precedentemente sospeso dal lavoro e ancora
tranquillo sotto il profilo del mantenimento dell'occupazione,
si trovi ad essere licenziato (comma 3).
Si penalizza, comunque, il datore di lavoro che licenzi
per motivi oggettivi o per riduzione di personale il
lavoratore sospeso o dopo breve tempo dal termine della
sospensione del rapporto di lavoro (comma 5).
Si pone come condizione per le imprese, per poter fruire
dell'intervento di integrazione salariale, l'adozione di un
piano sociale, che preveda interventi quale un regime
flessibile degli orari. D'altro canto, si pone come condizione
per i lavoratori la disponibilità, durante la sospensione del
lavoro, soprattutto se totale, alla formazione o allo
svolgimento di attività di utilità sociale (comma 4).
Si prevede la destinazione del contributo alla CUAF,
fiscalizzato (così come prevede il Patto sociale del 1998), al
finanziamento
della cassa integrazione guadagni (comma 6). In questo modo
si garantisce un ingresso indolore, sotto il profilo
economico, da parte delle piccole imprese e delle imprese
finora escluse dal meccanismo di integrazione salariale.
L'articolo 20 si occupa dei fondi bilaterali per il
sostegno del reddito e dell'occupazione.
Si tratta di fondi finora esistenti proprio nei settori
esclusi dalla cassa integrazione guadagni, di cui si prevede
la generalizzazione (comma 5).
Tali fondi sono destinati a farsi carico di costruire
sistemi aggiuntivi delle prestazioni di sostegno al
reddito.
La promozione di questa forma di bilateralità di origine
contrattuale collettiva avviene mediante l'esclusione dei
contributi versati, nel limite del 2 per cento, dalla base
retributiva imponibile (comma 2).
I fondi bilaterali possono stipulare convenzioni con
l'INPS (comma 3) e con le regioni (comma 4).
Il capo II del titolo II è dedicato a introdurre
innovativi meccanismi di sostegno al reddito dei lavoratori
subordinati discontinui, autonomi ed economicamente
dipendenti, nonché disposizioni in materia di previdenza
complementare.
Sono previste due misure, di cui la prima è indirizzata ai
lavoratori, sia subordinati sia economicamente dipendenti, che
svolgono attività intermittenti per una durata complessiva
limitata nell'arco dell'anno e che, di conseguenza,
beneficiano del trattamento di disoccupazione a requisiti
ridotti, riformato nell'articolo 17, mentre la seconda è
destinata esclusivamente ai lavoratori economicamente
dipendenti, per colmare il differenziale contributivo a fini
pensionistici.
Alla base vi è l'idea che si possano indirizzare risorse
finanziarie in modo congiunto sia al sostegno del reddito da
lavoro corrente, quando il reddito è basso e il lavoro è
precario, sia all'integrazione dei versamenti contributivi per
incrementare i benefici pensionistici in età di ritiro.
Per quanto riguarda il primo obiettivo, il meccanismo è
pensato per completare il trattamento di disoccupazione a
requisiti ridotti - ed, infatti, i destinatari sono i medesimi
- anche al fine di aumentare la propensione a dichiarare
l'attività di lavoro nei giorni successivi a quelli minimi
sufficienti per ottenere il primo trattamento.
Per quanto riguarda il secondo obiettivo, cioè
l'integrazione dei versamenti contributivi, si basa su
un'aliquota aggiuntiva rispetto ai contributi effettivamente
versati alla Gestione separata dell'INPS, e dovrebbe fungere,
a sua volta, da incentivo economico all'emersione.
Il sistema posto all'articolo 21, sul trattamento di
sostegno del reddito, è pensato per produrre un'integrazione
lineare dei redditi effettivi acquisiti con prestazioni
lavorative, a decorrere dal giorno successivo al settantesimo,
cioè dal giorno successivo a quello che dà diritto al
trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti.
L'integrazione prevede anche un tetto massimo (dopo
ottanta giorni) al completamento dell'integrazione pari
all'1,25 per cento della differenza tra la soglia di 9.300
euro, indicizzata, e il reddito da lavoro percepito (comma
1).
Entra a far parte del reddito da lavoro percepito anche il
trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti (comma
3).
Sono previste regole in caso di attività lavorativa svolta
a tempo parziale (comma 4). Sono altresì specificati i casi di
decadenza dal diritto all'integrazione del reddito (comma
5).
I commi 6 e 7 si occupano della disciplina di dettaglio
per quanto riguarda le modalità di richiesta del beneficio,
l'individuazione del reddito di riferimento, la percezione
dell'integrazione.
All'articolo 22 sono previste disposizioni sia per la
integrazione dei contributi previdenziali, sia per la
totalizzazione e la ricongiunzione ai fini pensionistici per i
lavoratori economicamente dipendenti.
Il meccanismo introdotto ai commi 2 e 3 è destinato a
realizzare l'integrazione contributiva, evitando di creare
"trappole della povertà" e nel contempo cercando di tener fede
all'impegno di destinare risorse all'emersione del lavoro.
Il comma 4 è destinato, invece, a estendere espressamente
il meccanismo della totalizzazione per le prestazioni
liquidate con il metodo di calcolo retributivo (legge n. 388
del 2000) e contributivo (decreto legislativo n. 184 del
1997), nonché il meccanismo della ricongiunzione (la relativa
normativa è contenuta nella legge 7 febbraio 1979, n. 29, e
nella legge 5 marzo 1990, n. 45).
L'articolo 23 reca norme per estendere i diritti di
sicurezza ai lavoratori subordinati discontinui, autonomi ed
economicamente dipendenti.
All'articolo 24 sono previste disposizioni che modificano
il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la
regolamentazione della previdenza complementare, al fine di
favorirne l'estensione e lo sviluppo anche attraverso
l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto definendo
procedure contrattuali.
Il titolo III è dedicato al sostegno per i giovani
disoccupati e inoccupati, mediante la attribuzione ai giovani,
al compimento dei diciotto anni di età, di una "dotazione
finanziaria di capitale" da utilizzare in progettualità per il
futuro, in particolare in formazione. Tale dotazione prende la
forma della concessione di un prestito di almeno 15.000 euro,
di cui una parte da non restituire e una parte da restituire
con tempi e modalità differenziati a seconda delle condizioni
reddituali. Il prestito avrà garanzia pubblica e copertura
pubblica degli oneri derivanti da interessi fortemente
agevolati, per l'individuazione dei limiti di finanziamento
dei quali si utilizzano i proventi dell'imposta sulle
donazioni e successioni, che viene reintrodotta.
Le motivazioni a sostegno nella proposta di legge
concernono tanto la sfera dell'equità quanto quella
dell'efficienza. Le une e le altre fanno riferimento al
drammatico aumento delle diseguaglianze che può verificarsi
nei sistemi globalizzati moderni, diseguaglianze gravemente
"inique", tali da minare il principio dell'"eguaglianza delle
opportunità", ma anche fortemente "inefficienti", tali cioè da
condizionare negativamente le possibilità di sviluppo e di
incremento della produttività.
Per l'iniquità basta pensare alla distribuzione del
reddito e al ruolo giocato in essa dalla distribuzione della
ricchezza, assai più concentrata di quella del reddito e
generante le disparità con l'impatto maggiore sulla equità
intergenerazionale e dunque sulla condizione giovanile,
paradossalmente, però, le meno studiate e contrastate
politicamente. Uno dei fattori rilevanti dell'incremento
generale delle diseguaglianze deriva proprio dalla crescente
"concentrazione" della ricchezza: negli USA nel 1995 il
patrimonio netto medio dell'1 per cento più ricco della
popolazione era pari a 4,6 milioni di dollari, mentre il
patrimonio netto medio del quintile più ricco - a cui tale 1
per cento appartiene - era pari a 550 mila dollari e il
patrimonio del quintile più povero era di soli 450 dollari;
nel Regno Unito nel 1996 il 93 per cento della ricchezza
nazionale apparteneva al 50 per cento più benestante della
popolazione; in Italia nel 1998 il 10 per cento delle famiglie
più abbienti possedeva il 46,4 per cento dell'intero ammontare
di ricchezza.
I rischi di inefficienza si palesano più chiaramente
quando ci si richiama alle caratteristiche della "economia
della conoscenza", il dispiegamento delle cui potenzialità è
strettamente condizionato al possesso, da parte dei cittadini,
di requisiti stringenti di istruzione, sapere, abilità,
competenza e investimento nel proprio capitale umano. La
concentrazione nelle mani di pochi di tali requisiti per un
verso crea ulteriori disparità, per un altro può inceppare lo
stesso processo di avanzamento di un'innovazione alimentabile
solo mediante apprendimento esteso e a larga diffusione.
Altrettanto è vero dei meccanismi concorrenziali, alterati e
perfino bloccati nel dinamismo ad essi intrinseco quando le
risorse sono concentrate nello mani di pochi.
Le motivazioni tanto di equità quanto di efficienza sono
ancora più importanti nell'indurre a correggere quello
squilibrio nelle "opportunità di accesso" che sembra
riguardare soprattutto i più giovani, visto
che la maggior parte degli individui privi di proprietà si
situa proprio nella fascia di età compresa fra i venti e i
trenta anni e che molti di essi, specie i meno abbienti, non
possiedono le risorse per compiere gli studi universitari, per
avviare un'attività o, perfino, per accendere un mutuo. Sia le
motivazioni in termini di equità che le motivazioni in termini
di efficienza conducono, dunque, a una sottolineatura del
principio dell'"eguaglianza delle opportunità" per i più
giovani, per il quale "nessuno è inerentemente migliore degli
altri e ognuno ha diritto a una quota equa di risorse iniziali
con le quali avviare e progettare la propria vita futura".
Questo principio sostiene altresì che, se i prerequisiti del
successo sono la maggiore istruzione e l'investimento sul
capitale umano, nessuna organizzazione economica efficiente
può permettersi di discriminare sulla base di criteri diversi
dalle capacità e dai talenti delle persone. Tutto ciò è ancora
più vero per i giovani, cioè per coloro che hanno un'età in
cui scelte e opportunità sono determinanti per il futuro, per
i quali, in particolare, la disponibilità di un capitale
significa maggiore libertà effettiva, maggiore autonomia,
maggiore responsabilità.
Due implicazioni di questa impostazione meritano di essere
sottolineate:
1) viene adottata una versione "forte" delle nozioni sia
di "opportunità" - non limitata alla versione debole di
"parità formale dei punti di accesso" - sia di "inclusione
sociale", richiedente l'attivazione di risorse specifiche di
progettualità. Infatti, se le opportunità sono viste come
"opportunità concrete", come "capacità effettive" - secondo le
parole di Amartya Sen - di essere, di fare, di avere, di
sapere, l'inclusione nella cittadinanza richiede che siano
fornite a ciascuno condizioni di eguaglianza nella "libertà
effettiva" di perseguire il proprio "progetto di vita";
2) viene superato il modo caricaturale con cui è posto
spesso il tema dell'equità intergenerazionale, in
contrapposizione con quello dell'equità infragenerazionale,
come se fosse il perseguimento dell'equità fra i membri di una
stessa generazione a compromettere - bruciando tutte le
risorse a disposizione - il perseguimento dell'equità fra
generazioni diverse.
In realtà, equità intergenerazionale e infragenerazionale
sono correlate da due semplicissime ragioni: a)
l'ineguaglianza infragenerazionale accresce la mortalità, la
morbilità, le carenze di abilità e di saperi della popolazione
e quindi fa deperire sia il "capitale sociale" sia il
"capitale produttivo" da trasferire alle nuove generazioni;
b) il risultato di una generazione è il punto di
partenza della successiva. Occorre, dunque, superare
l'impasse rappresentato dalla presupposizione, nella
società, di un "gioco a somma negativa" e immaginare la
possibilità di "giochi a somma positiva": cosa a cui mira, per
l'appunto, l'ipotesi di una dotazione di capitale per i
giovani volta a incrementare le risorse complessive di
progettualità, di socialità e di attività (nel senso proprio
anche di "tassi di attività") di cui la nostra società può
disporre.
Il valore del principio dell'eguaglianza delle opportunità
è lo stesso che giustifica la connessione tra la fornitura di
una "dotazione di capitale" ai giovani e l'imposta sulle
donazioni e successioni. Non a caso i progetti che si
conoscono a livello internazionale per offrire "dotazioni di
capitale" ai giovani (Ackerman e Alstott, 1999, Kelly e
Lissauer, 2000, Le Grand e Nissan, 2000, Reich, 2001)
prevedono tutti un aggancio con l'imposta sulle successioni e
addirittura un suo incremento, nel presupposto che la
ricchezza accumulata da una generazione debba contribuire allo
sviluppo della successiva. Proprio basandosi
sull'enfatizzazione di quel principio un liberale come John
Stuart Mill vedeva nell'imposta sulle successioni la
principale imposta di uno Stato volto a offrire il massimo di
ricompensa economica allo sforzo individuale e perciò il
massimo di eguaglianza dei punti di partenza a tutti coloro
che entrano nella competizione economica.
In Italia la riforma realizzata dal centro-sinistra nel
novembre 2000 (articolo 69 della legge n. 342 del 2000)
dell'imposta sulle successioni e donazioni aveva di fatto già
abolito l'imposta per i patrimoni medio-bassi, lasciandola
solo sui grandi patrimoni. Infatti, era stata eliminata
l'imposta sull'asse ereditario, l'imposta su ciascun erede era
stata trasformata da progressiva in proporzionale, le aliquote
sono state ridotte da 30 a 3 (del 4, del 6 e dell'8 per cento
a seconda del grado di parentela), erano state individuate
soglie consistenti al di sotto delle quali non si pagava nulla
(350 milioni di lire per familiare e 1 miliardo di lire nel
caso di minori o portatori di handicap), la
determinazione del valore dell'azienda veniva effettuata
sottraendo il valore dell'avviamento (corrispondente spesso a
circa il 50 per cento del valore complessivo), le aziende
agricole trasmesse per linea diretta erano totalmente esenti,
le donazioni tra vivi avevano aliquote ancora più favorevoli
per i riceventi (3,5 e 7 per cento a seconda del grado di
parentela).
Grazie alla riforma già realizzata, l'Italia si presentava
come il Paese europeo in cui si pagava la più bassa imposta
sulle successioni: le aliquote in Belgio, Germania e Svezia
sono il 30 per cento, in Spagna il 34 per cento, in Francia e
in Gran Bretagna il 40 per cento. Eliminarla totalmente,
tuttavia, è stato un grave errore. In primo luogo, perché non
c'è Paese dell'Unione europea - a cui l'Italia appartiene con
ruolo e peso primario - e nemmeno Paese sviluppato tout
court- con la sola eccezione degli USA della nuova
amministrazione repubblicana - che ha in animo di fare ciò. In
secondo luogo, perché le caratteristiche della riforma
italiana del 2000, lungi dall'aumentare il contenzioso, erano
tali da ridurre la base imponibile e con essa il contenzioso,
consentendo al tempo stesso introiti di cui è futile dire che
"erano così bassi che tanto valeva abolire l'imposta di
successione", perché essi erano invece dimensionati proprio in
relazione alle finalità perseguite. In terzo luogo, perché
l'acquisizione dei proventi di questa imposta nient'altro
significa se non la disponibilità da parte dei giovani più
fortunati - che, senza alcun loro merito specifico, ma, per
l'appunto, grazie alla "fortuna", grazie a ciò che John Rawls
chiama "i frutti casuali e arbitrari della lotteria naturale",
iniziano con un patrimonio più consistente le loro esperienze
di lavoro e di vita - a pagare un moderato "contributo di
solidarietà" in favore dei giovani che le iniziano senza
nulla, spesso senza neanche un titolo di studio adeguato.
Sono queste, del resto, le misure con cui si radica tra i
cittadini il senso di appartenenza a una collettività,
caratterizzato da valori e aspirazioni comuni da cui deriva
anche quella particolare disponibilità a sostenersi
vicendevolmente che è racchiusa nel principio
dell'"eguaglianza delle opportunità". Principio che, proprio
perché motore di un sistema di valori condiviso, richiede per
sua natura processi di realizzazione intrinsecamente
democratici, l'opposto di quell'"esproprio dei patrimoni per
ogni generazione" che solo per dileggio - e non per gusto del
paradosso - può essere considerato la sua logica ed estrema
implicazione. Sono significative le parole che alcuni
redditieri americani hanno usato per respingere il proposito
del Presidente degli USA Bush di abolire la tassa di
successione, proposito considerato "cattivo" (bad) per
la democrazia, l'economia e la società in quanto
"arricchirebbe ulteriormente i milionari americani mentre
sottrarrebbe le risorse fiscali necessarie ad alleviare le
condizioni di vita delle famiglie che faticano a sbarcare il
lunario". Più nel dettaglio, la misura proposta si propone di
realizzare, a beneficio dei più giovani, le seguenti
finalità:
1) intervenire il più possibile "a monte", in un momento
prossimo, e non successivo, alla formazione delle
diseguaglianze;
2) "promuovere" (capacità, abilità, competenze, sapere)
piuttosto che "risarcire" (per mancanze, carenze,
deprivazioni);
3) adottare una nozione forte, e non debole, di
"eguaglianza delle opportunità" (dunque, una nozione non in
contrapposizione con quella di "eguaglianza dei risultati", da
perseguire con altri strumenti, complementari e convergenti)
per incidere sulla distribuzione iniziale di risorse
(istruzione, formazione, eccetera);
4) influire, oltre che sulla distribuzione iniziale di
risorse, sul prezzo che gli individui possono ottenere per le
loro risorse nel momento in cui le scambiano sul mercato
(andando, per esempio, oltre il salario minimo);
5) incoraggiare e premiare comportamenti positivi (la
fruibilità del capitale è legata al completamento della
formazione prevista dall'ordinamento, al rispetto della legge
e all'assunzione di ulteriori impegni).
L'utilizzo è condizionato al rispetto di determinati
obblighi e comportamenti positivi quali:
1) il completamento della formazione prevista
dall'ordinamento (diploma di scuola secondaria, obbligo
formativo, apprendistato);
2) l'assenza di condanne penali (nei casi di devianza
gli utilizzi sarebbero limitati e controllati).
La fruizione è legata in modo specifico alla formazione
post-secondaria qualificata di varia natura:
universitaria, altri corsi riconosciuti, tirocinio
professionale, formazione legata all'attività lavorativa,
eccetera, ma anche all'avviamento di un'attività
imprenditoriale e professionale.
I beneficiari sono giovani residenti nell'intero
territorio nazionale che abbiano completato la formazione
prevista dall'ordinamento (per il 2001 ciò riguarda i giovani
tra i quindici e i diciotto anni di età che dovranno assolvere
i loro obblighi nella scuola, nella formazione professionale
di competenza regionale, nell'apprendistato), che facciano
domanda e rispondano ai requisiti e ai criteri previsti per
l'inserimento in graduatoria.
L'articolo 25 prevede, per un periodo sperimentale di due
anni, l'attribuzione ad ogni cittadino italiano, al compimento
dei diciotto anni di età, di una dotazione finanziaria di
capitale di almeno 15.000 euro per la formazione
post-secondaria qualificata o per l'avviamento di
un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione è
attribuita a titolo di credito senza interessi; una quota
parte di tale dotazione potrà essere attribuita ai giovani a
titolo di contributo a fondo perduto.
Il Governo dovrà presentare annualmente una relazione al
Parlamento sui risultati della sperimentazione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze potrà prolungare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, la sperimentazione per un periodo
non superiore a due anni.
L'articolo 26 stabilisce (comma 1) che i soggetti
beneficiari devono avere completato l'obbligo formativo
previsto dalla legge n. 144 del 1999 fino al diciottesimo anno
di età, e non avere subito condanne penali (in questi casi
potranno essere previste modalità specifiche e controllate di
erogazione della dotazione da attuare con la collaborazione
dei servizi di assistenza sociale).
