XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3389-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge A.C. 3389 recante l'Accordo Italia-Turchia per la repressione delle infrazioni doganali,

              rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

                all'articolo 3, comma 1, le parole: "valutato in" siano sostituite dalle seguenti: "determinato nella misura massima di".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)



PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge C. 3389 recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accorcio tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001",

              considerato che lo stesso Accordo, pur riferito specificamente all'ambito doganale, contribuisce a supportare la cooperazione generale tra i due Stati per il contrasto e la repressione di vari livelli di illegalità;

              rilevato altresì che il comma 1 dell'articolo 18 dell'Accordo prevede come motivo di eccezione alla reciproca assistenza un'indicazione eccessivamente ampia e generica con il riferimento alle possibilità di pregiudizio "di altri interessi essenziali",

delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE



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