XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3091
Onorevoli Colleghi! - Gli elenchi dei comuni
costituenti i circondari dei tribunali di Ascoli Piceno e di
Fermo devono essere rettificati per superare le attuali gravi
anomalie e portare a razionalità la distribuzione nel
territorio dell'esercizio dell'attività giudiziaria.
Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo
del giudice unico di primo grado, ha proceduto alla
soppressione delle preture e ha previsto l'istituzione di
sezioni distaccate di tribunale secondo criteri oggettivi e
omogenei che tengono conto della estensione del territorio,
del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità e della
complessità e articolazione delle attività economiche e
sociali che si svolgono nel territorio medesimo.
Vista la puntuale ed incontestabile presenza di tutti quei
requisiti, è stata istituita dal medesimo decreto legislativo,
mediante la modifica alla Tabella B annessa all'ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
per il tribunale di Ascoli Piceno, la sezione distaccata di
San Benedetto del Tronto.
I territori della ex-pretura di Offida erano stati in un
primo momento accorpati alla sezione di San Benedetto del
Tronto, poi, su sollecitazione dell'Ordine degli avvocati - il
cui intervento, peraltro, era diretto ad una razionalizzazione
territorialmente più vasta - sono stati riportati nell'ambito
della sede centrale del tribunale di Ascoli Piceno.
Ora non è più differibile l'intervento per completare la
razionalizzazione dell'attività giudiziaria nel territorio
inserendo nel circondario del tribunale di Ascoli Piceno, e
quindi nella competenza della sezione distacca di San
Benedetto del Tronto, i territori dei comuni compresi nella
ex-pretura di Ripatransone.
L'esigenza è fortemente avvertita dall'utenza che trova
assolutamente dannoso ed illogico andare a chiedere
"giustizia" a quaranta chilometri di distanza - tanti, ad
esempio, sono quelli che separano Grottammare da Fermo -
anziché ricorrere al presidio di San Benedetto del Tronto, che
dista solo quattro chilometri ed è perfettamente servito da
mezzi pubblici di trasporto e da rete viaria adeguata.
La stessa esigenza è avvertita, altresì, dalla classe
forense che a più riprese ha sollecitato l'intervento
legislativo che ponesse fine a tali anomalie.
In particolare l'assemblea degli avvocati di Ascoli Piceno
con deliberazione, approvata all'unanimità, in data 27
febbraio 1998 ha sollecitato tale intervento; sollecitazione
reiterata con le delibere del consiglio dell'Ordine degli
avvocati in data 27 marzo 2000 e 18 luglio 2002.
Analoga posizione è stata assunta dal consiglio del
collegio dei ragionieri e dei periti commerciali di Ascoli
Piceno (delibera del 25 gennaio 2002).
Inoltre, non possono essere trascurate, ma anzi meritano
prioritaria attenzione e condivisione, le delibere dei comuni
di Grottammare, di Massignano, di Cossignano e di Cupra
Marittima - territori che per urbanizzazione e attività
economico-sociali si inseriscono in perfetta cerniera con
quello di San Benedetto del Tronto -; quei comuni con le
rispettive delibere del 28 novembre 2001, del 27 febbraio
2002, del 28 febbraio 2002 e del 7 maggio 2002 hanno chiesto
l'intervento legislativo di cui alla presente proposta di
legge.
Lo stesso comune di San Benedetto del Tronto con delibera
del 28 febbraio 2000 ha approvato all'unanimità un ordine del
giorno riguardante "iniziative per la centralità del tribunale
di San Benedetto del Tronto nel territorio di
competenza".
Da ultimo, va segnalata la capacità del palazzo di
giustizia di San Benedetto del Tronto di assorbire, data
l'ampiezza e la modernità della struttura, in quanto a
sistemazione edilizia, la maggiore quantità di lavoro che
l'assorbimento dei nuovi territori comporterà; si tratterà, a
livello operativo-amministrativo, di apportare gli
aggiustamenti, nella distribuzione del personale, che
consentano di assicurare l'espletamento della attività
giudiziaria in modo, oltre che più agevole, anche più spedito
e più corrispondente alle esigenze della comunità.