XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3291-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3291,
constatato che il provvedimento è volto a modificare
anche normative approvate nel corso della presente
legislatura,
rilevato che la tecnica della novellazione non risulta
utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della
circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 2, capoverso 8, nella parte in
cui dispone che i Comitati per il lavoro e l'emersione del
sommerso approvano il piano individuale di emersione
nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, come novellato dalla disposizione in
esame, si valuti la possibilità di coordinare la disposizione
con il citato articolo 1, comma 1, della legge n. 383, il
quale non fa riferimento alla definizione di linee
generali;
all'articolo 1, comma 2-bis, nella parte in cui
dispone che i piani di emersione individuale di cui
all'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame,
presentati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono trasmessi alle direzioni provinciali del lavoro,
si chiarisca l'effettiva portata della disposizione, atteso
che alla data di entrata in vigore del decreto-legge (25
settembre 2002) non potevano ovviamente risultare presentati
piani di emersione individuale secondo le modalità previste
dal provvedimento in esame;
all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede
l'obbligo, per le imprese affidatarie di appalti pubblici, di
presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa
alla regolarità contributiva, a pena di revoca
dell'affidamento, si coordini la disposizione con quanto
previsto dagli articoli 46, comma 1, lettera p), 47,
comma 3, e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, che prevedono la dichiarazione
sostitutiva per l'assolvimento di specifici obblighi
contributivi nonché l'onere per pubbliche amministrazioni di
acquisire d'ufficio, nell'ambito dei controlli espletati sulle
predette dichiarazioni, le relative certificazioni;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 3, ed all'articolo 1-bis,
nella parte in cui stabiliscono l'applicabilità delle norme
per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, previste
dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, rispettivamente anche
alle imprese che svolgano attività agricola non produttiva di
reddito di impresa ed alle società ed associazioni sportive
nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, si valuti
l'opportunità di prevedere in un'unica disposizione
l'effettivo ambito di applicazione della normativa in materia
di emersione dell'economia sommersa;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 2, capoverso 2, nella parte in
cui elenca le proposte che potranno essere contenute nei piani
individuali di emersione, si valuti la possibilità di
accorpare gli ultimi tre periodi della lettera a) nella
successiva lettera b) della disposizione in esame,
attinendo essi alla medesima materia.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri.
esaminato il testo del disegno di legge A. C. 3291 di
conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in
materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale, come risultante delle modificazioni
apportate dal Senato,
rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge
appaiono in parte (articolo 1, 1-bis e 2) riconducibili
alle materie "sistema tributario e contabile dello Stato" e
"previdenza sociale" e in parte (articolo 3) alla materia
"ordinamento civile" riservate alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma,
lettere e), o) e l), della Costituzione,
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3291 Governo, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in
materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale, approvato dal Senato;
rilevato che il decreto-legge contiene disposizioni che
incidono su diversi profili della disciplina in materia di
emersione dell'economia sommersa;
tenuto conto del fatto che il provvedimento traspone
sul piano normativo i contenuti dell'avviso comune con le
parti sociali siglato il 24 luglio 2002 allo scopo di favorire
l'emersione dell'economia sommersa;
apprezzato l'impegno del Governo a pervenire ad una
disciplina della materia che consenta di assicurare una
effettiva emersione dell'economia sommersa, fenomeno
particolarmente diffuso nel nostro Paese;
considerato che l'emersione di economia sommersa, in
ragione delle dimensioni del fenomeno, dovrebbe consentire un
significativo recupero di base imponibile mediante
l'assoggettamento a tassazione di redditi di lavoro e di
impresa che attualmente vi sono sottratti;
rilevato che le successive modifiche e integrazioni
apportate alla disciplina di cui alla legge n. 383 del 2001
devono intendersi come progressivo affinamento degli strumenti
e delle procedure per l'emersione;
tenuto conto che il decreto-legge, pur non contenendo
disposizioni di natura fiscale, incide sull'applicazione della
disciplina in materia di emersione dettata dal capo I della
citata legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni, la
quale contempla meccanismi di regolarizzazione ai fini
tributari oltre che previdenziali;
considerato con favore, alla luce di tali
considerazioni, che le disposizioni recate dal decreto-legge
intendono migliorare alcuni profili procedurali della
disciplina in materia di emersione progressiva;
rilevato, inoltre, che il provvedimento dispone
opportunamente una estensione dell'ambito di applicazione
delle disposizioni in materia di emersione alle società ed
associazioni sportive e il coordinamento della medesime
disposizioni con gli obblighi delle imprese appaltatrici
relativamente alla certificazione della regolarità
contributiva;
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3291, recante
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in
materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale";
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento appare
compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE