XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3291-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3291,

              constatato che il provvedimento è volto a modificare anche normative approvate nel corso della presente legislatura,

              rilevato che la tecnica della novellazione non risulta utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 2, capoverso 8, nella parte in cui dispone che i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso approvano il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come novellato dalla disposizione in esame, si valuti la possibilità di coordinare la disposizione con il citato articolo 1, comma 1, della legge n. 383, il quale non fa riferimento alla definizione di linee generali;

              all'articolo 1, comma 2-bis, nella parte in cui dispone che i piani di emersione individuale di cui all'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame, presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasmessi alle direzioni provinciali del lavoro, si chiarisca l'effettiva portata della disposizione, atteso che alla data di entrata in vigore del decreto-legge (25 settembre 2002) non potevano ovviamente risultare presentati piani di emersione individuale secondo le modalità previste dal provvedimento in esame;

              all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede l'obbligo, per le imprese affidatarie di appalti pubblici, di presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento, si coordini la disposizione con quanto previsto dagli articoli 46, comma 1, lettera p), 47, comma 3, e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che prevedono la dichiarazione sostitutiva per l'assolvimento di specifici obblighi contributivi nonché l'onere per pubbliche amministrazioni di acquisire d'ufficio, nell'ambito dei controlli espletati sulle predette dichiarazioni, le relative certificazioni;

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 3, ed all'articolo 1-bis, nella parte in cui stabiliscono l'applicabilità delle norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, rispettivamente anche alle imprese che svolgano attività agricola non produttiva di reddito di impresa ed alle società ed associazioni sportive nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, si valuti l'opportunità di prevedere in un'unica disposizione l'effettivo ambito di applicazione della normativa in materia di emersione dell'economia sommersa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2, capoverso 2, nella parte in cui elenca le proposte che potranno essere contenute nei piani individuali di emersione, si valuti la possibilità di accorpare gli ultimi tre periodi della lettera a) nella successiva lettera b) della disposizione in esame, attinendo essi alla medesima materia.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri.

              esaminato il testo del disegno di legge A. C. 3291 di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, come risultante delle modificazioni apportate dal Senato,

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono in parte (articolo 1, 1-bis e 2) riconducibili alle materie "sistema tributario e contabile dello Stato" e "previdenza sociale" e in parte (articolo 3) alla materia "ordinamento civile" riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere e), o) e l), della Costituzione,

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


        La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 3291 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, approvato dal Senato;

              rilevato che il decreto-legge contiene disposizioni che incidono su diversi profili della disciplina in materia di emersione dell'economia sommersa;

              tenuto conto del fatto che il provvedimento traspone sul piano normativo i contenuti dell'avviso comune con le parti sociali siglato il 24 luglio 2002 allo scopo di favorire l'emersione dell'economia sommersa;

              apprezzato l'impegno del Governo a pervenire ad una disciplina della materia che consenta di assicurare una effettiva emersione dell'economia sommersa, fenomeno particolarmente diffuso nel nostro Paese;

              considerato che l'emersione di economia sommersa, in ragione delle dimensioni del fenomeno, dovrebbe consentire un significativo recupero di base imponibile mediante l'assoggettamento a tassazione di redditi di lavoro e di impresa che attualmente vi sono sottratti;

              rilevato che le successive modifiche e integrazioni apportate alla disciplina di cui alla legge n. 383 del 2001 devono intendersi come progressivo affinamento degli strumenti e delle procedure per l'emersione;

              tenuto conto che il decreto-legge, pur non contenendo disposizioni di natura fiscale, incide sull'applicazione della disciplina in materia di emersione dettata dal capo I della citata legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni, la quale contempla meccanismi di regolarizzazione ai fini tributari oltre che previdenziali;

              considerato con favore, alla luce di tali considerazioni, che le disposizioni recate dal decreto-legge intendono migliorare alcuni profili procedurali della disciplina in materia di emersione progressiva;

              rilevato, inoltre, che il provvedimento dispone opportunamente una estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di emersione alle società ed associazioni sportive e il coordinamento della medesime disposizioni con gli obblighi delle imprese appaltatrici relativamente alla certificazione della regolarità contributiva;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 3291, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

              esaminato il provvedimento in oggetto;

              rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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