XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3319-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 3319 recante Accordo
Italia-Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in
materia doganale;
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di
legge sono riconducibili alla materia "politica estera e
rapporti internazionali dello Stato" che la lettera a)
del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva
alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esprime sul testo del provvedimento:
premesso che, come risulta dalle dichiarazioni rese dal
rappresentante del Governo, le attività di traduzione e
interpretariato di cui all'articolo 19, comma 1, saranno
svolte da funzionari dello Stato;
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
il comma 1 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente:
"1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la
spesa di euro 20.580 annui a decorrere dal 2003. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri".
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione Attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge C. 3319 recante Ratifica
ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla
mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con
allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000;
considerato che lo stesso Accordo, pur riferito
specificamente all'ambito doganale, contribuisce a supportare
la cooperazione generale tra i due Stati per il contrasto e la
repressione di vari livelli d'illegalità;
rilevato altresì che il comma 1 dell'articolo 18
dell'Accordo prevede come motivo di eccezione alla reciproca
assistenza un'indicazione eccessivamente ampia e generica con
il riferimento alle possibilità di pregiudizio "di altri
interessi essenziali",
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)
PARERE FAVOREVOLE