XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3081-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3081 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
RIZZI, Relatore.
Allegato
L'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e
tecnologica con l'Islanda, firmato a Roma il 14 gennaio 1999,
costituisce uno strumento aggiornato ed efficace di
collaborazione culturale scientifica e tecnologica tra
l'Italia e l'Islanda.
Esso si propone di fornire un quadro organico alle
iniziative di collaborazione culturale, scientifica e
tecnologica già in atto tra i due Paesi. In Islanda, in
particolare, è presente un crescente interesse per la lingua e
la cultura italiana. L'Accordo mira a favorire la
collaborazione scientifica, già particolarmente attiva fra i
due Paesi, soprattutto nel settore medico.
L'Accordo individua i princìpi e i settori attraverso i
quali dovrà operare la collaborazione culturale, scientifica e
tecnologica, indicando quelli prioritari, quali: lo scambio di
esperti, archivisti, bibliotecari, docenti e ricercatori, la
concessione reciproca di borse di studio, lo scambio di
artisti, la cooperazione universitaria, scientifica e
tecnologica, la collaborazione nel settore della protezione,
conservazione e restauro dei beni culturali.
L'articolo 1 esplicita la volontà delle due Parti ad
incrementare la cooperazione culturale scientifica e
tecnologica attraverso la realizzazione di attività che la
favoriscano.
L'articolo 2 riguarda la collaborazione nei settori
dell'istruzione scolastica e universitaria attraverso
l'intensificazione delle intese fra università, lo scambio di
docenti e ricercatori e la realizzazione di progetti di
ricerca comuni. Tale articolo mira inoltre a favorire la
diffusione delle rispettive culture attraverso la traduzione e
la pubblicazione di opere dell'altro Paese e la partecipazione
a fiere del libro nell'altro Paese, attraverso le attività di
enti ed associazioni dei due Paesi, lo scambio di mostre e di
programmi culturali tra i rispettivi enti radio-televisivi.
Esso stabilisce le modalità di protezione e conservazione del
patrimonio culturale dei due Paesi attraverso la cooperazione
fra archivi, musei, biblioteche. L'articolo 2 inoltre impegna
i due Paesi a collaborare per impedire il traffico illegale di
beni culturali, nonché per il recupero di opere illecitamente
esportate.
L'articolo 3 prevede l'offerta reciproca di borse di
studio che costituiscono uno strumento essenziale per il
conseguimento degli obiettivi della cooperazione culturale e
scientifica.
L'articolo 4 mira a promuovere lo scambio di artisti e di
manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro,
cinema, arti figurative. Esso inoltre prevede la reciproca
partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e
altre manifestazioni di rilievo dell'altro Paese.
L'articolo 5 si propone di favorire lo sviluppo della
collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi nei
settori di comune interesse.
L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni ed
esperienze nei settori dello sport e delle attività
giovanili.
L'articolo 7 stabilisce che le condizioni finanziarie e
tecniche per le attività previste dall'Accordo verranno
stabilite sulla base di negoziati fra i due Paesi.
L'articolo 8 indica le modalità di notifica reciproca
dell'espletamento delle rispettive procedure interne
necessarie per l'approvazione dell'Accordo, che entrerà in
vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima
notifica.
L'articolo 9 stabilisce la durata illimitata
dell'Accordo. Prevede infine le modalità di denuncia dello
stesso e, in caso di denuncia, modalità di salvaguardia
sull'esecuzione dei programmi in corso, concordati durante il
periodo di vigenza del presente Accordo.