XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3083-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3083 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
RIZZI, Relatore
Allegato
1. Motivazioni dell'Accordo.- Le grandi
potenzialità economiche dell'Africa, costituite sia da enormi
risorse non sfruttate che da mercati ancora fuori
dell'economia mondiale, suscitano la crescente attenzione
della Comunità internazionale.
L'opportunità della stipula con la Tanzania di un Accordo
sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti
trova la sua ragione in motivazioni sia di carattere economico
che politico.
Sul piano politico appare evidente l'importanza
strategica della Tanzania nella regione. Essa rimane infatti
uno dei Paesi più stabili dell'Africa orientale ed il
principale obiettivo della sua politica estera è di cercare di
imprimere la stessa stabilità alla regione, accentuando le
aperture all'Occidente avviate dal vecchio Presidente Nyerere,
"grande saggio" del continente.
Sul piano economico, i segnali positivi provenienti dai
Paesi dell'Africa a sud del Sahara grazie al concreto avvio,
come nel caso della Tanzania, di politiche di sviluppo,
liberalizzazione economica e lotta alla povertà, concordate
con le istituzioni finanziarie internazionali, ed un migliore
impiego degli aiuti internazionali, hanno imposto all'Italia
la necessità di creare un quadro giuridico affidabile sia per
i nostri operatori economici già presenti nell'area sia per
sviluppare ulteriormente gli investimenti sul mercato
locale.
La Repubblica Unita di Tanzania, formata da una parte
continentale e dall'arcipelago di Zanzibar, fu costituita nel
1964. Nel 1992 è stato introdotto il sistema multipartitico
sulla base del quale si sono svolte nel 1995 le prime elezioni
presidenziali, seguite da quelle del 2000. Anche se negli
ultimi anni la realtà del Paese è stata caratterizzata da una
stabilità politico-sociale, meno brillanti sono stati i
risultati economici. La liberalizzazione dell'economia ha
portato solo in parte i risultati sperati. Lo sviluppo
maggiore si è avuto nel campo del turismo. Le maggiori
componenti della politica interna del Paese di quest'ultimo
periodo sono state:
le riforme macroeconomiche;
il passaggio dall'economia pianificata all'economia di
mercato con la creazione di un clima favorevole agli scambi ed
agli investimenti;
il mantenimento della stabilità politica a livello
nazionale e regionale;
la focalizzazione degli sforzi, d'intesa con i donatori,
verso lo sradicamento della povertà.
Sul piano economico, nonostante l'ampia disponibilità di
risorse naturali, la Tanzania rimane un Paese a basso reddito.
La sua struttura economica si basa quasi interamente
sull'attività agricola, integrata da un settore industriale
ancora modesto, e da un limitato sfruttamento minerario. Il
reddito annuo pro-capite è al di sotto della media
nell'Africa sub-sahariana; d'altro canto alcuni indicatori a
carattere sociale mostrano che il Paese, pur se molto povero,
ha potuto trarre beneficio in termini di sviluppo umano dalla
politica sociale perseguita fin dall'indipendenza. Negli
ultimi anni, invece, la principale critica rivolta alla
politica economica del Governo è quella di aver ricercato ed
in parte ottenuto il risanamento del bilancio a scapito della
spesa sociale. In un simile contesto diventa fondamentale il
sostegno internazionale allo sviluppo del Paese. Dopo essere
stata inclusa nell'iniziativa comunitaria in favore dei Paesi
poveri molto indebitati (HIPC) nel 1999, la Tanzania è stata
ammessa a beneficiare HIPC "rafforzata". Nel 2000 è stato
firmato l'Accordo in ambito Club di Parigi che prevede la
cancellazione del 90 per cento del debito ed il
riscadenzamento del restante 10 per cento.
La Tanzania si è impegnata per il consolidamento
dell'East African Community (EAC), una regione di libero
scambio che include anche Kenya ed Uganda. La recente
richiesta di adesione all'EAC di Burundi e Ruanda dimostra il
successo dell'iniziativa e ne fa un potenziale punto di
riferimento per lo sviluppo di tutta l'area.
L'immagine dell'Italia risente positivamente degli
importanti investimenti realizzati negli anni '60-'70 dall'ENI
(raffineria e oleodotto verso lo Zambia, rete di
distribuzione) e dalla FIAT. E' attualmente in corso un
importante progetto infrastrutturale di riabilitazione della
strada Dar es Salaam-Bagamoyo del valore di circa 15.493.707
euro.
Oggi i rapporti economici tra i due Paesi sono più
modesti anche se si è registrata nel corso del 2000 una
ripresa dell'interscambio commerciale con un aumento dell'83,9
per cento delle importazioni (13.427.879 euro) ed un aumento
del 25,7 per cento delle nostre esportazioni (42.349.466
euro).
2. Esame degli articoli.- L'Accordo, la cui
efficacia si estende sia agli investimenti precedenti che a
quelli successivi alla sua entrata in vigore, definisce in
maniera quanto più ampia possibile il termine "investimento",
soprattutto in relazione alla necessità di includere il
maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo
di tutela (articolo 1, comma 1).
In particolare l'Accordo recepisce un insieme di norme
finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed equo",
ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci
(articolo 2), contemplando la clausola della nazione più
favorita (articolo 3, comma 1), e cioè l'obbligo di concedere
agli investitori della controparte un trattamento non meno
favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli
investitori di Paesi terzi. In deroga a tale principio, sono
però considerati compatibili con quanto previsto dal presente
Accordo gli incentivi concessi soltanto ai cittadini della
Tanzania ed alle loro società limitatamente al rafforzamento
della capacità delle industrie locali (articolo 3, comma
3).
E' prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo
per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di
emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul
territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o misure
analoghe, non potranno avvenire direttamente o indirettamente
se non per fini di utilità pubblica, su base non
discriminatoria. In tal caso è prevista la corresponsione
immediata, totale ed effettiva di un giusto risarcimento,
equivalente al valore di mercato dell'investimento
immediatamente prima del momento in cui la decisione di
nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Il
risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al
tasso di cambio prevalente applicabile il giorno della
decisione dell'esproprio e includerà gli interessi calcolati
sulla base dei tassi LIBOR dalla data dell'esproprio fino alla
data del pagamento che deve essere comunque trasferibile entro
sei mesi. Qualora ci fossero difficoltà nello stabilire il
valore reale di mercato, esso sarà determinato secondo le
norme di valutazione internazionalmente riconosciute (articolo
5, comma 2). Viene inoltre contemplata la cosiddetta "clausola
di retrocessione" prevedendosi esplicitamente il diritto del
proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo
di mercato, laddove dopo l'espropriazione, il bene in oggetto
non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini
previsti (articolo 5, comma 4).
Ognuna delle Parti garantirà i trasferimenti dei
pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da
effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori
del proprio territorio entro sei mesi dall'adempimento degli
obblighi fiscali e una volta soddisfatte le procedure legali
relative al trasferimento (articolo 6).
In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo
stabilisce che qualora dovessero insorgere controversie tra
una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte
contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale
controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale
tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà decidere
di sottoporre la medesima controversia al tribunale della
Parte contraente competente per territorio, ad un tribunale
arbitrale ad hoc ovvero al Centro internazionale per la
composizione delle controversie in materia di investimenti
(articolo 8).
Le controversie tra le Parti contraenti in merito
all'applicazione o interpretazione del presente Accordo, che
non vengono risolte entro sei mesi in via amichevole
attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un
tribunale arbitrale ad hoc su richiesta di una delle
Parti (articolo 9).
Nel caso in cui una Parte contraente o un suo organismo
delegato versi un risarcimento ad un suo cittadino per un
investimento fatto nel territorio dell'altra Parte contraente,
questa riconoscerà all'altra Parte od al suo organismo tutti i
diritti e le pretese, che potrà per surrogazione esercitare o
rivendicare, del cittadino risarcito (articolo 10). Tale norma
è indirizzata in modo particolare a tutelare gli organismi di
assicurazione degli investimenti - come la nostra SACE - che
possono così surrogarsi in vece dell'investitore che ha
ottenuto il risarcimento.
La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni a
partire dalla notifica fra le Parti contraenti dell'avvenuto
espletamento delle rispettive procedure di ratifica, e resterà
in vigore per un ulteriore periodo di dieci, salvo denuncia
scritta di una delle Parti contraenti non più tardi di un anno
prima della sua scadenza (articoli 14 e 15). In ogni caso
l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri
20 anni agli investimenti effettuati prima della stessa.
Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini
suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente
seguita in campo internazionale per disciplinare queste
materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli
investimenti italiani in Tanzania e degli investimenti della
Tanzania in Italia.
L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del
bilancio dello Stato, nè incide, modificandoli, su leggi o
regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre
all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di
esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.
Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai
nostri operatori il trattamento più favorevole previsto
dall'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di
eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, i
relativi oneri non sono minimamente quantificabili; pertanto,
per la copertura di tali oneri, si provvede con legge speciale
che viene emanata in occasione del singolo evento. Dall'altra
parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie
(articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il ricorso ai
normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali,
che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si
provvede con gli stanziamenti previsti per le liti ed
arbitraggi nello stato di previsione del Ministero della
giustizia.
Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione
tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 7 della legge
23 agosto 1988, n.362.