XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3312-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3312;

              rilevato che il provvedimento incide su materie eterogenee benché tutte riconducibili all'ambito di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

              rilevato che la tecnica della novellazione non risulta utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2-bis, ultimo periodo, relativo all'estensione dell'elettorato passivo per l'elezione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, che disciplina la materia, piuttosto che introdurre tale disposizione con norma di rango primario;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, primo periodo, si stabilisce che i docenti in condizioni di soprannumerarietà devono partecipare a determinati corsi di riconversione professionale, mentre il secondo periodo demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione delle categorie di personale in soprannumerarietà, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare in modo più preciso i destinatari della previsione contenuta nel citato comma 1;

              all'articolo 2, comma 1, che reca una norma di interpretazione autentica - non segnalata nella rubrica dell'articolo -, dovrebbe verificarsi se la disposizione abbia effettivamente natura interpretativa oppure se configuri una modifica sostanziale con effetti retroattivi;

              la rubrica dell'articolo 3-bis, si riferisce ad alcune categorie di personale della scuola, mentre il comma 1 sembrerebbe riferirsi al personale del comparto scuola in generale: dovrebbe, pertanto, valutarsi l'opportunità di modificarla conseguentemente; al comma 2 del medesimo articolo, relativo agli sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare la disposizione come novella all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, che disciplina la materia;

              all'articolo 5, comma 1, che prevede l'adozione di un decreto ministeriale relativo alla fissazione di alcuni compensi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevederne l'adozione secondo la formula indicata nella predetta circolare; peraltro la disposizione in questione non sembrerebbe caratterizzata dai requisiti di diretta applicabilità richiesti dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

              all'articolo 7, comma 2, che prevede l'istituzione di una commissione ad opera del Ministro, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare l'atto con il quale si procede a tale istituzione.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge A.C. 3312, di conversione del decreto legge n. 212 del 2002, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

              rilevato che la materia oggetto delle disposizioni del decreto legge in esame appare riconducibile in parte alla materia "norme generali sull'istruzione" ed in parte alla materia "sistema contabile" che l'articolo 117, secondo comma, lettere n) ed e), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato altresì che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legge in esame appaiono incidere anche sulla materia "ricerca scientifica e tecnologica" che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni e che le suddette disposizioni, conformemente a quanto disposto dal medesimo articolo 117, terzo comma, appaiono introdurre esclusivamente principi fondamentali,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,

          sul testo del provvedimento:

              premesso che:

                il provvedimento in esame dispone, tra l'altro, la copertura dei disavanzi pregressi delle università determinati dalla corresponsione di scatti retributivi al personale dipendente, cui non ha corrisposto un adeguato incremento dei trasferimenti erariali;

                la natura dei disavanzi rilevati dalle università risulta di carattere strutturale e pertanto suscettibile - in mancanza di un congruo adeguamento dei trasferimenti erariali - di verificarsi nuovamente negli esercizi futuri;

                l'insufficienza dei trasferimenti erariali determinerà nuove regolazioni debitorie a carico dei prossimi esercizi, compromettendo la trasparenza del bilancio dello Stato;

                risulta pertanto necessario prevedere per il futuro adeguati trasferimenti che consentano, da un lato, di far fronte agli oneri retributivi pregressi delle università e, dall'altro lato, di ripristinare l'equilibrio finanziario delle università medesime;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          nel presupposto che l'onere autorizzato all'articolo 4, comma 2, abbia cadenza annuale;

          con la seguente condizione:

              all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "La relativa spesa è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca";

          e con le seguenti osservazioni:

              valuti la Commissione l'opportunità di prevedere all'articolo 4, comma 2, un espresso vincolo di destinazione ai fondi erogati alle università e agli istituti non statali legalmente riconosciuti per l'attribuzione di borse di studio agli studenti.



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione Finanze,

              esaminato il disegno di legge C. 3312 Governo, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica e musicale", approvato dal Senato,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 212 del 2002, recante misure urgenti per la scuola, l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale (C. 3312);

              rilevato che l'articolo 5-bis riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 3, dell'A.C. 2238-A, il cui esame in sede referente è stato concluso dalle Commissioni riunite VII e X, prevedendo che le risorse attribuite al Fondo per le agevolazioni alla ricerca dall'articolo 108 della legge n. 388 del 2000 siano destinate agli ordinari interventi di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica disciplinati dal D.Lgs. n. 279 del 1999, istitutivo del FAR;

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


        La XI Commissione Lavoro pubblico e privato,

              esaminato il disegno di legge n. 3312, di conversione del decreto-legge n. 212/02, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica e musicale,

              rilevata l'opportunità di superare finalmente l'ibrida situazione giuridico-economica della categoria degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              sarebbe opportuno, con una disposizione ad hoc, istituire le cattedre di "Pratica del repertorio vocale" e "Pratica del repertorio coreutico" in sostituzione dei posti di "accompagnatori al pianoforte" e di "pianisti accompagnatori" presso i Conservatori e l'Accademia nazionale di Danza.



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