XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3080-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3080 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

PAOLETTI TANGHERONI, Relatore



Allegato


          L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Erevan il 7 agosto 1999, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
          Si tratta di un nuovo Accordo, la cui stipulazione, espressamente richiesta dalla Parte armena, si è resa necessaria, in considerazione della evoluzione politico-economica verificatasi con la dissoluzione dell'URSS e la creazione di Repubbliche indipendenti.
          L'Accordo è strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e l'Armenia ed è premessa per lo sviluppo dell'interscambio commerciale.
          L'Accordo in particolare prevede quanto di seguito precisato.


Trasporto viaggiatori

          Il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito, occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione della sostituzione di autobus in avaria e delle seguenti forme di servizi occasionali che risultano, pertanto, liberalizzati:

              viaggi con circuiti a porte chiuse;

              viaggi di ingresso con viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente e con ritorno a vuoto.

          Le modalità per l'espletamento di servizi regolari tra i due Paesi e di servizi regolari di transito saranno determinate durante gli incontri annuali previsti dall'articolo 26 dell'Accordo.


Trasporto di cose

          I trasporti di cose tra i due Paesi, sia in conto proprio che in conto terzi, sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salvo alcune deroghe tra cui:

              trasporti destinati a fiere ed esposizioni;

              trasporti postali;

              trasporti funebri;

              trasporti di autoveicoli in avaria.

          Il semplice transito tra i due Paesi senza carico o scarico di merci non è soggetto ad autorizzazione.
Disposizioni comuni al trasporto di viaggiatori ed al trasporto di cose

          E' vietato il carico di merci e viaggiatori sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (divieto di cabotaggio stradale).
          Le autorizzazioni per i servizi occasionali di viaggiatori non liberalizzati e per il trasporto di cose, che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione mista, prevista all'articolo 26 dell'Accordo, durante gli incontri che si terranno, ad anni alterni, in ciascuno dei due Paesi.
          I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.
          Nell'effettuazione dei trasporti in base al presente Accordo, sono esentati, reciprocamente, dai diritti doganali, dalle tasse e dalle autorizzazioni i carburanti e lubrificanti che si trovano nei serbatoi tecnicamente previsti sui veicoli, nonché i pezzi di ricambio.
          I pagamenti per i servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere effettuati in conformità agli accordi, nella materia specifica, esistenti e vigenti tra i due Stati firmatari, il giorno del pagamento.
          L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati; in caso di infrazioni, quali ulteriori sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa oltre a quelle irrogate dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.




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