XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3387 - 23 - 245 - 353 - 354 - 661 - 735 - 749 - 771 - 779 - 967 - 1014 - 1042 - 1043 - 1044 - 1191 - 1481 - 1734 - 1749 - 1988 - 1989 - 1990 - 2277 - 3174 - 3384-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3387;
rilevato che presso la I Commissione (Affari
costituzionali) è in corso l'esame del disegno di legge di
revisione costituzionale C. 3461 il quale, attraverso
l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 117 Cost.,
prevede che le regioni possano "attivare la competenza
legislativa in materia di organizzazione scolastica, gestione
degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche" e di "definizione della parte
dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico
della regione";
rilevato che nel testo non è prevista una clausola per
il coordinamento con la legislazione vigente, e che dovrebbe
valutarsi l'opportunità di prevederla espressamente,
nell'ambito dei principi e criteri direttivi, ai sensi
dell'articolo 79, comma 11, del regolamento, della futura
normativa con la disciplina attualmente vigente;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere
rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 1, si precisi l'oggetto della
delega, dal momento che esso coincide sostanzialmente con
l'intero ambito di competenza legislativa esclusiva attribuita
allo Stato dall'articolo 117, 2^ comma, lett. n), Cost.,
in materia d'istruzione, ovvero si chiarisca se esso sia
delimitato agli specifici settori individuati nei successivi
articoli 2, 3, 4 e 5, rispetto ai quali si individuano
principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega
conferita.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 3, dovrebbe chiarirsi con quale
atto deve essere adottato il "piano programmatico" per la
realizzazione delle finalità della legge;
all'articolo 5, comma 2, che estende l'applicazione dei
principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega
con riferimento alla formazione degli insegnanti anche alla
disciplina della formazione negli istituti di alta formazione
e specializzazione artistica e musicale "con i necessari
adattamenti", dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la
portata del predetto inciso;
all'articolo 5, comma 3, che reca disposizioni di
carattere ordinamentale in materia di valutazione dei titoli
degli insegnanti, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
riformulare le disposizioni in termini di novelle alla
normativa vigente (in particolare all'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341), nonché l'opportunità di
sistemare le disposizioni stesse in un articolo autonomo,
distinto dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 che dettano principi
per l'esercizio della delega;
all'articolo 7, comma 1, ove si prevede l'emanazione di
regolamenti di delegificazione, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di integrare la disposizione indicando - ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 - le norme generali regolatrici della materia;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 7, comma 4, che detta norme transitorie in
ordine all'iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia
dei bambini "che compiono i tre anni di età entro il 28
febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate,
fino alla data del 30 aprile", dovrebbe valutarsi
l'opportunità di precisare la portata di tale inciso indicando
il soggetto competente a stabilire la nuova data, l'atto con
cui essa viene fissata ed eventualmente i criteri con cui
operare la scelta.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
nella definizione dei principi e dei criteri direttivi
per l'esercizio di una delega legislativa, si osservi quanto
più possibile criteri di specificità e di completezza in
relazione all'oggetto della delega conferita.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 3387 recante delega
al Governo per la definizione delle nonne generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di
legge appaiono riconducibili da un lato alle materie "norme
generali sull'istruzione" e "determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale" che il secondo comma, lettere m) ed n),
dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato e da un altro alle materie
"istruzione" e "professioni" che il terzo comma dell'articolo
117 della Costituzione demanda alla competenza legislativa
concorrente tra lo Stato e le regioni,
rilevato che i regolamenti di delegificazione previsti
dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 7 del
provvedimento in esame sono adottati, ai sensi dell'articolo
117, sesto comma, della Costituzione, in materie riservate
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
preso atto che all'articolo 5, comma 1, lettera e)
si prevede che le Università debbano definire nei
regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e
l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o
d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità della
disposizione di cui all'articolo 5,comma 1, lettera e),
alla luce dell'autonomia di ordinamento garantita alle
istituzioni universitarie dall'articolo 33, sesto comma, della
Costituzione.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge C. 3387,
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione Difesa,
esaminato il disegno di legge C. 3387 ed abbinate,
esprime
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge "Definizione delle norme
generali sull'istruzione" (C. 3387),
delibera di esprimere:
NULLA OSTA
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge C. 3387, approvato dal Senato, ed abbinate, concernente
delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge in oggetto
esprime
PARERE FAVOREVOLE