XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3044
Onorevoli Colleghi! - L'entrata in vigore il 13 maggio
2000 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, ha
determinato un profondo mutamento del quadro giuridico
generale di riferimento per la categoria del personale assunto
a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici
consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, ai
sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. L'innovazione
fondamentale introdotta dal decreto legislativo n. 103 del
2000 è la riconduzione degli schemi contrattuali utilizzabili
per regolare tale genere di rapporti di impiego a due
categorie: i contratti di lavoro regolati dalla legge locale
ed i contratti di lavoro regolati dalla legge italiana.
Se la cornice normativa introdotta con la riforma ha
condotto alla semplificazione ed alla razionalizzazione di un
settore, quale quello del personale a contratto, di sensibile
rilievo per la funzionalità degli uffici all'estero,
l'applicazione concreta ha nondimeno fatto emergere taluni
aspetti problematici che hanno indotto ad una riflessione
approfondita circa i possibili miglioramenti.
Alcune di queste questioni, peraltro, avevano trovato
parziale soluzione con l'approvazione della legge 21 dicembre
2001, n. 442, che interveniva sullo stesso decreto legislativo
n. 103 del 2000, concernendo per lo più l'affinamento e
l'integrazione di specifici istituti da questo contemplati: è
il caso del diritto di opzione per il regime contrattuale
italiano.
Tuttavia il termine per il diritto di opzione, previsto
dalla citata legge n. 442 del 2001, escludeva, fissando una
data indicativa di titolarità del contratto, altri impiegati a
contratto titolari di un contratto di prima assunzione
successivo al 13 maggio 2001, creando nei fatti una iniqua
disparità di trattamento.
Con la presente proposta di legge, composta da un unico
articolo, si intende riaprire i termini, per sei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per
l'esercizio della facoltà di opzione per il regime
contrattuale italiano a favore degli impiegati di cittadinanza
italiana, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche,
gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura
all'estero, che alla data del 31 dicembre 2001 risultavano
titolari di un contratto di prima assunzione e che risultavano
esclusi da tale facoltà sia dal decreto legislativo n. 103 del
2000 sia dalla legge n. 442 del 2001.
Con l'esercizio dell'opzione, i predetti impiegati
potranno sottoscrivere un nuovo documento di impiego regolato
dalla legge italiana in analogia con le categorie per le quali
tale facoltà era già prevista dal decreto legislativo n. 103
del 2000.
La norma proposta risponde ad evidenti ragioni di equità
di trattamento per gli impiegati a contratto con cittadinanza
italiana, consentendo loro di optare per un rapporto
contrattuale di legge italiana.
La riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di
opzione per il contratto di impiego regolato dalla legge
italiana, in favore della categoria degli impiegati a
contratto, non determina oneri aggiuntivi a carico
dell'erario, in quanto, pur variando la legge regolatrice del
contratto, non viene modificato il livello retributivo.