XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3079-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3079 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

MALGIERI, Relatore



Allegato


          Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Francia aggiorna e sostituisce il precedente Accordo firmato a Parigi il 1^ agosto 1966, e successive modificazioni.
          Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente agli allegati, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.
          Gli aspetti più qualificanti del nuovo Accordo sono:

              - la previsione di una minore documentazione necessaria per accedere ai benefici della coproduzione;

              - un abbassamento della quota percentuale di partecipazione minoritaria addirittura fino al 5 per cento per film di costo superiore a 50 milioni di franchi francesi o l'equivalente in euro. Per favorire l'equilibrio poi le Autorità competenti, di comune accordo, potranno considerare favorevolmente a tali effetti anche progetti di film aventi un bilancio inferiore a 50 milioni di franchi francesi o l'equivalente in euro;

              - un'attenta analisi dell'equilibrio che tenga conto non solo degli investimenti ma anche degli aiuti e finanziamenti pubblici alla produzione e alla distribuzione nonché dei pre-acquisti dei distributori e diffusori;

              - una maggiore libertà di determinazione della ripartizione degli introiti da parte degli operatori;

              - l'inserimento nell'Accordo di una cooperazione nel settore della formazione professionale;

              - la previsione di una maggiore cooperazione e di strumenti comuni per favorire la distribuzione e la promozione delle opere cinematografiche nei due Paesi e al di fuori degli stessi;

              - la promozione dei festival dedicati al cinema francese in Italia e al cinema italiano in Francia.

          In particolare:

              l'articolo 1 definisce il termine "opera cinematografica", comprensivo anche di fiction, di animazione e documentari;

              l'articolo 2 prevede l'estensione ai film di coproduzione italo-francese dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali e l'approvazione delle Autorità competenti per la realizzazione dei film in coproduzione;
              l'articolo 3 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti riconosciuti dalle rispettive Autorità competenti e le condizioni di accesso;

              l'articolo 4 stabilisce gli apporti percentuali dei coproduttori;

              l'articolo 5 prevede la comune proprietà dei materiali;

              l'articolo 6 stabilisce l'equilibrio generale delle coproduzioni e l'analisi delle stesse;

              l'articolo 7 stabilisce le modalità di presentazione dei film;

              l'articolo 8 definisce le modalità di ripartizione degli introiti;

              l'articolo 9 prevede la realizzazione di un film in coproduzione multilaterale;

              l'articolo 10 prevede attività di formazione;

              l'articolo 11 riguarda la distribuzione e promozione delle opere dei due Stati;

              l'articolo 12 concerne l'impegno a promuovere i festival dedicati al cinema italiano e francese;

              l'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista;

              l'articolo 14 riguarda l'abrogazione degli Accordi precedenti;

              l'articolo 15 prevede una durata biennale dell'Accordo, dalla data di entrata in vigore e un rinnovo tacito per altri due anni.

          Le Norme di procedura, di cui all'Allegato 1, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.
          Gli Allegati 2 e 3 riguardano gli aiuti e finanziamenti in Francia e in Italia e gli Allegati 4 e 5 la lista degli Stati con i quali la Francia e l'Italia hanno stipulato Accordi di coproduzione cinematografica.




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