XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3095




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha come obiettivo la salvaguardia delle situazioni giuridiche soggettive di coloro che impegnano i propri risparmi per l'acquisto della abitazione principale.
        Troppo frequentemente si verifica infatti che, fra il cosiddetto "compromesso di acquisto" di una abitazione in fase di costruzione e l'ultimazione dei lavori della costruzione stessa, l'impresa costruttrice fallisca, con grave pregiudizio per i futuri acquirenti. In danno di questi ultimi la mancata realizzazione dell'immobile comporta puntualmente la perdita economica di quanto già versato.
        La legislazione civilistica in generale, e fallimentare in particolare, non tutela adeguatamente tali fattispecie, malgrado l'articolo 47 della Costituzione ponga in capo allo Stato il duplice compito di tutelare il risparmio in tutte le sue forme e di favorire l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. Si tratta di una norma costituzionale di scopo che reca una valutazione positiva del "fenomeno risparmio", ineludibile base della ricchezza nazionale, soprattutto ove finalizzato all'acquisizione dell'immobile a fini abitativi.
        E' vero altresì che nell'ordinamento positivo si riscontra una forma adeguata di tutela per coloro che investono i propri risparmi al fine di acquisire un immobile già realizzato, lasciando invece irragionevolmente scoperti coloro che acquistano l'immobile ancora in fase di costruzione.
        La presente proposta di legge mira a colmare questa lacuna che integra una palese disparità di trattamento fra i cittadini in relazione alla soddisfazione di un bisogno primario - costituzionalmente rilevante - come l'acquisto della casa.
        Non è legittimo trattare in maniera differente i cittadini acquirenti di beni immobili a seconda che acquistino abitazioni già realizzate o ancora in fase di realizzazione.
        Il dissesto dell'imprenditore non può danneggiare il cittadino che aspira all'acquisto della propria casa. L'acquirente si trova in questo caso in una situazione di estrema debolezza, ancor maggiore nella procedura fallimentare ove il credito del singolo acquirente si trova a confrontarsi con posizioni creditorie ben più forti, come quelle degli istituti di credito che hanno finanziato la costruzione.
        Un primo tentativo per tutelare questi diritti soggettivi è contenuto nell'introduzione dell'articolo 2645-bis del codice civile ad opera del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in cui si è prevista la trascrizione dei contratti preliminari, in maniera da attribuire certezza sul momento del perfezionamento del negozio e consentirne l'opponibilità ai terzi anche in sede fallimentare.
        In sede di applicazione la norma non ha dato, tuttavia, i risultati auspicati e pertanto si è reso necessario ricercare soluzioni che, una volta dichiarato il fallimento dell'imprenditore edile o della società immobiliare, consentano all'acquirente di immobile, specie se destinato ad abitazione, o al promittente acquirente dello stesso, di rapportarsi con gli altri creditori del fallito in una posizione che non sia di sostanziale debolezza.
        In quest'ottica, l'articolo 1 della presente proposta di legge introduce l'articolo 2775-ter del codice civile, il quale - attraverso l'integrazione del percorso della trascrizione del compromesso - viene a configurare il diritto di privilegio speciale sull'immobile oggetto del contratto preliminare d'acquisto. L'acquirente potrà esercitare la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale; la sua posizione rispetto a quelle proprie dei creditori concorrenti subirà una crescita destinata a ricostituire una sorta di equilibrio, grazie al riconoscimento di privilegio speciale sul credito maturato per la restituzione delle somme erogate, che potrà essere azionato su quanto ricavato dalla vendita dell'immobile. Per di più, si prevede che il privilegio speciale riconosciuto al credito del promissorio acquirente prevalga sulle ipoteche iscritte sull'immobile oggetto del preliminare di compravendita anche se queste sono state iscritte precedentemente alla stipula del preliminare stesso, realizzando un rafforzamento di tale privilegio anche in relazione alla non opponibilità di detto privilegio nei confronti dei creditori garantiti da ipoteca ed operando pertanto una perfetta equiparazione con gli altri creditori più tutelati. La protezione ovviamente non si applica nei confronti del fallito o di persona che abbia rapporti di parentela con lo stesso.
