XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3032
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7-bis della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall'articolo 11
della legge n. 646 del 1982, e successive modificazioni,
stabilisce irrazionalmente ed incomprensibilmente la
competenza funzionale permanente del tribunale pur quando
abbia perso la disponibilità giuridica e materiale degli atti
processuali a seguito dell'appello (e, ancora, per effetto del
susseguente ricorso per cassazione) avverso il pronunciato
provvedimento in materia di prevenzione, in contrasto palese
ed innegabile con i vigenti princìpi del nostro ordinamento
processuale (confronta, per riferimenti diretti ed analogici
gli articoli 127, 279, 284, comma 3, 428, 465 e seguenti, 484
e seguenti, 590, 596, 598, 599, 601, 665 e 666 del codice di
procedura penale, 22, 91 e 97-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del
1989, e 4 della legge n. 1423 del 1956). Tale anomalia, poi,
ha fornito occasione in particolare al tribunale di Napoli di
forzare ulteriormente il sistema giuridico processuale
attraverso l'ampliamento della competenza de qua fino a
ricomprendervi - sempre con carattere di esclusività - e
nonostante la contraria previsione chiaramente ricavabile dai
commi secondo e sesto dell'articolo 4 della legge n. 1423 del
1956 e l'opposto orientamento giurisprudenziale, oltre ai soli
categorici "motivi di salute", qualunque motivo di famiglia o
latu sensu affettivo nonché ogni intervento necessario a
controllare, garantire ed agevolare l'esercizio del diritto
delle persone sottoposte a soggiorno obbligato a presenziare
alle udienze fissate nei gradi superiori del giudizio di
prevenzione che le riguardino; così anche a presenziare a
qualsiasi procedimento, audizione, sedi differenti che
personalmente e legittimamente li riguardino, e
conseguentemente a negare la corrispondente competenza, che si
ritiene attribuita pienamente dai princìpi generali (vedi
norme citate e Cassazione, sezione I, c.c. 21 gennaio 2000, n.
9503, P.G. in proc. Russo, sezione I, c.c. 13 gennaio 2000, n.
272, confl. comp. in proc. Pugliese; sezione I, c.c. 22
dicembre 1998, n. 6599, confl. comp. in proc. Ascolese, nonché
articolo 4, commi secondo e sesto, della legge n. 1423 del
1956, già richiamato, articoli 666, 678 e 680 del codice di
procedura penale, 208 delle citate norme di attuazione del
medesimo codice di procedura penale) del giudice di secondo
grado (vedi Cassazione, sezione I, n. 752 del 1984, ric.
Amato; sezione I, n. 503 del 2000).
Sicché appare quanto mai opportuno e necessario apportare
semplici, ma decisive ed incisive modificazioni, peraltro
rapide e prive di ogni onere finanziario, all'articolo
7-bis, commi secondo, terzo e quarto, della legge n.
1423 del 1956, mediante la sostituzione delle parole: "al
presidente del tribunale" (secondo comma) e "il tribunale"
(terzo comma) con le seguenti: "al giudice procedente" e "il
giudice procedente", e introdurre dopo le parole: "al
presidente del tribunale" (quarto comma) le seguenti: "della
corte di appello che procede", così da rendere coerente ed
armonica la procedura in materia, sopprimere la stortura
sconcertante della autorizzazione a lasciare il domicilio
coatto rimessa, in caso di provvedimento del tribunale
impugnato, allo stesso giudice di cui il sottoposto alla
misura di prevenzione censura la decisione contro di sé e,
infine, porre legislativamente e rettamente rimedio al
conflitto di competenza (per caso analogo) elevato dalla corte
di appello di Napoli in argomento ma lasciato insoluto dalla
Corte di cassazione.