XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3060
Onorevoli Colleghi! - La Romagna è certamente una delle
"Regioni storiche" del Paese con caratteristiche di forte
omogeneità conseguenti a 13 ininterrotti secoli di
appartenenza. Ad essa, alle sue vicende e particolarità anche
di natura geografica, fa ampio riferimento, nella Divina
Commedia, lo stesso padre Dante.
All'indomani dell'Unità d'Italia, evento sul quale i
romagnoli si impegnarono in maniera massiccia e senza riserve,
nel quale periodo venne ipotizzata la realizzazione di uno
"Stato regionale", la sua candidatura a ruolo di Regione
autonoma venne considerata una ipotesi del tutto naturale. Al
contrario, il risultato fu che non venne neppure chiamata al
semplice ruolo di "territorio statistico e di decentramento",
e ciò a causa della fede repubblicana della maggioranza della
sua popolazione, circostanza che allarmava la monarchia.
Si inventò, per questo, l'Emilia-Romagna, senza alcuna
preoccupazione di omogeneità, al dichiarato scopo di
"stemperare nel moderatismo degli ex-Ducati il
rivoluzionarismo romagnolo" dando così vita al territorio più
discusso e controverso dell'intera Penisola, come i dibattiti
e le proposte dell'Assemblea costituente del 1946-47
evidenzieranno.
Pure in tali condizioni, e proprio perché in tali
condizioni, il problema dell'autonomia romagnola continuò a
tenere banco sia alla dimensione locale che parlamentare.
Esplicitandosi con maggiore forza durante i lavori della
costituente, dopo che la stessa operò la scelta
regionalistica.
In data 29 ottobre 1947, per espresse motivazioni di
carattere esclusivamente "temporale", votando l'ordine del
giorno presentato dall'onorevole Targetti ed altri,
l'Assemblea disegnò il primo impianto regionalistico
repubblicano sulla esclusiva base delle circoscrizioni
"statistico-burocratiche" dell'Italia monarchica. Venne,
tuttavia, introdotto l'attuale articolo 132 della Costituzione
il quale, negli auspici dei "padri costituenti", avrebbe
consentito, nei tempi successivi, un adeguato aggiornamento
del quadro regionalistico nazionale, secondo criteri di
maggiore omogeneità, con la diretta partecipazione delle
popolazioni interessate.
L'occasione venne messa a profitto, per ragioni di ordine
politico estranee alle vicende regionali, soltanto nell'anno
1963 con la nascita, per distacco dalla Regione Abruzzi e
Molise, del Molise. Una operazione che evidenziò, peraltro,
molta buona volontà da parte dei legislatori dell'epoca per
due circostanze assolutamente di rilievo. Intanto la
popolazione molisana era, e resta, assai lontana dalla soglia
minima di un milione di unità (ora siamo a quota 336 mila). In
secondo luogo si evitò il referendum popolare,
surrogandolo con il semplice pronunciamento dei Consigli
comunali. Atteggiamenti entrambi in contrasto con il disposto
costituzionale.
Non si andò oltre con l'applicazione dell'articolo 132
della Costituzione anche, e soprattutto, perchè con legge 25
maggio 1970, n. 352, si interpretò in maniera del tutto
distorta la dizione "popolazioni interessate" contenuta nel
citato articolo, indicando come tali non soltanto quelle
aspiranti a divenire "nuove Regioni", come buon senso e
dottrina suggeriscono, bensì l'intera popolazione delle
vecchie Regioni dalla quali si chiede di uscire. Con tanti
saluti per il criterio "autodeterminativo".
Nel caso specifico della Romagna, essendo la popolazione
emiliana tripla rispetto a quella romagnola, l'eventuale
processo autonomistico, coinvolgendo nel referendum sia
i romagnoli che gli emiliani, potrebbe perfezionarsi non sulla
base delle decisioni dei primi, come è loro diritto naturale,
bensì degli altri. Non una "promozione", quindi, ma una vera e
propria espulsione. Più concretamente, secondo le correnti
esperienze referendarie, le cose rimarrebbero come sono, non
raggiungendosi il quorum (la metà più uno degli
elettori), previsto per questo tipo di verifica popolare.
Per l'adeguamento costituzionale di questo aspetto della
legge n. 352 del 1970, vi sono state in questi anni
innumerevoli iniziative parlamentari, nessuna delle quali è,
però, giunta in porto, malgrado i pareri favorevoli delle
Commissioni di merito e, in un caso, addirittura
dell'Assemblea di Montecitorio (in data 4 agosto 1993, ordine
del giorno 9/2179/1 dell'onorevole Bertoli).
Una modifica parziale in tale senso si è avuta soltanto di
recente con le modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, limitatamente, però, ai Comuni ed alle Province
che chiedono di cambiare Regione, riconoscendosi, in questo
caso, che al referendum relativo debbono partecipare le
sole popolazioni dei Comuni e delle Province direttamente
interessati. Ciò sottolinea, parimenti, la incomprensibile
ingiustizia che si determina nel caso di referendum per
la creazione di nuove Regioni per il quale si esige invece
anche il voto di popolazioni "non interessate".
In tutti questi anni, la "questione Regione Romagna" è
rimasta, addirittura in maniera crescente, all'ordine del
giorno della popolazione interessata. Dal 1990 è nato, e si è
diffuso, il Movimento per l'autonomia della Romagna (MAR) con
l'adesione di diverse decine di migliaia di romagnoli e con
rapporti di collaborazione con importanti forze politiche
locali e nazionali, attraverso i cui rappresentanti nelle
istituzioni il tema è ripetutamente giunto anche all'esame
della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali
specie nella recente fase di modifica della Costituzione, con
risultati significativi.
La spinta più consistente verso il traguardo
autonomistico, traguardo che ha consentito al Molise un enorme
sviluppo in ogni campo, è oggettivamente venuta dalle scelte
effettuate a Maastricht dall'Unione europea, nonchè dalla
lievitazione, alla dimensione sia continentale che nazionale,
dell'idea federalista.
Il ruolo enormemente maggiore delle Regioni ne ha
accentuato l'importanza ovunque, particolarmente laddove, come
in Romagna, la Regione è inutilmente invocata da tanto tempo
ed ha una presenza che, la pratica, dimostra privilegiare
altri territori. Del resto, alla dimensione europea, Stati
storicamente fortemente accentrati, si sono risolti a dare
vita ad importanti e molteplici realtà periferiche
privilegiando ed esaltando, giustamente, la omogeneità
storico-culturale-economica dei nuovi referenti, nonchè la
loro effettiva rappresentatività.
Sotto tale profilo è, d'altra parte, estremamente
significativo anche quanto verificatosi in questo periodo
nella vicina Svizzera, la più vecchia Confederazione del
mondo, operante ai margini dell'Unione europea. Su sei milioni
di abitanti, i vecchi Cantoni (che sono veri e propri Stati,
anche con diritto di recessione) si erano attestati da tempo
nella misura di 22 unità. Ora sono diventati 26, e non è detto
che si fermino a tale dimensione, nel continuo prioritario
impegno di dare piena rappresentatività, nel tessuto locale e
confederale, ad ogni particolarità. Nella consapevolezza
cattaneana che "l'unità nella diversità" è fondamento di
progresso nella concordia.
L'imposto rapporto fra romagnoli ed emiliani, nel periodo
sia monarchico che repubblicano, è stato, e rimane, per i
primi, un rapporto "subordinato". E la situazione non si è
modificata neppure nel 1970, anno di andata a regime del
sistema regionalistico italiano.
E' sufficiente un dato: nel 1970 il reddito medio dei
romagnoli rappresentava l'88 per cento dell'analogo reddito
bolognese. Dopo trent'anni, tale rapporto è sceso al 72 per
cento. Non è che la Romagna sia rimasta ferma. La sua velocità
di movimento resta, però, enormemente inferiore a quella delle
zone forti emiliane e, in ogni campo, il "riequilibrio
territoriale", del quale si è tanto parlato anche nei vari
programmi elettorali, è rimasto un semplice slogan senza
seguito e senso.
La Romagna continua a disporre di notevoli potenzialità
ancora inespresse in tanti campi, in funzione anche di veri e
propri "punti di eccellenza" alla dimensione europea (turismo
balneare e di ogni altro tipo, ortofrutticultura e settore
agroalimentare, tessuto produttivo basato su piccole e medie
imprese altamente specializzate, il porto di Ravenna ancora
fortemente sotto utilizzato, alla stregua, del resto, dei due
aeroporti romagnoli, eccetera).
Chiave di volta del possibile rapido sviluppo sono: la
diretta esclusiva titolarità e rappresentanza degli interessi
del proprio territorio e l'autogestione. E tutto ciò non
soltanto come risposta alla esigenza di crescita del medesimo,
ma come contributo alla più generale crescita nazionale ed
europea.
La Romagna supera abbondantemente il milione di abitanti
richiesto dal più volte citato articolo 132 della
Costituzione, e su ventuno ipotizzate Regioni ricoprirebbe sul
piano demografico il sedicesimo posto. Alla dimensione
europea, nella medesima graduatoria, avrebbe dietro di se
oltre trenta Regioni e Landers, fra cui due tedeschi
(Amburgo e Brema).
In fatto di reddito medio pro capite annuo si
piazzerebbe, sempre fra le ventuno ipotizzate Regioni
italiane, fra il sesto ed il settimo posto. L'obiettivo
autonomistico, di piena e diretta responsabilizzazione della
sua popolazione non nasconde, pertanto, aspirazioni di tipo
"assistenziale" ma di sviluppo.
E', dunque, venuto il momento, per le molte considerazioni
sopra svolte, che lo Stato repubblicano, che i romagnoli hanno
concorso a realizzare in tanti modi, ed al quale il 2 giugno
1946 hanno proporzionalmente dato più voti di ogni altro
territorio italiano, superi le oggettive discriminazioni del
periodo 1859/1864, quando si impedì alla Romagna di assumere
anche soltanto il ruolo di "territorio di decentramento"; che
si tolga la Romagna contemporaneamente dalla mortificante
situazione inflittale anche dall'Assemblea costituente, dato
che nel giugno 1946 entrò all'esame della stessa congiunta
all'Emilia da una "e", e ne uscì, nel dicembre 1947, con la
"e" trasformata in "trattino" per opera non si sa di chi, dal
momento che sulla materia specifica non vi è stato alcun
pronunciamento d'Aula.
La presente proposta di legge costituzionale consta di tre
articoli. Con l'articolo 1 si propone la modificazione
dell'articolo 131 della Costituzione con lo sdoppiamento
dell'Emilia-Romagna in due distinte Regioni: Emilia, appunto,
e Romagna. Con l'articolo 2 si indica il territorio romagnolo.
In verità la Romagna "storico-geografica" comprende anche
territori attualmente posti nelle Regioni Marche e Toscana. Si
ritiene tuttavia, in questa sede, di dovere fare riferimento
soltanto al grosso del territorio romagnolo, accorpato nella
Regione Emilia-Romagna. Qualora le popolazioni romagnole
collocate amministrativamente nelle sopra indicate Regioni,
desiderino in seguito accorparsi alla Romagna, avranno la
possibilità di farlo sulla base degli strumenti e delle
procedure costituzionali di recente acquisizione, come
indicato nella prima parte della presente relazione.
L'articolo 3, modificando l'articolo 57 della
Costituzione, indica il numero di senatori da attribuire alla
regione Romagna.