XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3289-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3289,
rilevato che la tecnica della novellazione non risulta
utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della
circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001,
rilevato altresì che gli articoli non risultano
corredati da rubrica, conformemente a quanto previsto al punto
5, lettera b), della circolare dei Presidenti della
Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile
2001,
ribadita la necessità, già più volte segnalata, di
precisare la natura dei decreti, previsti dagli articoli 1 e 4
del provvedimento in esame, stabilendo che essi siano adottati
sotto forma di regolamento, qualora abbiano natura
normativa,
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli
16-bis e 96-bis del Regolamento osserva guanto
segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, capoverso 1, si valuti
l'opportunità di coordinare la disposizione in esame, che
prevede la concessione di aiuti alle aziende agricole
zootecniche ed apistiche, anche con il comma 1 dell'articolo 3
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, il quale espressamente
esclude dagli interventi per favorire la ripresa dell'attività
produttiva la produzione zootecnica, nonché con l'articolo 2
della citata legge n. 185, che esclude la medesima produzione
dalle procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità
del Fondo di solidarietà nazionale, anche con riferimento alla
disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, del provvedimento
in esame;
all'articolo 2, commi 1 e 2, relativamente alla
disciplina delle polizze "multirischio", si valuti
l'opportunità di novellare l'articolo 127, rispettivamente
commi 5 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte
in cui fissano la misura del contributo dello Stato per il
pagamento del premio nonché i criteri per definire le modalità
operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi;
all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di
mantenere la disposizione in esame, in considerazione del
fatto che la legge 14 febbraio 1992, n. 185 potrebbe risultare
comunque applicabile alle fattispecie indicate nell'articolo
5, comma 1;
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 4, comma 1-bis, che non sembra
introdurre misure di immediata applicazione, dovrebbe
valutarsi la compatibilità della disposizione con quanto
disposto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il testo unificato del disegno di legge A.C.
3289 di conversione del decreto legge recante interventi a
favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi
atmosferici;
rilevato che le disposizioni recate dal decreto legge,
nel dettare modifiche alla disciplina prevista dalla legge sul
Fondo di solidarietà nazionale per le imprese colpite da
calamità, si ritengono preordinate a rimuovere eventuali
squilibri provocati da calamità naturali che possono
determinarsi nel territorio nazionale e appaiono riconducibili
alla materia "perequazione delle risorse finanziarie" che
l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato;
osservato che i limiti contributivi di cui alle lettere
a) e c) del comma 2 del decreto-legge sono
stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro delle finanze e
dell'economia, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato e Regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, nel rispetto del sistema di cooperazione tra Stato e
Regioni;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge n. 3289 Governo, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13
settembre 2002, n. 200, recante interventi urgenti a favore
del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi
atmosferici;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
riformulare l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in
oggetto, al fine di meglio coordinare il richiamo ivi
contenuto all'articolo 127, comma 5, della legge n. 388 del
2000, con i limiti contributivi dello Stato ai premi
assicurativi previsti dal D.P.R n. 324 del 1996, anch'esso
richiamato dalla disposizione.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE