XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3083-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3083 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

RIZZI, Relatore



Allegato


          1. Motivazioni dell'Accordo.- Le grandi potenzialità economiche dell'Africa, costituite sia da enormi risorse non sfruttate che da mercati ancora fuori dell'economia mondiale, suscitano la crescente attenzione della Comunità internazionale.

          L'opportunità della stipula con la Tanzania di un Accordo sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti trova la sua ragione in motivazioni sia di carattere economico che politico.

          Sul piano politico appare evidente l'importanza strategica della Tanzania nella regione. Essa rimane infatti uno dei Paesi più stabili dell'Africa orientale ed il principale obiettivo della sua politica estera è di cercare di imprimere la stessa stabilità alla regione, accentuando le aperture all'Occidente avviate dal vecchio Presidente Nyerere, "grande saggio" del continente.

          Sul piano economico, i segnali positivi provenienti dai Paesi dell'Africa a sud del Sahara grazie al concreto avvio, come nel caso della Tanzania, di politiche di sviluppo, liberalizzazione economica e lotta alla povertà, concordate con le istituzioni finanziarie internazionali, ed un migliore impiego degli aiuti internazionali, hanno imposto all'Italia la necessità di creare un quadro giuridico affidabile sia per i nostri operatori economici già presenti nell'area sia per sviluppare ulteriormente gli investimenti sul mercato locale.

          La Repubblica Unita di Tanzania, formata da una parte continentale e dall'arcipelago di Zanzibar, fu costituita nel 1964. Nel 1992 è stato introdotto il sistema multipartitico sulla base del quale si sono svolte nel 1995 le prime elezioni presidenziali, seguite da quelle del 2000. Anche se negli ultimi anni la realtà del Paese è stata caratterizzata da una stabilità politico-sociale, meno brillanti sono stati i risultati economici. La liberalizzazione dell'economia ha portato solo in parte i risultati sperati. Lo sviluppo maggiore si è avuto nel campo del turismo. Le maggiori componenti della politica interna del Paese di quest'ultimo periodo sono state:

              le riforme macroeconomiche;

              il passaggio dall'economia pianificata all'economia di mercato con la creazione di un clima favorevole agli scambi ed agli investimenti;

              il mantenimento della stabilità politica a livello nazionale e regionale;

          la focalizzazione degli sforzi, d'intesa con i donatori, verso lo sradicamento della povertà.

          Sul piano economico, nonostante l'ampia disponibilità di risorse naturali, la Tanzania rimane un Paese a basso reddito. La sua struttura economica si basa quasi interamente sull'attività agricola, integrata da un settore industriale ancora modesto, e da un limitato sfruttamento minerario. Il reddito annuo pro-capite è al di sotto della media nell'Africa sub-sahariana; d'altro canto alcuni indicatori a carattere sociale mostrano che il Paese, pur se molto povero, ha potuto trarre beneficio in termini di sviluppo umano dalla politica sociale perseguita fin dall'indipendenza. Negli ultimi anni, invece, la principale critica rivolta alla politica economica del Governo è quella di aver ricercato ed in parte ottenuto il risanamento del bilancio a scapito della spesa sociale. In un simile contesto diventa fondamentale il sostegno internazionale allo sviluppo del Paese. Dopo essere stata inclusa nell'iniziativa comunitaria in favore dei Paesi poveri molto indebitati (HIPC) nel 1999, la Tanzania è stata ammessa a beneficiare HIPC "rafforzata". Nel 2000 è stato firmato l'Accordo in ambito Club di Parigi che prevede la cancellazione del 90 per cento del debito ed il riscadenzamento del restante 10 per cento.

          La Tanzania si è impegnata per il consolidamento dell'East African Community (EAC), una regione di libero scambio che include anche Kenya ed Uganda. La recente richiesta di adesione all'EAC di Burundi e Ruanda dimostra il successo dell'iniziativa e ne fa un potenziale punto di riferimento per lo sviluppo di tutta l'area.

          L'immagine dell'Italia risente positivamente degli importanti investimenti realizzati negli anni '60-'70 dall'ENI (raffineria e oleodotto verso lo Zambia, rete di distribuzione) e dalla FIAT. E' attualmente in corso un importante progetto infrastrutturale di riabilitazione della strada Dar es Salaam-Bagamoyo del valore di circa 15.493.707 euro.

          Oggi i rapporti economici tra i due Paesi sono più modesti anche se si è registrata nel corso del 2000 una ripresa dell'interscambio commerciale con un aumento dell'83,9 per cento delle importazioni (13.427.879 euro) ed un aumento del 25,7 per cento delle nostre esportazioni (42.349.466 euro).

          2. Esame degli articoli.- L'Accordo, la cui efficacia si estende sia agli investimenti precedenti che a quelli successivi alla sua entrata in vigore, definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine "investimento", soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela (articolo 1, comma 1).

          In particolare l'Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento "giusto ed equo", ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando la clausola della nazione più favorita (articolo 3, comma 1), e cioè l'obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. In deroga a tale principio, sono però considerati compatibili con quanto previsto dal presente Accordo gli incentivi concessi soltanto ai cittadini della Tanzania ed alle loro società limitatamente al rafforzamento della capacità delle industrie locali (articolo 3, comma 3).

          E' prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).

          Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica, su base non discriminatoria. In tal caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un giusto risarcimento, equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile il giorno della decisione dell'esproprio e includerà gli interessi calcolati sulla base dei tassi LIBOR dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento che deve essere comunque trasferibile entro sei mesi. Qualora ci fossero difficoltà nello stabilire il valore reale di mercato, esso sarà determinato secondo le norme di valutazione internazionalmente riconosciute (articolo 5, comma 2). Viene inoltre contemplata la cosiddetta "clausola di retrocessione" prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5, comma 4).

          Ognuna delle Parti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e una volta soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo 6).

          In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che qualora dovessero insorgere controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l'investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima controversia al tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un tribunale arbitrale ad hoc ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti (articolo 8).

          Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o interpretazione del presente Accordo, che non vengono risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc su richiesta di una delle Parti (articolo 9).

          Nel caso in cui una Parte contraente o un suo organismo delegato versi un risarcimento ad un suo cittadino per un investimento fatto nel territorio dell'altra Parte contraente, questa riconoscerà all'altra Parte od al suo organismo tutti i diritti e le pretese, che potrà per surrogazione esercitare o rivendicare, del cittadino risarcito (articolo 10). Tale norma è indirizzata in modo particolare a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti - come la nostra SACE - che possono così surrogarsi in vece dell'investitore che ha ottenuto il risarcimento.

          La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni a partire dalla notifica fra le Parti contraenti dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, e resterà in vigore per un ulteriore periodo di dieci, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza (articoli 14 e 15). In ogni caso l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri 20 anni agli investimenti effettuati prima della stessa.

          Si ritiene che l'Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani in Tanzania e degli investimenti della Tanzania in Italia.

          L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, nè incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede, oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica e all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento all'ordinamento interno.

          Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

          Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, i relativi oneri non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali oneri, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento. Dall'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 8 e 9) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvede con gli stanziamenti previsti per le liti ed arbitraggi nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

          Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.362.




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