XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3464-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3464,
rilevato che il decreto-legge è volto ad introdurre
misure, talune anche di non immediata applicazione ovvero di
carattere ordinamentale, dirette a fronteggiare differenti
eventi calamitosi, ovvero l'attività vulcanica dell'Etna, gli
eventi sismici minori nell'area di Catania, nonchè il sisma
che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la
Puglia il 31 ottobre 2002,
rilevato altresì che il disegno di legge non risulta
corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 marzo 2000,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
all'articolo 1 del disegno di legge di conversione,
nella parte in cui fa riferimento esclusivamente alle calamità
verificatesi nelle regioni Molise e Sicilia, si coordini la
disposizione con le modifiche intervenute nel corso dell'esame
del Senato, relative sia al resto dell'articolato, sia al
titolo del provvedimento, in modo da comprendere anche le
calamità verificatesi in Puglia;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 3, nella parte in cui prevede, in
particolari casi, l'estensione delle misure disposte dagli
articoli 1, comma 2, primo periodo, e 2 del provvedimento in
esame alle ipotesi indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera
c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (il quale
include, fra le tipologie di eventi da fronteggiarsi con
strumenti straordinari, le calamità naturali), si coordini la
disposizione con quanto previsto dall'articolo 5 della sopra
richiamata legge n. 225, che disciplina un apposito
procedimento per i casi in cui si verifichino le predette
calamità; in particolare, si chiarisca se il procedimento
delineato dal provvedimento in esame sia sostitutivo o
alternativo a quello indicato nel citato articolo 5 della
legge n. 225, e si definiscano con maggior dettaglio i poteri
spettanti al Presidente del Consiglio in base alla
disposizione in esame;
Il Comitato osserva altresì che,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui si fa
riferimento ai Presidenti delle Regioni, quali commissari
delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare espressamente
l'articolo 5 della sopra citata legge n. 225, ai sensi del
quale il Presidente del Consiglio può avvalersi di Commissari
delegati ai fini dell'attuazione di interventi di emergenza e
dell'adozione di ordinanze di protezione civile;
all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui
disciplina le modalità per l'adozione dei piani per gli
interventi di recupero e ricostruzione, si valuti
l'opportunità di precisare i poteri della Regione
relativamente all'approvazione dei piani.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione
ha adottato la seguente decisione:
esaminato il testo del disegno di legge C. 3464 di
conversione del decreto legge n. 245 del 2002 recante
interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché
ulteriori disposizioni in materia di protezione civile,
rilevato che la materia "calamità naturali" non appare
rinvenibile tra le materie elencate nell'articolo 117 della
Costituzione ma che tuttavia le disposizioni recate dal
provvedimento in esame risultano riconducibili a diversi
ambiti materiali richiamati dalla norma costituzionale,
constatato, infatti, che le disposizioni recate dal
decreto legge appaiono riconducibili in parte alle materie
"ordine pubblico e sicurezza", "difesa", "sistema tributario",
"giurisdizione e norme processuali" e "previdenza sociale" che
l'articolo 117, secondo comma, lettere d), e), h), l) ed
o) della Costituzione riserva alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato ed in parte alle materie "protezione
civile" e "governo del territorio" che l'articolo 117, terzo
comma, demanda alla potestà legislativa concorrente tra lo
Stato e le regioni,
considerato che le disposizioni recate dal decreto
legge vertenti nelle materie "protezione civile" e "governo
del territorio" appaiono configurarsi come principi
fondamentali,
rilevato che all'articolo 1, comma 3, terzo periodo,
del decreto legge si prevede che i piani che possono prevedere
eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati
maggiormente colpiti dagli eventi sismici nonché la
realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere
commemorative siano adottati con delibera consiliare,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia modificato il terzo periodo del comma 3
dell'articolo 1 del decreto legge nella parte in cui prevede
che i piani suddetti siano adottati con delibera consiliare in
quanto la disposizione così formulata, individuando
espressamente lo strumento (delibera) e l'organo (consiglio)
competente ad adottare i piani, appare lesiva dell'autonomia
organizzativa dei comuni sancita dall'articolo 114 della
Costituzione.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 3464,
rilevato che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, il
Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a
definire la propria necessaria struttura organizzativa sul
territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi
sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 ottobre 2002, relativo alla provincia di
Catania e del 31 ottobre 2002, relativo alla provincia di
Campobasso, e non anche, non essendo richiamato espressamente,
agli eventi di cui al decreto della medesima autorità dell'8
novembre 2002, relativo alla provincia di Foggia, per cui
appare opportuno, per eliminare qualsiasi dubbio
interpretativo circa l'applicazione della disposizione in
esame, richiamare espressamente anche quest'ultimo decreto;
rilevato che all'articolo 4 del decreto-legge n. 245
del 2002 è disposta fino al 31 marzo 2003 - per i soggetti che
alle date del 29 e 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002
erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la
propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei
comuni e nei territori nelle province di Catania, Campobasso e
Foggia - la sospensione di una serie di termini processuali e
sostanziali di prescrizione e decadenza e di adempimenti di
natura tributaria che sono in scadenza nel periodo di vigenza
delle dichiarazioni di emergenza relative alle province
menzionate;
rilevato che, secondo il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, il periodo di
vigenza della dichiarazione di emergenza relativo alla
provincia di Catania scade il 31 marzo 2003, mentre, secondo i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
ottobre e dell'8 novembre 2002, tale periodo scade il 30
giugno 2003 per le province di Campobasso e Foggia, per cui
appare necessario uniformare a tali scadenze il periodo di
sospensione dei termini di cui all'articolo 4, che è invece
fissato senza distinzione da tale articolo al 31 marzo
2003;
sottolineata l'opportunità di prevedere la
sospensione dei termini di cui all'articolo 4 anche per
l'adempimento di cambiali e di contributi agrari;
rilevato che all'articolo 4, comma 1, terzo periodo,
sono altresì sospesi i termini per la presentazione di ricorsi
amministrativi e giurisdizionali senza precisare, come invece
sarebbe opportuno per evitare una generalizzata applicazione
della norma a tutti i procedimenti giurisdizionali
indistintamente, che si tratta di quelli relativi ai
procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, come invece è stato previsto in altre occasioni
(si pensi, ad esempio, all'articolo 4 del decreto-legge 11
giugno 1998, n. 180) quando è stata disposta la sospensione
dei termini giurisdizionali a seguito di eventi calamitosi;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "del 4
novembre 2002", aggiungere le seguenti: "e di cui al decreto
del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre
2002";
2. all'articolo 4, comma 1, primo periodo e secondo
periodo, dopo le parole: "31 marzo 2003" sono aggiunte le
seguenti: ",relativamente al territorio della provincia di
Catania e al 30 giugno 2003, relativamente al territorio delle
province di Campobasso e Foggia,";
3. all'articolo 4, comma 1, quarto periodo, sono aggiunte
in fine le seguenti parole: "relativi ai procedimenti di
erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie";
e con la seguente osservazione:
a) all'articolo 4, la Commissione di merito valuti
l'opportunità di prevedere la sospensione dei termini per
l'adempimento di obblighi relativi a cambiali e contributi
agrari.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione
ha adottato la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La Commissione Finanze,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma
1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla
materia tributaria, il testo del disegno di legge C. 3464, di
conversione del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante
interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle
calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché
ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, già
approvato dal Senato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE