XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3124
Onorevoli Deputati! - Con il presente decreto-legge
vengono fissate alcune modificazioni, ritenute necessarie ed
urgenti in particolare alla luce degli specifici andamenti del
mercato di settore, alla disciplina del prezzo di vendita dei
libri fissata dall'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n.
62, e modificata dal decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99,
convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198.
Si è ravvisata prioritariamente la necessità di prorogare
il periodo di sperimentazione dal 1^ settembre 2001 al 31
dicembre 2002, al fine di consentire l'acquisizione di
ulteriori elementi per l'eventuale adozione delle conseguenti
misure ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo
2001, n. 62.
E' stato altresì abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, in modo da
permettere, anche nel periodo della sperimentazione, la
praticabilità, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di interventi promozionali
anche con limiti di sconto superiori a quelli fissati in via
sperimentale dalla legge.
Si prevede, infine, che il comitato a suo tempo istituito
per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di
disciplina del prezzo del libro rediga il rapporto sull'esito
della sperimentazione non già al termine del periodo della
sperimentazione stessa, come attualmente previsto
dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 99 del
2001, bensì trenta giorni prima della scadenza di tale
termine, cioé entro il 30 novembre 2002, in modo da consentire
la tempestività dell'eventuale adozione delle misure previste
dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n.
62.
L'accluso decreto-legge non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
ALLEGATO
(previsto dall'articolo 17,
comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127).
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla
legge 9 maggio 2001, n. 198:
Art. 1. (Differimento della disciplina del prezzo
dei libri).- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente
decreto, hanno effetto a decorrere dal 1^ settembre 2001 e si
applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.
2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non
si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al
comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e
proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige
un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini
dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62,
come modificato dal presente decreto.