XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3312-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3312;
rilevato che il provvedimento incide su materie
eterogenee benché tutte riconducibili all'ambito di competenza
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
rilevato che la tecnica della novellazione non risulta
utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della
circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2-bis, ultimo periodo, relativo
all'estensione dell'elettorato passivo per l'elezione del
Consiglio nazionale degli studenti universitari, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica del
regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
2 dicembre 1997, n. 491, che disciplina la materia, piuttosto
che introdurre tale disposizione con norma di rango
primario;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, si
stabilisce che i docenti in condizioni di soprannumerarietà
devono partecipare a determinati corsi di riconversione
professionale, mentre il secondo periodo demanda ad un decreto
ministeriale l'individuazione delle categorie di personale in
soprannumerarietà, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
individuare in modo più preciso i destinatari della previsione
contenuta nel citato comma 1;
all'articolo 2, comma 1, che reca una norma di
interpretazione autentica - non segnalata nella rubrica
dell'articolo -, dovrebbe verificarsi se la disposizione abbia
effettivamente natura interpretativa oppure se configuri una
modifica sostanziale con effetti retroattivi;
la rubrica dell'articolo 3-bis, si riferisce ad
alcune categorie di personale della scuola, mentre il comma 1
sembrerebbe riferirsi al personale del comparto scuola in
generale: dovrebbe, pertanto, valutarsi l'opportunità di
modificarla conseguentemente; al comma 2 del medesimo
articolo, relativo agli sdoppiamenti di classi dopo l'inizio
dell'anno scolastico, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
formulare la disposizione come novella all'articolo 3 del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, che
disciplina la materia;
all'articolo 5, comma 1, che prevede l'adozione di un
decreto ministeriale relativo alla fissazione di alcuni
compensi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevederne
l'adozione secondo la formula indicata nella predetta
circolare; peraltro la disposizione in questione non
sembrerebbe caratterizzata dai requisiti di diretta
applicabilità richiesti dall'articolo 15, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
all'articolo 7, comma 2, che prevede l'istituzione di
una commissione ad opera del Ministro, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di individuare l'atto con il quale si procede a
tale istituzione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge A.C. 3312, di
conversione del decreto legge n. 212 del 2002, recante misure
urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,
rilevato che la materia oggetto delle disposizioni del
decreto legge in esame appare riconducibile in parte alla
materia "norme generali sull'istruzione" ed in parte alla
materia "sistema contabile" che l'articolo 117, secondo comma,
lettere n) ed e), della Costituzione, riserva alla
potestà legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato altresì che le disposizioni di cui agli
articoli 5 e 5-bis del decreto legge in esame appaiono
incidere anche sulla materia "ricerca scientifica e
tecnologica" che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla
competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e
che le suddette disposizioni, conformemente a quanto disposto
dal medesimo articolo 117, terzo comma, appaiono introdurre
esclusivamente principi fondamentali,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V
Commissione,
sul testo del provvedimento:
premesso che:
il provvedimento in esame dispone, tra l'altro, la
copertura dei disavanzi pregressi delle università determinati
dalla corresponsione di scatti retributivi al personale
dipendente, cui non ha corrisposto un adeguato incremento dei
trasferimenti erariali;
la natura dei disavanzi rilevati dalle università
risulta di carattere strutturale e pertanto suscettibile - in
mancanza di un congruo adeguamento dei trasferimenti erariali
- di verificarsi nuovamente negli esercizi futuri;
l'insufficienza dei trasferimenti erariali
determinerà nuove regolazioni debitorie a carico dei prossimi
esercizi, compromettendo la trasparenza del bilancio dello
Stato;
risulta pertanto necessario prevedere per il futuro
adeguati trasferimenti che consentano, da un lato, di far
fronte agli oneri retributivi pregressi delle università e,
dall'altro lato, di ripristinare l'equilibrio finanziario
delle università medesime;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che l'onere autorizzato all'articolo 4,
comma 2, abbia cadenza annuale;
con la seguente condizione:
all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo sia
sostituito dal seguente: "La relativa spesa è determinata,
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per
un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi
riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di
ricerca";
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione l'opportunità di prevedere
all'articolo 4, comma 2, un espresso vincolo di destinazione
ai fondi erogati alle università e agli istituti non statali
legalmente riconosciuti per l'attribuzione di borse di studio
agli studenti.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 3312 Governo, recante
"Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca e
l'alta formazione artistica e musicale", approvato dal
Senato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione Attività produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 212 del 2002, recante misure urgenti per la
scuola, l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e
l'alta formazione artistica e musicale (C. 3312);
rilevato che l'articolo 5-bis riproduce il
contenuto dell'articolo 1, comma 3, dell'A.C. 2238-A, il cui
esame in sede referente è stato concluso dalle Commissioni
riunite VII e X, prevedendo che le risorse attribuite al Fondo
per le agevolazioni alla ricerca dall'articolo 108 della legge
n. 388 del 2000 siano destinate agli ordinari interventi di
sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica disciplinati
dal D.Lgs. n. 279 del 1999, istitutivo del FAR;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione Lavoro pubblico e privato,
esaminato il disegno di legge n. 3312, di conversione
del decreto-legge n. 212/02, recante misure urgenti per la
scuola, l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica
e musicale,
rilevata l'opportunità di superare finalmente l'ibrida
situazione giuridico-economica della categoria degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
sarebbe opportuno, con una disposizione ad hoc,
istituire le cattedre di "Pratica del repertorio vocale" e
"Pratica del repertorio coreutico" in sostituzione dei posti
di "accompagnatori al pianoforte" e di "pianisti
accompagnatori" presso i Conservatori e l'Accademia nazionale
di Danza.