XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3290-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 3290;

            rilevato che il provvedimento contiene interventi ricompresi nell'ambito delle materie di competenza del Ministero della giustizia e, tuttavia, incidenti su un ampio e non omogeneo numero di discipline;

            evidenziato che gli articoli (a differenza dei capi) non sono corredati da specifiche rubriche che consentirebbero una più facile lettura del testo;

            evidenziato, altresì, un uso della tecnica della novellazione non conforme a quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi legislativi;

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 3, comma 4, del provvedimento, che incide sull'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, stabilendo che la cancelleria della Corte d'appello comunichi "immediatamente" il contenuto del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze, dovrebbe chiarirsi cosa si intenda per "data di pubblicazione del decreto", precisando se la data considerata sia quella del deposito del ricorso nella cancelleria della corte d'appello;

            all'articolo 3-bis, comma 4, ove si fissa un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall'articolo 1 del decreto legge in esame, dovrebbe valutarsi l'opportunità di collocare più utilmente la disposizione nel citato articolo 1;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            all'articolo 6, commi 1 e 1-bis, ove si prevede che il Ministro della giustizia provveda a diversi adempimenti entro 120 e 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, dovrebbe valutarsi la rispondenza della previsione con quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo la quale le norme contenute nei decreti-legge debbono recare misure di immediata applicazione.
        Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            si considerino con particolare attenzione le prescrizioni contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio della potestà normativa del Governo, stabiliscono- in ragione delle peculiarità dello strumento - che il contenuto dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché rispondete al titolo. La ratio della citata norma, oltre che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della Costituzione, induce a escludere che i decreti-legge possano trasformarsi in "contenitori" di interventi plurimi e non intrinsecamente correlati, quand'anche afferenti allo stesso settore.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri

            esaminato il testo del decreto-legge, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato;

            rilevato che le disposizioni recate dal suddetto testo sono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa", che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione

            esaminato il disegno di legge C. 3290 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia, approvato dal Senato,

            esprime



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