XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 3017-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3017,

              rilevato che le disposizioni da essa recante sono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera l), della Costituzione,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) valuti la Commissione l'opportunitą della introduzione di una disciplina differenziata per la nomina del difensore nel processo civile, amministrativo, contabile tributario e negli affari di volontaria giurisdizione rispetto a quella stabilita per la nomina del difensore nel procedimento penale, dalla quale consegue il riconoscimento di una differente ampiezza della facoltą di scelta del difensore da parte del soggetto ammesso al gratuito patrocinio nei diversi tipi di procedimento giurisdizionale;

                b) all'articolo 1, capoverso "Articolo 80", comma 2-bis, all'articolo 3, capoverso "Articolo 81-bis" comma 2, all'articolo 4, capoverso "Articolo 101", comma 2, e all'articolo 5, capoverso Articolo 102", comma 2, valuti la Commissione l'opportunitą di riformulare l'inciso "non sono dovute le spese" al fine di chiarire se esso intenda escludere rimborsi a carico del bilancio dello Stato.



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