XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3197-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3197;
considerato il ripetuto utilizzo dello strumento del
decreto-legge per apportare integrazioni e correzioni a
provvedimenti recanti interventi di riordino normativo assai
recenti;
considerato altresì che il provvedimento in esame è
finalizzato a dettare una disciplina per la regolarizzazione
di lavoratori irregolari extracomunitari;
rilevato che la tecnica della novellazione non risulta
utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della
circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del
Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;
ribadita la necessità, già più volte segnalata, di
precisare la natura dei decreti previsti dall'articolo 1,
comma 7, del provvedimento in esame, stabilendo che essi siano
adottati sotto forma di regolamento, qualora abbiano natura
normativa;
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo
16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 7, si valuti l'opportunità di
chiarire la portata del rinvio all'articolo 5, commi
2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, come modificato dalla legge n. 189 del 30 luglio
2002, con riferimento all'obbligo, per i cittadini italiani,
di sottoporsi a rilievi dattiloscopici all'atto della consegna
della carta d'identità elettronica, e, conseguentemente, di
riformulare la norma novellando il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa", al fine di inserire la
disposizione in un contesto normativo più appropriato;
all'articolo 2, comma 8, con riferimento alla
qualificazione del soggetto "destinatario dei servizi di
accoglienza", di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed
integrazioni, introdotta dalla disposizione in esame, si
valuti l'opportunità di chiarire la natura della disposizione
stessa ed, in particolare, se essa abbia natura modificativa
con effetti retroattivi ovvero interpretativa, ricorrendo, in
quest'ultimo caso, alla formula di cui alla circolare dei
Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del
Consiglio dell'aprile 2001, punto 3, lettera l);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 1, poiché la norma relativa alla
presentazione della domanda agli uffici postali è contenuta
sia nel primo periodo, ultima parte, sia nel terzo periodo
della disposizione in esame, nonché nell'articolo 33, comma 1,
della legge n. 189 del 30 luglio 2002, richiamato
dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, si
valuti la possibilità di procedere al coordinamento del testo
sopprimendo le disposizioni ripetute;
all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, si valuti
l'opportunità di precisare la portata applicativa dell'inciso:
"il permesso di soggiorno può essere rinnovato", previo
accertamento di determinati requisiti, ed, in particolare,
chiarendo se, in presenza dei presupposti indicati nella
medesima norma, la concessione del rinnovo sia dovuta ovvero
facoltativa;
all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di
chiarire la portata dell'inciso "provvedimenti di
allontanamento" dal territorio nazionale ed, in particolare,
precisando se il termine "allontanamento" comprenda la sola
ipotesi di espulsione dello straniero, prevista al comma 2
della disposizione in esame, ovvero anche quella del
respingimento alla frontiera, prevista dalla normativa
vigente.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
sul testo del provvedimento:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE