XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 3017-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C.
3017,
rilevato che le disposizioni da essa recante sono
riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa"
riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera l), della
Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'opportunitą della
introduzione di una disciplina differenziata per la nomina del
difensore nel processo civile, amministrativo, contabile
tributario e negli affari di volontaria giurisdizione rispetto
a quella stabilita per la nomina del difensore nel
procedimento penale, dalla quale consegue il riconoscimento di
una differente ampiezza della facoltą di scelta del difensore
da parte del soggetto ammesso al gratuito patrocinio nei
diversi tipi di procedimento giurisdizionale;
b) all'articolo 1, capoverso "Articolo 80", comma
2-bis, all'articolo 3, capoverso "Articolo 81-bis"
comma 2, all'articolo 4, capoverso "Articolo 101", comma 2, e
all'articolo 5, capoverso Articolo 102", comma 2, valuti la
Commissione l'opportunitą di riformulare l'inciso "non sono
dovute le spese" al fine di chiarire se esso intenda escludere
rimborsi a carico del bilancio dello Stato.