XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3126




        Onorevoli Deputati! - Con l'articolo 5 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è stata disposta la proroga degli organi dell'Associazione italiana della Croce Rossa, fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.
        Infatti, non si era potuto procedere al rinnovo degli organi poiché le prime elezioni per la nomina dei consigli dei comitati locali e per il rinnovo dei consigli dei comitati provinciali e dei comitati regionali, ai fini della convocazione dell'Assemblea generale, indette con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001 del direttivo nazionale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, erano state ritenute illegittime nella parte relativa alla indizione delle elezioni dei consigli dei comitati locali, atteso che l'istituzione di detti consigli non figurava nello statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110.
        La proroga recata dall'articolo 5 del citato decreto-legge n. 8 del 2002, motivata dall'urgenza dovuta alla intervenuta o, all'epoca, prossima scadenza del mandato degli organi periferici, nonché degli organi del comitato centrale, era volta ad assicurare una gestione ordinaria e, al contempo, emanato il nuovo statuto, consentire il rinnovo degli organi.
        Il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, dopo avere acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 luglio 2002. Il nuovo statuto, tuttavia, non è ancora entrato in vigore perché tutt'ora sottoposto alle procedure di controllo le quali si concluderanno, considerata anche la pausa estiva, solo dopo la scadenza degli organi statutari, che con l'applicazione della prorogatio di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, è fissata al 14 agosto 2002.
        E' evidente pertanto la straordinaria urgenza di provvedere alla rideterminazione dei termini di scadenza relativi agli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa, al fine di consentire la ricostituzione dei medesimi organi secondo le disposizioni del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri in data 5 luglio 2002.
        Considerati i tempi necessari per l'entrata in vigore del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa e quelli occorrenti per lo svolgimento delle procedure elettorali che condurranno al rinnovo degli organi secondo le disposizioni del nuovo statuto, si è ritenuto opportuno prevedere un termine congruo fissato al 30 aprile 2003 per la permanenza in carica degli attuali organi (circa 260 giorni decorrenti dal 14 agosto). E' fatto salvo, ovviamente, il termine più breve qualora le operazioni elettorali volte al rinnovo degli organi si concludano prima del 30 aprile 2003.
        Il decreto-legge si compone di un unico articolo con il quale si ridetermina la durata in carica dei consigli dei comitati provinciali e dei consigli dei comitati regionali, nonché del comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa fino ai rinnovo degli organi medesimi, secondo le norme del nuovo statuto e, comunque, non oltre il 30 aprile 2003.
        Dal presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.




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