XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3290-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3290;
rilevato che il provvedimento contiene interventi
ricompresi nell'ambito delle materie di competenza del
Ministero della giustizia e, tuttavia, incidenti su un ampio e
non omogeneo numero di discipline;
evidenziato che gli articoli (a differenza dei capi) non
sono corredati da specifiche rubriche che consentirebbero una
più facile lettura del testo;
evidenziato, altresì, un uso della tecnica della
novellazione non conforme a quanto previsto dalla circolare
del Presidente del Consiglio, del Presidente del Senato e
della Camera dell'aprile 2001, sulla redazione dei testi
legislativi;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto
segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 3, comma 4, del provvedimento, che incide
sull'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, stabilendo
che la cancelleria della Corte d'appello comunichi
"immediatamente" il contenuto del decreto di accoglimento
della domanda di equa riparazione anche al Ministero
dell'economia e delle finanze, dovrebbe chiarirsi cosa si
intenda per "data di pubblicazione del decreto", precisando se
la data considerata sia quella del deposito del ricorso nella
cancelleria della corte d'appello;
all'articolo 3-bis, comma 4, ove si fissa un
termine per l'adozione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4 dell'articolo
2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto
dall'articolo 1 del decreto legge in esame, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di collocare più utilmente la disposizione nel
citato articolo 1;
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 6, commi 1 e 1-bis, ove si prevede
che il Ministro della giustizia provveda a diversi adempimenti
entro 120 e 180 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge, dovrebbe valutarsi la
rispondenza della previsione con quanto stabilito
dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
secondo la quale le norme contenute nei decreti-legge debbono
recare misure di immediata applicazione.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo della specificità e omogeneità di
contenuto:
si considerino con particolare attenzione le
prescrizioni contenute nell'articolo 15 della citata legge n.
400 del 1988 che, nell'intento di razionalizzare l'esercizio
della potestà normativa del Governo, stabiliscono- in
ragione delle peculiarità dello strumento - che il contenuto
dei decreti-legge deve essere specifico e omogeneo, nonché
rispondete al titolo. La ratio della citata norma, oltre
che ribadire quella sottesa all'articolo 77 della
Costituzione, induce a escludere che i decreti-legge possano
trasformarsi in "contenitori" di interventi plurimi e non
intrinsecamente correlati, quand'anche afferenti allo stesso
settore.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri
esaminato il testo del decreto-legge, come risultante
dalle modifiche apportate dal Senato;
rilevato che le disposizioni recate dal suddetto testo
sono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa", che l'articolo 117, secondo comma, lettera
l) della Costituzione riserva alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione
esaminato il disegno di legge C. 3290 Governo, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11
settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per
razionalizzare l'amministrazione della giustizia, approvato
dal Senato,
esprime