XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3450-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          "Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3450,

              rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento, ad eccezione degli articoli 13-bis e 13-ter, sono accomunate esclusivamente dalla finalità di prorogare o differire termini disposti con precedenti atti normativi e che le stesse riguardano materie del tutto disomogenee,

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

              rilevato infine che la tecnica della novellazione non risulta utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 6-bis, nella parte in cui proroga la durata in carica del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (la cui scadenza è fissata attualmente al 21 marzo 2003) fino al riordino dell'ente medesimo, mentre dispone la decadenza degli altri organi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, si coordini la disposizione medesima con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444, in base al quale gli organi amministrativi la cui durata è scaduta sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dalla scadenza medesima; con riferimento alla parte in cui si prevede la decadenza degli altri organi dell'Istituto, ad eccezione del Collegio dei revisori, si chiariscano l'esatta data a decorrere dalla quale si considerano decaduti gli organi in questione nonché le modalità di funzionamento dell'Istituto una volta verificatasi la predetta decadenza;

              agli articoli 13-bis e 13-ter, relativi, rispettivamente, alla facoltà, per le aziende situate nell'area di Venezia non servite da pubblica fognatura, di presentare ai comuni entro il 30 aprile 2003 un piano di adeguamento da completare entro il 31 dicembre 2003, nonché alla soppressione dei fogli annunzi legali, si sopprimano le predette disposizioni in quanto non omogenee rispetto alle finalità del provvedimento;

              all'articolo 13-sexies, comma 2, nella parte in cui modifica l'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si sopprima la relativa disposizione in quanto volta a novellare un atto di rango secondario, in difformità da quanto previsto, da ultimo, al punto 3, lett. e) della Circolare recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

              all'articolo 6-bis, nella parte in cui proroga la durata in carica del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (la cui scadenza è fissata attualmente al 21 marzo 2003), si coordini la disposizione con quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede che i decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione;

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 6, nella parte in cui prevede la proroga di termini relativi alla privatizzazione, fusione e trasformazione di enti pubblici, dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare espressamente la disposizione che, da ultimo, ha differito il termine in oggetto, ovvero l'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

              all'articolo 8, comma 1, nella parte in cui proroga per l'anno 2003 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, "limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione gia' espletate" alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, si valuti l'opportunità di novellare il comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 104 del 2002, atteso che detto comma autorizza la spesa per le assunzioni di cui al comma 1 solo per l'anno 2002;
              agli articoli 13-bis, comma 2, e 13-undecies, nella parte in cui prorogano termini previsti, rispettivamente, dai decreti del Ministroper l'ambiente 18 aprile 2000 e del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, si valuti l'opportunità di utilizzare lo strumento legislativo, essendo sufficiente il ricorso a nuovi decreti ministeriali".
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)



PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)



sul testo del provvedimento:


PARERE FAVOREVOLE


nel presupposto che la nuova scadenza dei contratti di cui è autorizzato il rinnovo ai sensi dell'articolo 8 si verifichi entro il 31 dicembre 2003.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3450, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza";

              considerato positivamente che, con il provvedimento in esame, si disponga il differimento o la proroga di termini concernenti importanti adempimenti di soggetti privati ed organismi pubblici, che riguardano settori di particolare rilevanza in relazione alla materia delle infrastrutture ed a quella dell'ambiente;

              rilevato altresì che l'articolo 11 del decreto-legge dispone il differimento al 30 giugno 2003 del termine, scaduto il 30 giugno 2002, per la presentazione dell'istanza di definizione transattiva delle liti pendenti relative ad opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD;

              considerato che l'articolo 9-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 96 del 1993, come recentemente modificato dall'articolo 2 della legge n. 166 del 2002 ("collegato infrastrutturale"), prevede che la presentazione dell'istanza di cui sopra sospenda fino al 30 novembre 2002 i termini dei giudizi pendenti anche in fase esecutiva;

              osservato pertanto che tale ultima norma non appare più coerentemente coordinata con la citata previsione della proroga fino al 30 giugno 2003 dei termini per la presentazione dell'istanza;

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

          all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prorogare, unitamente al termine per la presentazione dell'istanza di definizione transattiva delle liti pendenti relative ad opere pubbliche di competenza dell'ex AGENSUD, anche il termine di sospensione dei giudizi pendenti stabilito al comma 3 del "novellato" articolo 9-bis del decreto legislativo n. 96 del 1993.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza" (C. 3450);

              condivisa l'opportunità di prorogare i termini di cui agli articoli 9, 9-bis, 10 e 13-quinquies;

              rilevata, con riferimento all'articolo 9, l'esigenza che il Governo provveda sollecitamente a completare il monitoraggio preliminare alla rideterminazione dei criteri di ripartizione dei fondi destinati ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative in materia di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;

              vista l'esigenza di prevedere l'attuazione di misure di investimento delle imprese armatoriali;

              delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una specifica disposizione tesa a prorogare i termini per l'attuazione dell'articolo 2 della legge n. 88 del 2001 sino al 31 gennaio 2003.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)



PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 236 del 2002 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (C. 3450, approvato dal Senato);

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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