XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3464-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3464,

              rilevato che il decreto-legge è volto ad introdurre misure, talune anche di non immediata applicazione ovvero di carattere ordinamentale, dirette a fronteggiare differenti eventi calamitosi, ovvero l'attività vulcanica dell'Etna, gli eventi sismici minori nell'area di Catania, nonchè il sisma che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia il 31 ottobre 2002,

              rilevato altresì che il disegno di legge non risulta corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

          ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

                sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

                all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nella parte in cui fa riferimento esclusivamente alle calamità verificatesi nelle regioni Molise e Sicilia, si coordini la disposizione con le modifiche intervenute nel corso dell'esame del Senato, relative sia al resto dell'articolato, sia al titolo del provvedimento, in modo da comprendere anche le calamità verificatesi in Puglia;

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 3, nella parte in cui prevede, in particolari casi, l'estensione delle misure disposte dagli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 2 del provvedimento in esame alle ipotesi indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (il quale include, fra le tipologie di eventi da fronteggiarsi con strumenti straordinari, le calamità naturali), si coordini la disposizione con quanto previsto dall'articolo 5 della sopra richiamata legge n. 225, che disciplina un apposito procedimento per i casi in cui si verifichino le predette calamità; in particolare, si chiarisca se il procedimento delineato dal provvedimento in esame sia sostitutivo o alternativo a quello indicato nel citato articolo 5 della legge n. 225, e si definiscano con maggior dettaglio i poteri spettanti al Presidente del Consiglio in base alla disposizione in esame;
          Il Comitato osserva altresì che,

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui si fa riferimento ai Presidenti delle Regioni, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare espressamente l'articolo 5 della sopra citata legge n. 225, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio può avvalersi di Commissari delegati ai fini dell'attuazione di interventi di emergenza e dell'adozione di ordinanze di protezione civile;

                all'articolo 1, comma 3, nella parte in cui disciplina le modalità per l'adozione dei piani per gli interventi di recupero e ricostruzione, si valuti l'opportunità di precisare i poteri della Regione relativamente all'approvazione dei piani.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

              esaminato il testo del disegno di legge C. 3464 di conversione del decreto legge n. 245 del 2002 recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile,

              rilevato che la materia "calamità naturali" non appare rinvenibile tra le materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione ma che tuttavia le disposizioni recate dal provvedimento in esame risultano riconducibili a diversi ambiti materiali richiamati dalla norma costituzionale,

              constatato, infatti, che le disposizioni recate dal decreto legge appaiono riconducibili in parte alle materie "ordine pubblico e sicurezza", "difesa", "sistema tributario", "giurisdizione e norme processuali" e "previdenza sociale" che l'articolo 117, secondo comma, lettere d), e), h), l) ed o) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ed in parte alle materie "protezione civile" e "governo del territorio" che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

              considerato che le disposizioni recate dal decreto legge vertenti nelle materie "protezione civile" e "governo del territorio" appaiono configurarsi come principi fondamentali,
              rilevato che all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto legge si prevede che i piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli eventi sismici nonché la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative siano adottati con delibera consiliare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente condizione:

              sia modificato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge nella parte in cui prevede che i piani suddetti siano adottati con delibera consiliare in quanto la disposizione così formulata, individuando espressamente lo strumento (delibera) e l'organo (consiglio) competente ad adottare i piani, appare lesiva dell'autonomia organizzativa dei comuni sancita dall'articolo 114 della Costituzione.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge C. 3464,

                rilevato che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a definire la propria necessaria struttura organizzativa sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, relativo alla provincia di Catania e del 31 ottobre 2002, relativo alla provincia di Campobasso, e non anche, non essendo richiamato espressamente, agli eventi di cui al decreto della medesima autorità dell'8 novembre 2002, relativo alla provincia di Foggia, per cui appare opportuno, per eliminare qualsiasi dubbio interpretativo circa l'applicazione della disposizione in esame, richiamare espressamente anche quest'ultimo decreto;

                rilevato che all'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002 è disposta fino al 31 marzo 2003 - per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori nelle province di Catania, Campobasso e Foggia - la sospensione di una serie di termini processuali e sostanziali di prescrizione e decadenza e di adempimenti di natura tributaria che sono in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza relative alle province menzionate;

                rilevato che, secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, il periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza relativo alla provincia di Catania scade il 31 marzo 2003, mentre, secondo i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002, tale periodo scade il 30 giugno 2003 per le province di Campobasso e Foggia, per cui appare necessario uniformare a tali scadenze il periodo di sospensione dei termini di cui all'articolo 4, che è invece fissato senza distinzione da tale articolo al 31 marzo 2003;

                sottolineata l'opportunità di prevedere la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 anche per l'adempimento di cambiali e di contributi agrari;

                rilevato che all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, sono altresì sospesi i termini per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali senza precisare, come invece sarebbe opportuno per evitare una generalizzata applicazione della norma a tutti i procedimenti giurisdizionali indistintamente, che si tratta di quelli relativi ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, come invece è stato previsto in altre occasioni (si pensi, ad esempio, all'articolo 4 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180) quando è stata disposta la sospensione dei termini giurisdizionali a seguito di eventi calamitosi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

          1. all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "del 4 novembre 2002", aggiungere le seguenti: "e di cui al decreto del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002";

          2. all'articolo 4, comma 1, primo periodo e secondo periodo, dopo le parole: "31 marzo 2003" sono aggiunte le seguenti: ",relativamente al territorio della provincia di Catania e al 30 giugno 2003, relativamente al territorio delle province di Campobasso e Foggia,";

          3. all'articolo 4, comma 1, quarto periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "relativi ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie";
e con la seguente osservazione:

              a) all'articolo 4, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere la sospensione dei termini per l'adempimento di obblighi relativi a cambiali e contributi agrari.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La Commissione Finanze,

              esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo del disegno di legge C. 3464, di conversione del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile, già approvato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE



Frontespizio