XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3082-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3082 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
MALGIERI, Relatore
Allegato
L'Accordo, fatto a Roma l'11 luglio 2001, istituisce un
"Ufficio Europeo OMS" con sede a Venezia, con l'obiettivo di
rafforzare la collaborazione tra il Governo italiano e
l'Ufficio Regionale Europeo dell'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), espandendo al settore della promozione della
salute quanto è già stato realizzato in ambito di salute
ambientale con il Centro Europeo OMS di Roma per l'ambiente e
la salute.
Nel 1998 gli Stati membri dell'Ufficio Regionale Europeo
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa
l'Italia, nel corso della seduta annuale del Comitato
Regionale svoltasi a Copenaghen, hanno approvato il documento
denominato "Health 21 - Salute per tutti nel XXI secolo", che
rappresenta il punto di riferimento strategico per la Regione
Europea dell'OMS e stabilisce priorità ed obiettivi per
raggiungere e mantenere il miglior stato di salute possibile
per la popolazione europea.
Nello stesso anno, in linea con quanto previsto dal
documento "Health 21", il Programma di promozione della salute
e investimenti in salute dell'Ufficio Europeo dell'OMS, in
collaborazione con il Ministero della sanità e la regione del
Veneto, ha lanciato un programma triennale definito
"Iniziativa di Verona: investire in salute nel contesto dello
sviluppo economico, sociale e umano (1998-2000)".
In tale contesto, allo scopo di rafforzare ulteriormente
questa collaborazione, nonché di perseguire congiuntamente gli
obiettivi del citato documento "Health 21", l'Ufficio
Regionale Europeo dell'OMS ed il Governo della Repubblica
italiana hanno concordato di istituire un ufficio denominato
"Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo
Sviluppo" con sede in Venezia, per un periodo di 10 anni a
partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.
Tale ufficio sarà parte integrante dell'Ufficio Regionale
dell'OMS ed avrà, a tutti gli effetti, lo status ed i
regolamenti di questa organizzazione internazionale. Esso sarà
diretto da un membro anziano dell'ufficio regionale, nominato
dal direttore regionale dell'Ufficio Europeo dell'OMS e
disporrà di un comitato scientifico consultivo che formulerà
pareri scientifici sul programma delle attività dell'ufficio
di Venezia, in aderenza ai programmi ed alle esigenze
dell'OMS/EURO.
In particolare l'Accordo in questione dispone quanto
segue:
articolo 1: disciplina la struttura organizzativa
dell'Ufficio di Venezia che sarà parte integrante
dell'OMS/EURO, specificando la durata iniziale della sua
attività (10 anni dalla data di entrata in vigore
dell'Accordo), l'entità dello staff che ne farà parte e
l'istituzione presso di esso di un Comitato scientifico
consultivo con funzioni sia di consulenza che di verifica dei
risultati conseguiti;
articolo 2: disciplina l'attività dell'Ufficio di
Venezia che si tradurrà in assistenza agli Stati membri a
livello nazionale, regionale e locale per favorire
l'attuazione di strategie di investimenti in salute, come
disposto dal documento "Health 21"; in svolgimento di
programmi di informazione ed educazione alla salute,
monitoraggio, fornitura di servizi ed assistenza tecnica,
sviluppo di partnerships tra i settori pubblico e
privato; tali attività sono, in particolare, indicate
nell'allegato 1 dell'Accordo;
articolo 3: indica la sede dell'Ufficio di Venezia e
l'utilizzo della bandiera e dell'emblema dell'OMS;
articolo 4: disciplina l'entità dei contributi a carico
della regione Veneto e del Ministero della salute;
articolo 5: disciplina lo status ed i diritti del
personale dell'Ufficio di Venezia, che sarà soggetto alle
norme ed ai regolamenti in vigore per il personale dell'OMS e
verrà assunto secondo le stesse norme; personale aggiuntivo
potrà essere comandato dalla regione Veneto, dalla Repubblica
italiana e da qualsiasi altro Stato membro dell'OMS; sono
previsti scambi di personale tra OMS/EURO ed Ufficio di
Venezia;
articolo 6: disciplina le modalità di tenuta della
contabilità relativa ai contributi destinati all'Ufficio di
Venezia da parte dell'OMS/EURO ed indica le iniziative, sia
finanziarie che programmatiche, dell'OMS/EURO per l'Ufficio di
Venezia;
articolo 7: disciplina la collaborazione tra l'Ufficio
di Venezia e le Istituzioni italiane, in linea con il Piano
sanitario nazionale;
articolo 8: stabilisce i privilegi e le immunità
dell'Ufficio di Venezia, regolati dall'Accordo, ratificato con
legge, tra Italia ed Ufficio regionale europeo OMS riguardante
l'istituzione dell'Ufficio OMS di Roma;
articolo 9: stabilisce il sistema di telecomunicazioni
tra Ufficio di Venezia, OMS, Stati membri e pertinenti
Istituzioni scientifiche;
articolo 10: menziona l'allegato II, concernente un
dettagliato piano di lavoro relativo al primo biennio di
attività dell'Ufficio di Venezia, in linea con il ciclo di
programmazione biennale dell'OMS quale parte dell'Accordo;
articolo 11: disciplina le modalità di valutazione
dell'attività dell'Ufficio di Venezia, in conformità con le
procedure dell'OMS/EURO.