XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3080-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3080 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
PAOLETTI TANGHERONI, Relatore
Allegato
L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di
Armenia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto
internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Erevan il 7
agosto 1999, fornisce il supporto normativo necessario per gli
operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti
commerciali tra i due Paesi secondo il principio della
reciprocità del trattamento.
Si tratta di un nuovo Accordo, la cui stipulazione,
espressamente richiesta dalla Parte armena, si è resa
necessaria, in considerazione della evoluzione
politico-economica verificatasi con la dissoluzione dell'URSS
e la creazione di Repubbliche indipendenti.
L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la
regolarità del traffico fra l'Italia e l'Armenia ed è premessa
per lo sviluppo dell'interscambio commerciale.
L'Accordo in particolare prevede quanto di seguito
precisato.
Trasporto viaggiatori
Il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato
con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito,
occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la
sola eccezione della sostituzione di autobus in avaria e delle
seguenti forme di servizi occasionali che risultano, pertanto,
liberalizzati:
viaggi con circuiti a porte chiuse;
viaggi di ingresso con viaggiatori nel territorio
dell'altra Parte contraente e con ritorno a vuoto.
Le modalità per l'espletamento di servizi regolari tra i
due Paesi e di servizi regolari di transito saranno
determinate durante gli incontri annuali previsti
dall'articolo 26 dell'Accordo.
Trasporto di cose
I trasporti di cose tra i due Paesi, sia in conto proprio
che in conto terzi, sono assoggettati al regime
dell'autorizzazione, salvo alcune deroghe tra cui:
trasporti destinati a fiere ed esposizioni;
trasporti postali;
trasporti funebri;
trasporti di autoveicoli in avaria.
Il semplice transito tra i due Paesi senza carico o
scarico di merci non è soggetto ad autorizzazione.
Disposizioni comuni al trasporto di viaggiatori ed al
trasporto di cose
E' vietato il carico di merci e viaggiatori sul
territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello
stesso Paese (divieto di cabotaggio stradale).
Le autorizzazioni per i servizi occasionali di
viaggiatori non liberalizzati e per il trasporto di cose, che
consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite
entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione
mista, prevista all'articolo 26 dell'Accordo, durante gli
incontri che si terranno, ad anni alterni, in ciascuno dei due
Paesi.
I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli
previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.
Nell'effettuazione dei trasporti in base al presente
Accordo, sono esentati, reciprocamente, dai diritti doganali,
dalle tasse e dalle autorizzazioni i carburanti e lubrificanti
che si trovano nei serbatoi tecnicamente previsti sui veicoli,
nonché i pezzi di ricambio.
I pagamenti per i servizi di trasporto, effettuati in
applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati
in conformità agli accordi, nella materia specifica, esistenti
e vigenti tra i due Stati firmatari, il giorno del
pagamento.
L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve
essere presentata dai trasportatori interessati; in caso di
infrazioni, quali ulteriori sanzioni possono essere chieste
allo Stato di stabilimento dell'impresa oltre a quelle
irrogate dalle Autorità competenti dello Stato nel cui
territorio l'infrazione è stata commessa.