XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3289-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3289,

              rilevato che la tecnica della novellazione non risulta utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001,

              rilevato altresì che gli articoli non risultano corredati da rubrica, conformemente a quanto previsto al punto 5, lettera b), della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001,

              ribadita la necessità, già più volte segnalata, di precisare la natura dei decreti, previsti dagli articoli 1 e 4 del provvedimento in esame, stabilendo che essi siano adottati sotto forma di regolamento, qualora abbiano natura normativa,

          alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva guanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, capoverso 1, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione in esame, che prevede la concessione di aiuti alle aziende agricole zootecniche ed apistiche, anche con il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il quale espressamente esclude dagli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva la produzione zootecnica, nonché con l'articolo 2 della citata legge n. 185, che esclude la medesima produzione dalle procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, anche con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame;

              all'articolo 2, commi 1 e 2, relativamente alla disciplina delle polizze "multirischio", si valuti l'opportunità di novellare l'articolo 127, rispettivamente commi 5 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui fissano la misura del contributo dello Stato per il pagamento del premio nonché i criteri per definire le modalità operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi;

              all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di mantenere la disposizione in esame, in considerazione del fatto che la legge 14 febbraio 1992, n. 185 potrebbe risultare comunque applicabile alle fattispecie indicate nell'articolo 5, comma 1;

              sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

              all'articolo 4, comma 1-bis, che non sembra introdurre misure di immediata applicazione, dovrebbe valutarsi la compatibilità della disposizione con quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il testo unificato del disegno di legge A.C. 3289 di conversione del decreto legge recante interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici;

              rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge, nel dettare modifiche alla disciplina prevista dalla legge sul Fondo di solidarietà nazionale per le imprese colpite da calamità, si ritengono preordinate a rimuovere eventuali squilibri provocati da calamità naturali che possono determinarsi nel territorio nazionale e appaiono riconducibili alla materia "perequazione delle risorse finanziarie" che l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

              osservato che i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 del decreto-legge sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle finanze e dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del sistema di cooperazione tra Stato e Regioni;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione Finanze,

            esaminato il disegno di legge n. 3289 Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in oggetto, al fine di meglio coordinare il richiamo ivi contenuto all'articolo 127, comma 5, della legge n. 388 del 2000, con i limiti contributivi dello Stato ai premi assicurativi previsti dal D.P.R n. 324 del 1996, anch'esso richiamato dalla disposizione.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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