XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3125
Onorevoli Colleghi! - Ragioni di equità e di giustizia
vogliono che siano cancellate dall'ordinamento le norme che
consentono a coloro che ricoprono cariche sindacali di
beneficiare di una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale
differenza tra le somme loro corrisposte per lo svolgimento
dell'attività sindacale (previa collocazione in aspettativa ai
sensi dell'articolo 31 della legge n. 300 del 1970) e la
retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo
figurativo di cui all'articolo 8, ottavo comma, della legge n.
155 del 1981.
Detta agevolazione è altresì riconosciuta ai lavoratori
collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione
erogata dal proprio datore di lavoro.
Come risulta da un'inchiesta recentemente condotta dal
quotidiano Il Giornale, gli istituti previdenziali
frappongono ogni genere di ostacolo alla conoscenza dei
nominativi di coloro che hanno beneficiato dell'applicazione
della citata disciplina di favore recata dall'articolo 3,
comma 5 e 6, del decreto legislativo n. 564 del 1996, ed,
inoltre, i dati forniti, in ordine al numero di tali
beneficiari, sono confusi e contraddittori.
L'urgente approvazione della presente proposta di legge,
dettata unicamente da ragioni di giustizia, consentirà di
riaffermare quei fondamentali princìpi di equità contributiva,
mortificati dall'entrata in vigore delle norme di cui si
chiede l'abrogazione.