XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3244-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3244,

              rilevato che il provvedimento non risulta corredato delle relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, anche alla luce dell'espresso richiamo all'applicazione della normativa vigente, si chiarisca la natura dell'intervento realizzato precisando se lo stesso abbia carattere temporaneo ovvero se esso abbia un carattere permanente: nel primo caso occorrerebbe precisare il periodo di applicazione delle previsioni contenute nel decreto-legge; nel secondo caso, invece, si dovrebbe procedere all'opportuna novellazione della legge 14 novembre 1995, n. 481; nella medesima disposizione si dovrebbe altresì chiarire in cosa consistano i "criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe" da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e in quale maniera essi si inseriscano nella procedura di determinazione delle tariffe.


          Il Comitato osserva altresì,

                sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                all'articolo 1, comma 1, che non sembra introdurre misure di immediata applicazione, dovrebbe valutarsi la compatibiità della disposizione con quanto disposto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri,

              esaminato il testo del disegno di legge A. C. 3244 di conversione del decreto legge n. 193 del 2002, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici,
              rilevato che la materia oggetto delle disposizioni in esame appare riconducibile alla materia "mercati finanziari e tutela della concorrenza" che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

              osservato infine che l'articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame stabilisce il blocco temporaneo delle tariffe dei servizi pubblici sino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che tale intervento appare riconducibile alla materia "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, sia chiarito che con la dizione "criteri generali integrativi" si fa riferimento all'attuazione e allo svolgimento di criteri già stabiliti dalla legge e non all'introduzione di criteri nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli fissati per legge, cosa che richiederebbe la definizione di criteri generali cui quelli "integrativi" dovranno conformarsi.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

          
sul testo del provvedimento.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure urgenti in materia di servizi pubblici" (C. 3244),

          
delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente che la definizione dei criteri generali integrativi per la determinazione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 1, non può in nessun caso pregiudicare la necessaria remuneratività dei servizi prestati e l'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore ferroviario e postale.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il provvedimento in oggetto;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE



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