XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3060




        Onorevoli Colleghi! - La Romagna è certamente una delle "Regioni storiche" del Paese con caratteristiche di forte omogeneità conseguenti a 13 ininterrotti secoli di appartenenza. Ad essa, alle sue vicende e particolarità anche di natura geografica, fa ampio riferimento, nella Divina Commedia, lo stesso padre Dante.
        All'indomani dell'Unità d'Italia, evento sul quale i romagnoli si impegnarono in maniera massiccia e senza riserve, nel quale periodo venne ipotizzata la realizzazione di uno "Stato regionale", la sua candidatura a ruolo di Regione autonoma venne considerata una ipotesi del tutto naturale. Al contrario, il risultato fu che non venne neppure chiamata al semplice ruolo di "territorio statistico e di decentramento", e ciò a causa della fede repubblicana della maggioranza della sua popolazione, circostanza che allarmava la monarchia.
        Si inventò, per questo, l'Emilia-Romagna, senza alcuna preoccupazione di omogeneità, al dichiarato scopo di "stemperare nel moderatismo degli ex-Ducati il rivoluzionarismo romagnolo" dando così vita al territorio più discusso e controverso dell'intera Penisola, come i dibattiti e le proposte dell'Assemblea costituente del 1946-47 evidenzieranno.
        Pure in tali condizioni, e proprio perché in tali condizioni, il problema dell'autonomia romagnola continuò a tenere banco sia alla dimensione locale che parlamentare. Esplicitandosi con maggiore forza durante i lavori della costituente, dopo che la stessa operò la scelta regionalistica.
        In data 29 ottobre 1947, per espresse motivazioni di carattere esclusivamente "temporale", votando l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Targetti ed altri, l'Assemblea disegnò il primo impianto regionalistico repubblicano sulla esclusiva base delle circoscrizioni "statistico-burocratiche" dell'Italia monarchica. Venne, tuttavia, introdotto l'attuale articolo 132 della Costituzione il quale, negli auspici dei "padri costituenti", avrebbe consentito, nei tempi successivi, un adeguato aggiornamento del quadro regionalistico nazionale, secondo criteri di maggiore omogeneità, con la diretta partecipazione delle popolazioni interessate.
        L'occasione venne messa a profitto, per ragioni di ordine politico estranee alle vicende regionali, soltanto nell'anno 1963 con la nascita, per distacco dalla Regione Abruzzi e Molise, del Molise. Una operazione che evidenziò, peraltro, molta buona volontà da parte dei legislatori dell'epoca per due circostanze assolutamente di rilievo. Intanto la popolazione molisana era, e resta, assai lontana dalla soglia minima di un milione di unità (ora siamo a quota 336 mila). In secondo luogo si evitò il referendum popolare, surrogandolo con il semplice pronunciamento dei Consigli comunali. Atteggiamenti entrambi in contrasto con il disposto costituzionale.
        Non si andò oltre con l'applicazione dell'articolo 132 della Costituzione anche, e soprattutto, perchè con legge 25 maggio 1970, n. 352, si interpretò in maniera del tutto distorta la dizione "popolazioni interessate" contenuta nel citato articolo, indicando come tali non soltanto quelle aspiranti a divenire "nuove Regioni", come buon senso e dottrina suggeriscono, bensì l'intera popolazione delle vecchie Regioni dalla quali si chiede di uscire. Con tanti saluti per il criterio "autodeterminativo".
        Nel caso specifico della Romagna, essendo la popolazione emiliana tripla rispetto a quella romagnola, l'eventuale processo autonomistico, coinvolgendo nel referendum sia i romagnoli che gli emiliani, potrebbe perfezionarsi non sulla base delle decisioni dei primi, come è loro diritto naturale, bensì degli altri. Non una "promozione", quindi, ma una vera e propria espulsione. Più concretamente, secondo le correnti esperienze referendarie, le cose rimarrebbero come sono, non raggiungendosi il quorum (la metà più uno degli elettori), previsto per questo tipo di verifica popolare.
        Per l'adeguamento costituzionale di questo aspetto della legge n. 352 del 1970, vi sono state in questi anni innumerevoli iniziative parlamentari, nessuna delle quali è, però, giunta in porto, malgrado i pareri favorevoli delle Commissioni di merito e, in un caso, addirittura dell'Assemblea di Montecitorio (in data 4 agosto 1993, ordine del giorno 9/2179/1 dell'onorevole Bertoli).
        Una modifica parziale in tale senso si è avuta soltanto di recente con le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, limitatamente, però, ai Comuni ed alle Province che chiedono di cambiare Regione, riconoscendosi, in questo caso, che al referendum relativo debbono partecipare le sole popolazioni dei Comuni e delle Province direttamente interessati. Ciò sottolinea, parimenti, la incomprensibile ingiustizia che si determina nel caso di referendum per la creazione di nuove Regioni per il quale si esige invece anche il voto di popolazioni "non interessate".
        In tutti questi anni, la "questione Regione Romagna" è rimasta, addirittura in maniera crescente, all'ordine del giorno della popolazione interessata. Dal 1990 è nato, e si è diffuso, il Movimento per l'autonomia della Romagna (MAR) con l'adesione di diverse decine di migliaia di romagnoli e con rapporti di collaborazione con importanti forze politiche locali e nazionali, attraverso i cui rappresentanti nelle istituzioni il tema è ripetutamente giunto anche all'esame della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali specie nella recente fase di modifica della Costituzione, con risultati significativi.
        La spinta più consistente verso il traguardo autonomistico, traguardo che ha consentito al Molise un enorme sviluppo in ogni campo, è oggettivamente venuta dalle scelte effettuate a Maastricht dall'Unione europea, nonchè dalla lievitazione, alla dimensione sia continentale che nazionale, dell'idea federalista.
        Il ruolo enormemente maggiore delle Regioni ne ha accentuato l'importanza ovunque, particolarmente laddove, come in Romagna, la Regione è inutilmente invocata da tanto tempo ed ha una presenza che, la pratica, dimostra privilegiare altri territori. Del resto, alla dimensione europea, Stati storicamente fortemente accentrati, si sono risolti a dare vita ad importanti e molteplici realtà periferiche privilegiando ed esaltando, giustamente, la omogeneità storico-culturale-economica dei nuovi referenti, nonchè la loro effettiva rappresentatività.
        Sotto tale profilo è, d'altra parte, estremamente significativo anche quanto verificatosi in questo periodo nella vicina Svizzera, la più vecchia Confederazione del mondo, operante ai margini dell'Unione europea. Su sei milioni di abitanti, i vecchi Cantoni (che sono veri e propri Stati, anche con diritto di recessione) si erano attestati da tempo nella misura di 22 unità. Ora sono diventati 26, e non è detto che si fermino a tale dimensione, nel continuo prioritario impegno di dare piena rappresentatività, nel tessuto locale e confederale, ad ogni particolarità. Nella consapevolezza cattaneana che "l'unità nella diversità" è fondamento di progresso nella concordia.
        L'imposto rapporto fra romagnoli ed emiliani, nel periodo sia monarchico che repubblicano, è stato, e rimane, per i primi, un rapporto "subordinato". E la situazione non si è modificata neppure nel 1970, anno di andata a regime del sistema regionalistico italiano.
        E' sufficiente un dato: nel 1970 il reddito medio dei romagnoli rappresentava l'88 per cento dell'analogo reddito bolognese. Dopo trent'anni, tale rapporto è sceso al 72 per cento. Non è che la Romagna sia rimasta ferma. La sua velocità di movimento resta, però, enormemente inferiore a quella delle zone forti emiliane e, in ogni campo, il "riequilibrio territoriale", del quale si è tanto parlato anche nei vari programmi elettorali, è rimasto un semplice slogan senza seguito e senso.
        La Romagna continua a disporre di notevoli potenzialità ancora inespresse in tanti campi, in funzione anche di veri e propri "punti di eccellenza" alla dimensione europea (turismo balneare e di ogni altro tipo, ortofrutticultura e settore agroalimentare, tessuto produttivo basato su piccole e medie imprese altamente specializzate, il porto di Ravenna ancora fortemente sotto utilizzato, alla stregua, del resto, dei due aeroporti romagnoli, eccetera).
        Chiave di volta del possibile rapido sviluppo sono: la diretta esclusiva titolarità e rappresentanza degli interessi del proprio territorio e l'autogestione. E tutto ciò non soltanto come risposta alla esigenza di crescita del medesimo, ma come contributo alla più generale crescita nazionale ed europea.
        La Romagna supera abbondantemente il milione di abitanti richiesto dal più volte citato articolo 132 della Costituzione, e su ventuno ipotizzate Regioni ricoprirebbe sul piano demografico il sedicesimo posto. Alla dimensione europea, nella medesima graduatoria, avrebbe dietro di se oltre trenta Regioni e Landers, fra cui due tedeschi (Amburgo e Brema).
        In fatto di reddito medio pro capite annuo si piazzerebbe, sempre fra le ventuno ipotizzate Regioni italiane, fra il sesto ed il settimo posto. L'obiettivo autonomistico, di piena e diretta responsabilizzazione della sua popolazione non nasconde, pertanto, aspirazioni di tipo "assistenziale" ma di sviluppo.
        E', dunque, venuto il momento, per le molte considerazioni sopra svolte, che lo Stato repubblicano, che i romagnoli hanno concorso a realizzare in tanti modi, ed al quale il 2 giugno 1946 hanno proporzionalmente dato più voti di ogni altro territorio italiano, superi le oggettive discriminazioni del periodo 1859/1864, quando si impedì alla Romagna di assumere anche soltanto il ruolo di "territorio di decentramento"; che si tolga la Romagna contemporaneamente dalla mortificante situazione inflittale anche dall'Assemblea costituente, dato che nel giugno 1946 entrò all'esame della stessa congiunta all'Emilia da una "e", e ne uscì, nel dicembre 1947, con la "e" trasformata in "trattino" per opera non si sa di chi, dal momento che sulla materia specifica non vi è stato alcun pronunciamento d'Aula.
        La presente proposta di legge costituzionale consta di tre articoli. Con l'articolo 1 si propone la modificazione dell'articolo 131 della Costituzione con lo sdoppiamento dell'Emilia-Romagna in due distinte Regioni: Emilia, appunto, e Romagna. Con l'articolo 2 si indica il territorio romagnolo. In verità la Romagna "storico-geografica" comprende anche territori attualmente posti nelle Regioni Marche e Toscana. Si ritiene tuttavia, in questa sede, di dovere fare riferimento soltanto al grosso del territorio romagnolo, accorpato nella Regione Emilia-Romagna. Qualora le popolazioni romagnole collocate amministrativamente nelle sopra indicate Regioni, desiderino in seguito accorparsi alla Romagna, avranno la possibilità di farlo sulla base degli strumenti e delle procedure costituzionali di recente acquisizione, come indicato nella prima parte della presente relazione.
        L'articolo 3, modificando l'articolo 57 della Costituzione, indica il numero di senatori da attribuire alla regione Romagna.




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