XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3197-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 3197;

              considerato il ripetuto utilizzo dello strumento del decreto-legge per apportare integrazioni e correzioni a provvedimenti recanti interventi di riordino normativo assai recenti;

              considerato altresì che il provvedimento in esame è finalizzato a dettare una disciplina per la regolarizzazione di lavoratori irregolari extracomunitari;

              rilevato che la tecnica della novellazione non risulta utilizzata in modo conforme a quanto previsto al punto 9 della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;

              ribadita la necessità, già più volte segnalata, di precisare la natura dei decreti previsti dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame, stabilendo che essi siano adottati sotto forma di regolamento, qualora abbiano natura normativa;

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 7, si valuti l'opportunità di chiarire la portata del rinvio all'articolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge n. 189 del 30 luglio 2002, con riferimento all'obbligo, per i cittadini italiani, di sottoporsi a rilievi dattiloscopici all'atto della consegna della carta d'identità elettronica, e, conseguentemente, di riformulare la norma novellando il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", al fine di inserire la disposizione in un contesto normativo più appropriato;

              all'articolo 2, comma 8, con riferimento alla qualificazione del soggetto "destinatario dei servizi di accoglienza", di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotta dalla disposizione in esame, si valuti l'opportunità di chiarire la natura della disposizione stessa ed, in particolare, se essa abbia natura modificativa con effetti retroattivi ovvero interpretativa, ricorrendo, in quest'ultimo caso, alla formula di cui alla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 3, lettera l);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, poiché la norma relativa alla presentazione della domanda agli uffici postali è contenuta sia nel primo periodo, ultima parte, sia nel terzo periodo della disposizione in esame, nonché nell'articolo 33, comma 1, della legge n. 189 del 30 luglio 2002, richiamato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, si valuti la possibilità di procedere al coordinamento del testo sopprimendo le disposizioni ripetute;

              all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, si valuti l'opportunità di precisare la portata applicativa dell'inciso: "il permesso di soggiorno può essere rinnovato", previo accertamento di determinati requisiti, ed, in particolare, chiarendo se, in presenza dei presupposti indicati nella medesima norma, la concessione del rinnovo sia dovuta ovvero facoltativa;

              all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di chiarire la portata dell'inciso "provvedimenti di allontanamento" dal territorio nazionale ed, in particolare, precisando se il termine "allontanamento" comprenda la sola ipotesi di espulsione dello straniero, prevista al comma 2 della disposizione in esame, ovvero anche quella del respingimento alla frontiera, prevista dalla normativa vigente.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE



Frontespizio