XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3126
Onorevoli Deputati! - Con l'articolo 5 del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2002, n. 56, è stata disposta la proroga degli
organi dell'Associazione italiana della Croce Rossa, fino
all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e,
comunque, non oltre il 30 giugno 2002.
Infatti, non si era potuto procedere al rinnovo degli
organi poiché le prime elezioni per la nomina dei consigli dei
comitati locali e per il rinnovo dei consigli dei comitati
provinciali e dei comitati regionali, ai fini della
convocazione dell'Assemblea generale, indette con delibera n.
188 del 3 ottobre 2001 del direttivo nazionale
dell'Associazione italiana della Croce Rossa, erano state
ritenute illegittime nella parte relativa alla indizione delle
elezioni dei consigli dei comitati locali, atteso che
l'istituzione di detti consigli non figurava nello statuto
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 marzo 1997, n. 110.
La proroga recata dall'articolo 5 del citato decreto-legge
n. 8 del 2002, motivata dall'urgenza dovuta alla intervenuta
o, all'epoca, prossima scadenza del mandato degli organi
periferici, nonché degli organi del comitato centrale, era
volta ad assicurare una gestione ordinaria e, al contempo,
emanato il nuovo statuto, consentire il rinnovo degli
organi.
Il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce
Rossa, dopo avere acquisito il parere favorevole del Consiglio
di Stato, è stato approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in data 5 luglio 2002. Il nuovo
statuto, tuttavia, non è ancora entrato in vigore perché
tutt'ora sottoposto alle procedure di controllo le quali si
concluderanno, considerata anche la pausa estiva, solo dopo la
scadenza degli organi statutari, che con l'applicazione della
prorogatio di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n.
293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
1994, n. 444, è fissata al 14 agosto 2002.
E' evidente pertanto la straordinaria urgenza di
provvedere alla rideterminazione dei termini di scadenza
relativi agli organi amministrativi dell'Associazione italiana
della Croce Rossa, al fine di consentire la ricostituzione dei
medesimi organi secondo le disposizioni del nuovo statuto
dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con
decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri in data 5
luglio 2002.
Considerati i tempi necessari per l'entrata in vigore del
nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa e
quelli occorrenti per lo svolgimento delle procedure
elettorali che condurranno al rinnovo degli organi secondo le
disposizioni del nuovo statuto, si è ritenuto opportuno
prevedere un termine congruo fissato al 30 aprile 2003 per la
permanenza in carica degli attuali organi (circa 260 giorni
decorrenti dal 14 agosto). E' fatto salvo, ovviamente, il
termine più breve qualora le operazioni elettorali volte al
rinnovo degli organi si concludano prima del 30 aprile
2003.
Il decreto-legge si compone di un unico articolo con il
quale si ridetermina la durata in carica dei consigli dei
comitati provinciali e dei consigli dei comitati regionali,
nonché del comitato centrale dell'Associazione italiana della
Croce Rossa fino ai rinnovo degli organi medesimi, secondo le
norme del nuovo statuto e, comunque, non oltre il 30 aprile
2003.
Dal presente decreto-legge non derivano nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.