Il comma 2 precisa che il giovane può usufruire della
dotazione finanziaria di capitale entro il venticinquesimo
anno di età (per esempio al momento di iscriversi ad un
master) salvo le deroghe che potranno essere previste
dai provvedimenti regionali attuativi. Il comma 3 stabilisce
che la dotazione finanziaria di capitale è destinata alla
formazione o all'avviamento di un'attività imprenditoriale o
professionale, ovvero ad entrambe le finalità qualora l'avvio
di un'attività necessiti anche di momenti formativi.
Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio
di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che
richiedono la dotazione finanziaria di capitale, le regioni e
le province autonome, previa consultazione delle parti sociali
e delle associazioni di categoria, rendono noti
(comma 5) la domanda prevedibile di figure professionali ed
il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e
servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato ed innovativo del
sistema economico-sociale del territorio.
I benefìci di cui alla presente proposta di legge sono
cumulabili con il prestito d'onore già previsto per i
disoccupati meridionali (comma 6).
Il rimborso della dotazione finanziaria di capitale (comma
7), al netto dell'eventuale quota di contributo a fondo
perduto, dovrà avvenire entro un massimo di quindici anni
dalla data di erogazione del primo rateo della dotazione,
secondo modalità stabilite dai provvedimenti regionali
attuativi che potranno prevedere eventuali dilazioni e
rateizzazioni anche in riferimento al reddito dichiarato dal
beneficiario nell'anno fiscale precedente la data fissata per
il rimborso.
L'articolo 27 istituisce i fondi regionali per
l'eguaglianza delle opportunità dei giovani.
Il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1)
stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana
relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti
finanziari, della dotazione finanziaria di capitale ai
giovani, stabilendo un tasso di interesse sui crediti omogeneo
su tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi, la
garanzia per la copertura dei rischi e l'eventuale erogazione
di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di
contributo a fondo perduto sono a carico dei fondi.
Lo stesso Ministro (comma 2) provvede annualmente, sentita
la Conferenza unificata, a ripartire tra le regioni o delle
province autonome una somma pari al gettito (circa 1.500
miliardi delle vecchie lire) dell'imposta sulle successioni e
donazioni, ripristinata nella forma previgente alla data di
entrata in vigore della legge n. 383 del 2001. La ripartizione
avviene in relazione al numero dei cittadini residenti nelle
singole regioni che compiono diciotto anni di età nel corso
dell'anno ed al reddito pro capite medio di ogni singola
regione.
Le regioni e le province autonome (comma 3), con proprio
provvedimento (legge o regolamento), provvedono ad istituire
il fondo regionale, a stabilire le modalità di attribuzione
della dotazione finanziaria di capitale, l'eventuale quota
della dotazione attribuita, a titolo di contributo a fondo
perduto, le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte
degli enti territoriali e locali e da parte dei privati,
nonché a definire le modalità per la compilazione delle
graduatorie regionali ed i criteri per il monitoraggio
sull'effettivo utilizzo delle dotazioni di capitale
erogate.
Le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi da
parte di privati cittadini, di società, associazioni ed enti,
potranno essere dedotte dall'imponibile ai fini IRPEF ed IRPEG
(comma 4).
Qualora una regione o una provincia autonoma non utilizzi
in parte o per intero le risorse del proprio fondo entro il 31
dicembre, tali disponibilità saranno ripartite tra le regioni
o le province autonome che avranno alla stessa data utilizzato
interamente le somme loro assegnate (comma 5).
Il titolo III si chiude con la disposizione che introduce
il conto di sicurezza individuale (articolo 28).
Si realizza un sistema di tutela particolare per i
soggetti impegnati in attività di carattere temporaneo, idoneo
a consentire ad essi il soddisfacimento di rilevanti esigenze
di vita nonostante il carattere aleatorio dei loro redditi da
lavoro.
Il titolo IV è dedicato alla copertura finanziaria
(articolo 29).
Gli oneri per l'attuazione della legge sono stimati a
regime nell'ordine di 4,5-5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003.