        L'articolo 2 introduce ampie modifiche integrative agli articoli 39 e 41 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, riguardanti gli istituti di credito. Con la lettera a) del comma 1 si disciplina dettagliatamente il procedimento di suddivisione in quote dei contratti di finanziamento e i conseguenti frazionamenti delle ipoteche a garanzia. L'ipotesi è già prevista nel vigente testo del citato articolo 39, ma non ne è chiarita l'attuazione, con tutte le immaginabili difficoltà che da ciò derivano in capo al debitore o al terzo acquirente dell'immobile cauzionale; con la lettera b) del comma 1 è invece stabilito che - nel caso di fallimento del debitore - il promissario acquirente abbia facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, semplicemente dichiarandolo al curatore e alla banca, oltre che procedendo al pagamento delle somme dovute. Una puntuale disciplina, mirante all'obiettivo di rendere concretamente realizzabile il conseguimento della suddivisione dei finanziamenti e del conseguente frazionamento dell'ipoteca, rappresenta un presupposto imprescindibile per la definizione della posizione creditoria dell'acquirente o del promittente acquirente, e quindi delle procedure fallimentari. Si è, pertanto, voluto rafforzare il dispositivo procedimentale assicurando il conseguimento di tale obiettivo attraverso la previsione di un'azione sanzionatoria nei confronti della banca che, senza giustificate motivazioni, impedisca la realizzazione della suddivisione del finanziamento, consistente nella decadenza della stessa dal diritto di privilegio speciale sull'immobile, altrimenti riconosciutole. Nel caso di inadempimento da parte della banca ovvero nel caso in cui le modalità di suddivisione del finanziamento in quote e del correlativo frazionamento dell'ipoteca a garanzia siano oggetto di controversia, vi provvede con decreto il presidente del tribunale previa verifica dell'esatto rapporto tra il valore reale dell'immobile offerto in garanzia e il relativo valore cauzionale dell'iscrizione ipotecaria, attraverso una perizia giudiziale estimativa. Qualora non vi sia corrispondenza per eccesso del valore cauzionale rispetto al valore reale dell'immobile, il presidente del tribunale ordina la riduzione automatica delle somme per le quali è stata presa l'iscrizione ipotecaria al valore risultante dalla perizia giudiziale estimativa dell'immobile.
        L'articolo 3 modifica la cosiddetta "legge fallimentare" di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, integrando le disposizioni contenute nei relativi articoli 67 e 72 (rispettivamente riguardanti la revocatoria fallimentare e la vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti) con la nuova previsione portata dall'articolo 2775-ter del codice civile ed introducendo, altresì, il principio - con riferimento al caso della revocatoria fallimentare - della necessità di valutare la sproporzione fra le prestazioni del fallito e quelle del soggetto sottoposto alla revocazione al momento in cui il contratto venne concluso.
        La lettera c) del comma 1 del citato articolo 3 introduce una modifica (apparentemente modesta) all'articolo 216 della legge fallimentare che individua le sanzioni nel caso della bancarotta fraudolenta ovvero, più precisamente, nel caso della cosiddetta "bancarotta preferenziale". Alla pena originariamente prevista dal terzo comma dell'articolo 216 non soggiace più soltanto il fallito, ma "chiunque" favorisca un creditore in danno di altri.
        Il problema dei fallimenti immobiliari coinvolge in Italia 200 mila famiglie, più di 800 mila persone che quasi ogni giorno perdono la casa per il fallimento della società immobiliare costruttrice.
        La normativa vigente è, come ormai ampiamente dimostrato, inadeguata a garantire i diritti soggettivi di queste persone le quali finiscono per essere trattate come cittadini di serie B!
        E' auspicabile, dunque, che il presente provvedimento venga al più presto esaminato nella competente sede parlamentare e che per esso venga costruito un percorso preferenziale, in modo da porre rimedio in tempi brevi a questa situazione di profonda iniquità.




Frontespizio Testo articoli