XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3032




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7-bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall'articolo 11 della legge n. 646 del 1982, e successive modificazioni, stabilisce irrazionalmente ed incomprensibilmente la competenza funzionale permanente del tribunale pur quando abbia perso la disponibilità giuridica e materiale degli atti processuali a seguito dell'appello (e, ancora, per effetto del susseguente ricorso per cassazione) avverso il pronunciato provvedimento in materia di prevenzione, in contrasto palese ed innegabile con i vigenti princìpi del nostro ordinamento processuale (confronta, per riferimenti diretti ed analogici gli articoli 127, 279, 284, comma 3, 428, 465 e seguenti, 484 e seguenti, 590, 596, 598, 599, 601, 665 e 666 del codice di procedura penale, 22, 91 e 97-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, e 4 della legge n. 1423 del 1956). Tale anomalia, poi, ha fornito occasione in particolare al tribunale di Napoli di forzare ulteriormente il sistema giuridico processuale attraverso l'ampliamento della competenza de qua fino a ricomprendervi - sempre con carattere di esclusività - e nonostante la contraria previsione chiaramente ricavabile dai commi secondo e sesto dell'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956 e l'opposto orientamento giurisprudenziale, oltre ai soli categorici "motivi di salute", qualunque motivo di famiglia o latu sensu affettivo nonché ogni intervento necessario a controllare, garantire ed agevolare l'esercizio del diritto delle persone sottoposte a soggiorno obbligato a presenziare alle udienze fissate nei gradi superiori del giudizio di prevenzione che le riguardino; così anche a presenziare a qualsiasi procedimento, audizione, sedi differenti che personalmente e legittimamente li riguardino, e conseguentemente a negare la corrispondente competenza, che si ritiene attribuita pienamente dai princìpi generali (vedi norme citate e Cassazione, sezione I, c.c. 21 gennaio 2000, n. 9503, P.G. in proc. Russo, sezione I, c.c. 13 gennaio 2000, n. 272, confl. comp. in proc. Pugliese; sezione I, c.c. 22 dicembre 1998, n. 6599, confl. comp. in proc. Ascolese, nonché articolo 4, commi secondo e sesto, della legge n. 1423 del 1956, già richiamato, articoli 666, 678 e 680 del codice di procedura penale, 208 delle citate norme di attuazione del medesimo codice di procedura penale) del giudice di secondo grado (vedi Cassazione, sezione I, n. 752 del 1984, ric. Amato; sezione I, n. 503 del 2000).
        Sicché appare quanto mai opportuno e necessario apportare semplici, ma decisive ed incisive modificazioni, peraltro rapide e prive di ogni onere finanziario, all'articolo 7-bis, commi secondo, terzo e quarto, della legge n. 1423 del 1956, mediante la sostituzione delle parole: "al presidente del tribunale" (secondo comma) e "il tribunale" (terzo comma) con le seguenti: "al giudice procedente" e "il giudice procedente", e introdurre dopo le parole: "al presidente del tribunale" (quarto comma) le seguenti: "della corte di appello che procede", così da rendere coerente ed armonica la procedura in materia, sopprimere la stortura sconcertante della autorizzazione a lasciare il domicilio coatto rimessa, in caso di provvedimento del tribunale impugnato, allo stesso giudice di cui il sottoposto alla misura di prevenzione censura la decisione contro di sé e, infine, porre legislativamente e rettamente rimedio al conflitto di competenza (per caso analogo) elevato dalla corte di appello di Napoli in argomento ma lasciato insoluto dalla Corte di cassazione.




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