XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3009
Onorevoli Colleghi! - A distanza di trentacinque anni
dalla data di entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n.
800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle
attività musicali", è necessario effettuare un intervento di
riordino del settore musicale. La legge seppur ricca di
importanti indicazioni, alcune delle quali ancora oggi
condivisibili, era una legge destinata a regolamentare alcuni
dei settori delle attività musicali: quelli connessi con la
musica lirica e sinfonica.
La proposta di legge vuole affrontare il problema della
normativa musicale nella sua globalità, anche relativamente
alle tematiche nuove quali la proprietà, i diritti connessi,
la discografia, le agenzie, eccetera, e rappresentare un
riferimento organico per tutti coloro che operano nei vari
settori delle attività musicali, con lo scopo di tutelare la
musica italiana e favorirne la diffusione all'interno e
all'estero.
La presente proposta di legge definisce, pertanto, una
regolamentazione di tutte le attività musicali senza
distinzione di generi. Senza distinzione di generi perché a
tutti i generi musicali deve essere riconosciuta pari dignità
nelle peculiari differenze che li contraddistinguono: così per
la prima volta, normative sulla musica leggera (che abbiamo
continuato a chiamare leggera perché questo è il nome che
tutti le danno, distinguendola dalla musica popolare che è la
musica della "tradizione popolare") si affiancheranno a quelle
relative alla musica lirica o alla musica sinfonica.
Tra le altre novità della legge, si segnala la istituzione
della Commissione per la musica. Tale struttura oltre a
sostituire la vecchia commissione consultiva per la musica, ha
compiti di ripartizione e di assegnazione delle risorse (del
Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e del fondo per il
sostegno delle attività musicali di cui all'articolo 10) ai
soggetti beneficiari, di concerto con le regioni interessate.
A garantire la trasparenza di questo organismo, che ha un
ruolo accresciuto nell'importanza e nei compiti rispetto alla
precedente commissione, è stato scelto un criterio di nomina
dei membri che la compongono tendente a diminuire
sensibilmente il condizionamento politico, al fine di
garantire una maggiore libertà ed obiettività nelle
decisioni.
Si è ritenuto importante dare nel testo un'indicazione
significativa per l'inserimento della musica (nei suoi vari
aspetti: storico, di educazione all'ascolto, di pratica
strumentale) tra le materie di studio nella scuola (articolo
1), in considerazione dell'importanza che la musica riveste
dal punto di vista pedagogico, in generale, e segnatamente
nella formazione del carattere, nello sviluppo
dell'intelligenza, nella capacità di relazione sociale, nonché
nella funzione di stimolo alle capacità cognitive, di
memorizzazione, di lettura, di coordinazione, eccetera, come
ormai dimostrato dalle più recenti ricerche scientifiche.
Al fine di incrementare la pratica e l'ascolto della
musica, è stata abbassata l'aliquota IVA per l'acquisto di
strumenti musicali e del materiale di diffusione fonografica
(articolo 13).
Tra le novità introdotte dalla legge segnaliamo (articolo
10) l'istituzione di un fondo per il sostegno delle attività
musicali (accanto al FUS), che, oltre a contribuire ad
iniziative quali la costruzione di strutture per la
realizzazione di spettacoli; la creazione di circuiti musicali
per concerti, lirica, danza; le attività di avviamento
professionale, eccetera, consente di sostenere iniziative
importanti come l'erogazione di contributi alle scuole per
l'acquisto di strumenti musicali o per la realizzazione di
iniziative per la distribuzione dei prodotti italiani, o la
promozione di orchestre sinfoniche italiane nel panorama
fonografico internazionale ed altro.
Per il finanziamento di tale fondo (articolo 11) sono
state individuate una serie di fonti. E' il caso, ad esempio,
della norma relativa ai compensi per la cosiddetta "copia
privata" (articolo 24): viene corrisposta, ad autori e
produttori musicali, una percentuale del prezzo di vendita dei
supporti vergini di registrazione, a titolo di compenso per la
riproduzione privata di opere musicali effettuata da chi
acquista tali supporti. La definizione chiara della norma e
delle sanzioni consente ad autori e produttori di veder
rispettato un loro diritto internazionalmente riconosciuto e
poter quindi riscuotere i compensi dovuti. Una quota
percentuale di tali compensi andrà ad alimentare il fondo per
il sostegno delle attività musicali.
Oppure il caso delle somme incassate per la ripristinata
riscossione dei diritti per le opere di "pubblico dominio" o
quelle incassate per le maggiori vendite di dischi,
determinate da misure quali l'abbassamento dell'aliquota IVA
sul materiale di riproduzione fonografica.
Tra le fonti di finanziamento del fondo, oltre al già
citato ripristino dei diritti sulle opere di "pubblico
dominio" o alla riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti
e connessi, sono da segnalare l'istituzione di una lotteria
della musica ed alcune emissioni filateliche collegate ai
festival degli eponimi.
L'istituzione dei festival degli eponimi (articolo
7) mira a far istituire (nei rispettivi comuni o province di
nascita) dei festival intitolati ai grandi della musica
italiana di tutti i generi, finalizzati alla conoscenza ed
alla diffusione delle loro opere.
Merita particolare attenzione la norma (articolo 15)
relativa alla promozione radiotelevisiva della musica
operistica, concertistica, del balletto classico e del
jazz, che consente una maggiore diffusione della musica e
del balletto.
Da ultimo, all'articolo 16, sono state regolamentate, per
la prima volta in Italia, la professione di agente e di
produttore di spettacolo, con l'obbligo di iscrizione ad un
registro appositamente istituito.
Alcune norme finali (articolo 17) ripristinano l'età della
pensione di vecchiaia per tersicorei e ballerini a quaranta
anni per le donne e a quarantacinque per gli uomini, sanando
una situazione (che riguarda circa 2 mila persone) che ha
portato ad un aggravio di spesa per gli enti dotati di corpo
di ballo, visto che dopo questa età tali professionisti non
sono utilizzabili e per realizzare le produzioni artistiche è
necessario assumere personale a tempo determinato con un
evidente aggravio della spesa.
L'articolo 18 riguarda le assunzioni a tempo determinato
nel campo musicale che, per le caratteristiche peculiari del
settore ed in analogia con quanto stabilito per le fondazioni
lirico-sinfoniche dalla vigente legislazione, non possono
essere normate secondo le disposizioni di cui agli articoli 4
e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.