XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3009




        Onorevoli Colleghi! - A distanza di trentacinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", è necessario effettuare un intervento di riordino del settore musicale. La legge seppur ricca di importanti indicazioni, alcune delle quali ancora oggi condivisibili, era una legge destinata a regolamentare alcuni dei settori delle attività musicali: quelli connessi con la musica lirica e sinfonica.
        La proposta di legge vuole affrontare il problema della normativa musicale nella sua globalità, anche relativamente alle tematiche nuove quali la proprietà, i diritti connessi, la discografia, le agenzie, eccetera, e rappresentare un riferimento organico per tutti coloro che operano nei vari settori delle attività musicali, con lo scopo di tutelare la musica italiana e favorirne la diffusione all'interno e all'estero.
        La presente proposta di legge definisce, pertanto, una regolamentazione di tutte le attività musicali senza distinzione di generi. Senza distinzione di generi perché a tutti i generi musicali deve essere riconosciuta pari dignità nelle peculiari differenze che li contraddistinguono: così per la prima volta, normative sulla musica leggera (che abbiamo continuato a chiamare leggera perché questo è il nome che tutti le danno, distinguendola dalla musica popolare che è la musica della "tradizione popolare") si affiancheranno a quelle relative alla musica lirica o alla musica sinfonica.
        Tra le altre novità della legge, si segnala la istituzione della Commissione per la musica. Tale struttura oltre a sostituire la vecchia commissione consultiva per la musica, ha compiti di ripartizione e di assegnazione delle risorse (del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e del fondo per il sostegno delle attività musicali di cui all'articolo 10) ai soggetti beneficiari, di concerto con le regioni interessate. A garantire la trasparenza di questo organismo, che ha un ruolo accresciuto nell'importanza e nei compiti rispetto alla precedente commissione, è stato scelto un criterio di nomina dei membri che la compongono tendente a diminuire sensibilmente il condizionamento politico, al fine di garantire una maggiore libertà ed obiettività nelle decisioni.
        Si è ritenuto importante dare nel testo un'indicazione significativa per l'inserimento della musica (nei suoi vari aspetti: storico, di educazione all'ascolto, di pratica strumentale) tra le materie di studio nella scuola (articolo 1), in considerazione dell'importanza che la musica riveste dal punto di vista pedagogico, in generale, e segnatamente nella formazione del carattere, nello sviluppo dell'intelligenza, nella capacità di relazione sociale, nonché nella funzione di stimolo alle capacità cognitive, di memorizzazione, di lettura, di coordinazione, eccetera, come ormai dimostrato dalle più recenti ricerche scientifiche.
        Al fine di incrementare la pratica e l'ascolto della musica, è stata abbassata l'aliquota IVA per l'acquisto di strumenti musicali e del materiale di diffusione fonografica (articolo 13).
        Tra le novità introdotte dalla legge segnaliamo (articolo 10) l'istituzione di un fondo per il sostegno delle attività musicali (accanto al FUS), che, oltre a contribuire ad iniziative quali la costruzione di strutture per la realizzazione di spettacoli; la creazione di circuiti musicali per concerti, lirica, danza; le attività di avviamento professionale, eccetera, consente di sostenere iniziative importanti come l'erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto di strumenti musicali o per la realizzazione di iniziative per la distribuzione dei prodotti italiani, o la promozione di orchestre sinfoniche italiane nel panorama fonografico internazionale ed altro.
        Per il finanziamento di tale fondo (articolo 11) sono state individuate una serie di fonti. E' il caso, ad esempio, della norma relativa ai compensi per la cosiddetta "copia privata" (articolo 24): viene corrisposta, ad autori e produttori musicali, una percentuale del prezzo di vendita dei supporti vergini di registrazione, a titolo di compenso per la riproduzione privata di opere musicali effettuata da chi acquista tali supporti. La definizione chiara della norma e delle sanzioni consente ad autori e produttori di veder rispettato un loro diritto internazionalmente riconosciuto e poter quindi riscuotere i compensi dovuti. Una quota percentuale di tali compensi andrà ad alimentare il fondo per il sostegno delle attività musicali.
        Oppure il caso delle somme incassate per la ripristinata riscossione dei diritti per le opere di "pubblico dominio" o quelle incassate per le maggiori vendite di dischi, determinate da misure quali l'abbassamento dell'aliquota IVA sul materiale di riproduzione fonografica.
        Tra le fonti di finanziamento del fondo, oltre al già citato ripristino dei diritti sulle opere di "pubblico dominio" o alla riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi, sono da segnalare l'istituzione di una lotteria della musica ed alcune emissioni filateliche collegate ai festival degli eponimi.
        L'istituzione dei festival degli eponimi (articolo 7) mira a far istituire (nei rispettivi comuni o province di nascita) dei festival intitolati ai grandi della musica italiana di tutti i generi, finalizzati alla conoscenza ed alla diffusione delle loro opere.
        Merita particolare attenzione la norma (articolo 15) relativa alla promozione radiotelevisiva della musica operistica, concertistica, del balletto classico e del jazz, che consente una maggiore diffusione della musica e del balletto.
        Da ultimo, all'articolo 16, sono state regolamentate, per la prima volta in Italia, la professione di agente e di produttore di spettacolo, con l'obbligo di iscrizione ad un registro appositamente istituito.
        Alcune norme finali (articolo 17) ripristinano l'età della pensione di vecchiaia per tersicorei e ballerini a quaranta anni per le donne e a quarantacinque per gli uomini, sanando una situazione (che riguarda circa 2 mila persone) che ha portato ad un aggravio di spesa per gli enti dotati di corpo di ballo, visto che dopo questa età tali professionisti non sono utilizzabili e per realizzare le produzioni artistiche è necessario assumere personale a tempo determinato con un evidente aggravio della spesa.
        L'articolo 18 riguarda le assunzioni a tempo determinato nel campo musicale che, per le caratteristiche peculiari del settore ed in analogia con quanto stabilito per le fondazioni lirico-sinfoniche dalla vigente legislazione, non possono essere normate secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.




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