XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3244-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3244,
rilevato che il provvedimento non risulta corredato
delle relazioni sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e
dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debba essere rispettata la seguente condizione,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordino della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, anche alla luce dell'espresso
richiamo all'applicazione della normativa vigente, si
chiarisca la natura dell'intervento realizzato precisando se
lo stesso abbia carattere temporaneo ovvero se esso abbia un
carattere permanente: nel primo caso occorrerebbe precisare il
periodo di applicazione delle previsioni contenute nel
decreto-legge; nel secondo caso, invece, si dovrebbe procedere
all'opportuna novellazione della legge 14 novembre 1995, n.
481; nella medesima disposizione si dovrebbe altresì chiarire
in cosa consistano i "criteri generali integrativi per la
determinazione delle tariffe" da adottarsi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e in quale maniera essi
si inseriscano nella procedura di determinazione delle
tariffe.
Il Comitato osserva altresì,
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 1, comma 1, che non sembra introdurre
misure di immediata applicazione, dovrebbe valutarsi la
compatibiità della disposizione con quanto disposto
dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo del disegno di legge A. C. 3244 di
conversione del decreto legge n. 193 del 2002, recante misure
urgenti in materia di servizi pubblici,
rilevato che la materia oggetto delle disposizioni in
esame appare riconducibile alla materia "mercati finanziari e
tutela della concorrenza" che l'articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, riserva alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato,
osservato infine che l'articolo 1, comma 2, del decreto
legge in esame stabilisce il blocco temporaneo delle tariffe
dei servizi pubblici sino all'emanazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri e che tale intervento
appare riconducibile alla materia "determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione riserva alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, sia
chiarito che con la dizione "criteri generali integrativi" si
fa riferimento all'attuazione e allo svolgimento di criteri
già stabiliti dalla legge e non all'introduzione di criteri
nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli fissati per legge, cosa
che richiederebbe la definizione di criteri generali cui
quelli "integrativi" dovranno conformarsi.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
sul testo del provvedimento.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge: "Conversione in legge
del decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, recante misure
urgenti in materia di servizi pubblici" (C. 3244),
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
prevedere espressamente che la definizione dei criteri
generali integrativi per la determinazione delle tariffe di
cui all'articolo 1, comma 1, non può in nessun caso
pregiudicare la necessaria remuneratività dei servizi prestati
e l'equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore
ferroviario e postale.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE