XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3058
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
costituzionale riproduce integralmente il testo della identica
proposta di legge costituzionale che, nella XIII legislatura,
fu presentata da tutti i Presidenti dei gruppi e dai
rappresentanti delle componenti politiche appartenenti allo
schieramento di centro-sinistra, ed è finalizzata alla
modifica degli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia
di forma del Governo.
Nella XIII legislatura tale proposta di legge
costituzionale (atto Camera n. 7134) iniziò tempestivamente
l'iter in sede referente nella Commissione Affari
costituzionali, congiuntamente ad altre proposte di legge
costituzionale d'iniziativa parlamentare vertenti sulla stessa
materia, di cui fu relatore il presentatore dell'attuale
proposta di legge costituzionale.
A causa delle forti differenze di valutazione politica che
emersero nel corso del dibattito generale e, successivamente,
a causa dell'approssimarsi della conclusione della
legislatura, l'iter non fu completato neppure in sede
referente, per cui appare opportuno riproporre la stessa
proposta di legge costituzionale all'esame parlamentare della
XIV legislatura.
La proposta di revisione costituzionale mira a rafforzare
la posizione del Presidente del Consiglio dei ministri,
portando a compimento, con l'adozione di norme di rango
formalmente costituzionale, un processo evolutivo in corso da
alcuni anni nella prassi politico-istituzionale e nella
legislazione ordinaria sulla organizzazione amministrativa.
Si tratta di una evoluzione che appare in sintonia con
tendenze manifestatesi in gran parte degli ordinamenti
europei, compresi quelli di più ricca tradizione parlamentare,
anche in correlazione a fenomeni quali il processo di
integrazione europea e la tendenza al decentramento
territoriale. Tali vicende hanno rafforzato l'esigenza di una
valorizzazione del ruolo del Primo ministro, in modo da
rafforzare l'unitarietà dell'azione dell'esecutivo, la
collaborazione fra i diversi livelli di Governo e la piena
assunzione delle responsabilità connesse alla partecipazione
all'Unione europea.
D'altra parte, i decreti legislativi n. 300 e n. 303 del
1999, di riforma dei Ministeri e della Presidenza del
Consiglio dei ministri, emanati ai sensi degli articoli 11 e
12 della legge n. 59 del 1997, hanno previsto una
rimodulazione delle funzioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri, volta a rafforzare la capacità di progettazione,
di impulso e di coordinamento del capo dell'esecutivo.
Si ritiene, quindi, che debba essere riconosciuto al
Presidente del Consiglio dei ministri il potere di proporre al
Presidente della Repubblica non solo la nomina (come stabilito
dal vigente articolo 92 della Costituzione), ma anche la
revoca dei ministri.
Si ritiene, inoltre, che debba essere introdotto il noto
dispositivo della mozione di sfiducia costruttiva, a mente del
quale il voto di sfiducia con il quale ciascuna Camera può
obbligare il Governo a dimettersi deve essere combinato alla
indicazione del successore. Si tratta di un meccanismo
finalizzato a far sì che lo strumento parlamentare con il
quale le Camere possono obbligare il Governo a dimettersi non
abbia solo una portata meramente distruttiva (interruzione del
rapporto fiduciario), ma anche un significato positivo: le
forze parlamentari che intendono abbattere il Governo in
carica non devono solamente accordarsi per obbligarlo a
dimettersi, ma devono raggiungere un accordo sulla indicazione
del nome del nuovo Presidente del Consiglio dei ministri (e,
quindi, sia pur solo implicitamente, sulla composizione di una
nuova coalizione).
Si tratta di un meccanismo già proposto dall'onorevole
Tosato in Assemblea costituente e poi introdotto nella legge
fondamentale tedesca del 1949 e, più di recente, nelle
Costituzioni spagnola, belga, slovena e polacca.
Va sottolineato che la mozione di sfiducia costruttiva non
viene configurata in questa sede come uno strumento eventuale
di messa in gioco della responsabilità del Governo su
iniziativa parlamentare (che possa cioè concorrere con la
ordinaria mozione di sfiducia meramente distruttiva, come
nella "piccola Costituzione" polacca del 1992), ma è l'unica
modalità a disposizione delle Camere per obbligare il Governo
a dimettersi (oltre al voto negativo sulla questione di
fiducia).
Passando alla illustrazione puntuale delle singole
disposizioni, l'articolo 1, che sostituisce il secondo comma
dell'articolo 92 della Costituzione, introduce la possibilità,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, di proporre al
Presidente della Repubblica non soltanto la nomina, ma anche
la revoca dei ministri.
L'articolo 2, che sostituisce il quinto comma
dell'articolo 94 della Costituzione, prevede che la mozione di
sfiducia debba essere approvata a maggioranza assoluta dei
componenti della Camera in cui è stata presentata.
L'articolo 3, che introduce un comma all'articolo 94 della
Costituzione, prevede lo scioglimento delle Camere da parte
del Presidente della Repubblica in caso di approvazione della
mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente
del Consiglio dei ministri. La modifica costituzionale prevede
tuttavia che non si proceda allo scioglimento nel caso in cui,
entro tre giorni, sia presentata una mozione firmata da almeno
un terzo dei deputati e dei senatori e contenente
l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei
ministri e tale mozione, nei tre giorni successivi, sia
approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera.