XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3124




        Onorevoli Deputati! - Con il presente decreto-legge vengono fissate alcune modificazioni, ritenute necessarie ed urgenti in particolare alla luce degli specifici andamenti del mercato di settore, alla disciplina del prezzo di vendita dei libri fissata dall'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e modificata dal decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198.
        Si è ravvisata prioritariamente la necessità di prorogare il periodo di sperimentazione dal 1^ settembre 2001 al 31 dicembre 2002, al fine di consentire l'acquisizione di ulteriori elementi per l'eventuale adozione delle conseguenti misure ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62.
        E' stato altresì abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, in modo da permettere, anche nel periodo della sperimentazione, la praticabilità, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di interventi promozionali anche con limiti di sconto superiori a quelli fissati in via sperimentale dalla legge.
        Si prevede, infine, che il comitato a suo tempo istituito per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro rediga il rapporto sull'esito della sperimentazione non già al termine del periodo della sperimentazione stessa, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 99 del 2001, bensì trenta giorni prima della scadenza di tale termine, cioé entro il 30 novembre 2002, in modo da consentire la tempestività dell'eventuale adozione delle misure previste dal comma 9 dell'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
        L'accluso decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



ALLEGATO

(previsto dall'articolo 17,
comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127).


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


          Decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198:

              Art. 1. (Differimento della disciplina del prezzo dei libri).- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1^ settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.
          2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
          3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.




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