XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3387 - 23 - 245 - 353 - 354 - 661 - 735 - 749 - 771 - 779 - 967 - 1014 - 1042 - 1043 - 1044 - 1191 - 1481 - 1734 - 1749 - 1988 - 1989 - 1990 - 2277 - 3174 - 3384-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3387;

              rilevato che presso la I Commissione (Affari costituzionali) è in corso l'esame del disegno di legge di revisione costituzionale C. 3461 il quale, attraverso l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 117 Cost., prevede che le regioni possano "attivare la competenza legislativa in materia di organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche" e di "definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione";

              rilevato che nel testo non è prevista una clausola per il coordinamento con la legislazione vigente, e che dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevederla espressamente, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del regolamento, della futura normativa con la disciplina attualmente vigente;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, si precisi l'oggetto della delega, dal momento che esso coincide sostanzialmente con l'intero ambito di competenza legislativa esclusiva attribuita allo Stato dall'articolo 117, 2^ comma, lett. n), Cost., in materia d'istruzione, ovvero si chiarisca se esso sia delimitato agli specifici settori individuati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5, rispetto ai quali si individuano principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega conferita.


          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 3, dovrebbe chiarirsi con quale atto deve essere adottato il "piano programmatico" per la realizzazione delle finalità della legge;

              all'articolo 5, comma 2, che estende l'applicazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega con riferimento alla formazione degli insegnanti anche alla disciplina della formazione negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale "con i necessari adattamenti", dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata del predetto inciso;
              all'articolo 5, comma 3, che reca disposizioni di carattere ordinamentale in materia di valutazione dei titoli degli insegnanti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare le disposizioni in termini di novelle alla normativa vigente (in particolare all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341), nonché l'opportunità di sistemare le disposizioni stesse in un articolo autonomo, distinto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 che dettano principi per l'esercizio della delega;

              all'articolo 7, comma 1, ove si prevede l'emanazione di regolamenti di delegificazione, dovrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la disposizione indicando - ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le norme generali regolatrici della materia;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 7, comma 4, che detta norme transitorie in ordine all'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia dei bambini "che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile", dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la portata di tale inciso indicando il soggetto competente a stabilire la nuova data, l'atto con cui essa viene fissata ed eventualmente i criteri con cui operare la scelta.

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              nella definizione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio di una delega legislativa, si osservi quanto più possibile criteri di specificità e di completezza in relazione all'oggetto della delega conferita.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)

          
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,

              
esaminato il disegno di legge A.C. 3387 recante delega
al Governo per la definizione delle nonne generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale,
              rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono riconducibili da un lato alle materie "norme generali sull'istruzione" e "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" che il secondo comma, lettere m) ed n), dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e da un altro alle materie "istruzione" e "professioni" che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,

              rilevato che i regolamenti di delegificazione previsti dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 7 del provvedimento in esame sono adottati, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

              preso atto che all'articolo 5, comma 1, lettera e) si prevede che le Università debbano definire nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità della disposizione di cui all'articolo 5,comma 1, lettera e), alla luce dell'autonomia di ordinamento garantita alle istituzioni universitarie dall'articolo 33, sesto comma, della Costituzione.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge C. 3387,

          esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.



PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione Difesa,

              esaminato il disegno di legge C. 3387 ed abbinate,

          esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

              esaminato il disegno di legge "Definizione delle norme generali sull'istruzione" (C. 3387),

          delibera di esprimere:


NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione (Affari sociali),

              esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3387, approvato dal Senato, ed abbinate, concernente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
          esprime:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La Commissione politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge in oggetto

          esprime


PARERE FAVOREVOLE



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