XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3082-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3082 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

MALGIERI, Relatore



Allegato


          L'Accordo, fatto a Roma l'11 luglio 2001, istituisce un "Ufficio Europeo OMS" con sede a Venezia, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra il Governo italiano e l'Ufficio Regionale Europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), espandendo al settore della promozione della salute quanto è già stato realizzato in ambito di salute ambientale con il Centro Europeo OMS di Roma per l'ambiente e la salute.
          Nel 1998 gli Stati membri dell'Ufficio Regionale Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa l'Italia, nel corso della seduta annuale del Comitato Regionale svoltasi a Copenaghen, hanno approvato il documento denominato "Health 21 - Salute per tutti nel XXI secolo", che rappresenta il punto di riferimento strategico per la Regione Europea dell'OMS e stabilisce priorità ed obiettivi per raggiungere e mantenere il miglior stato di salute possibile per la popolazione europea.
          Nello stesso anno, in linea con quanto previsto dal documento "Health 21", il Programma di promozione della salute e investimenti in salute dell'Ufficio Europeo dell'OMS, in collaborazione con il Ministero della sanità e la regione del Veneto, ha lanciato un programma triennale definito "Iniziativa di Verona: investire in salute nel contesto dello sviluppo economico, sociale e umano (1998-2000)".
          In tale contesto, allo scopo di rafforzare ulteriormente questa collaborazione, nonché di perseguire congiuntamente gli obiettivi del citato documento "Health 21", l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS ed il Governo della Repubblica italiana hanno concordato di istituire un ufficio denominato "Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo" con sede in Venezia, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
          Tale ufficio sarà parte integrante dell'Ufficio Regionale dell'OMS ed avrà, a tutti gli effetti, lo status ed i regolamenti di questa organizzazione internazionale. Esso sarà diretto da un membro anziano dell'ufficio regionale, nominato dal direttore regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS e disporrà di un comitato scientifico consultivo che formulerà pareri scientifici sul programma delle attività dell'ufficio di Venezia, in aderenza ai programmi ed alle esigenze dell'OMS/EURO.
          In particolare l'Accordo in questione dispone quanto segue:

              articolo 1: disciplina la struttura organizzativa dell'Ufficio di Venezia che sarà parte integrante dell'OMS/EURO, specificando la durata iniziale della sua attività (10 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo), l'entità dello staff che ne farà parte e l'istituzione presso di esso di un Comitato scientifico consultivo con funzioni sia di consulenza che di verifica dei risultati conseguiti;

              articolo 2: disciplina l'attività dell'Ufficio di Venezia che si tradurrà in assistenza agli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale per favorire l'attuazione di strategie di investimenti in salute, come disposto dal documento "Health 21"; in svolgimento di programmi di informazione ed educazione alla salute, monitoraggio, fornitura di servizi ed assistenza tecnica, sviluppo di partnerships tra i settori pubblico e privato; tali attività sono, in particolare, indicate nell'allegato 1 dell'Accordo;

              articolo 3: indica la sede dell'Ufficio di Venezia e l'utilizzo della bandiera e dell'emblema dell'OMS;

              articolo 4: disciplina l'entità dei contributi a carico della regione Veneto e del Ministero della salute;

              articolo 5: disciplina lo status ed i diritti del personale dell'Ufficio di Venezia, che sarà soggetto alle norme ed ai regolamenti in vigore per il personale dell'OMS e verrà assunto secondo le stesse norme; personale aggiuntivo potrà essere comandato dalla regione Veneto, dalla Repubblica italiana e da qualsiasi altro Stato membro dell'OMS; sono previsti scambi di personale tra OMS/EURO ed Ufficio di Venezia;

              articolo 6: disciplina le modalità di tenuta della contabilità relativa ai contributi destinati all'Ufficio di Venezia da parte dell'OMS/EURO ed indica le iniziative, sia finanziarie che programmatiche, dell'OMS/EURO per l'Ufficio di Venezia;

              articolo 7: disciplina la collaborazione tra l'Ufficio di Venezia e le Istituzioni italiane, in linea con il Piano sanitario nazionale;

              articolo 8: stabilisce i privilegi e le immunità dell'Ufficio di Venezia, regolati dall'Accordo, ratificato con legge, tra Italia ed Ufficio regionale europeo OMS riguardante l'istituzione dell'Ufficio OMS di Roma;

              articolo 9: stabilisce il sistema di telecomunicazioni tra Ufficio di Venezia, OMS, Stati membri e pertinenti Istituzioni scientifiche;

                articolo 10: menziona l'allegato II, concernente un dettagliato piano di lavoro relativo al primo biennio di attività dell'Ufficio di Venezia, in linea con il ciclo di programmazione biennale dell'OMS quale parte dell'Accordo;

              articolo 11: disciplina le modalità di valutazione dell'attività dell'Ufficio di Venezia, in conformità con le procedure dell'OMS/EURO.




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