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1. Con effetto dal 1^
novembre 2002 il termine di
cui all'articolo 1 del
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e
delle finanze e delle
attività produttive in data
28 giugno 2002, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n.155 del 4
luglio 2002, è ulteriormente
prorogato fino al 31 dicembre
2002, alle condizioni
stabilite dall'articolo 2. |
Identico. |
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1. Per il periodo dal 1^
novembre al 31 dicembre 2002,
le imprese di cui
all'articolo 2 del
decreto-legge 27 dicembre
2001, n.450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n.14, così
come modificato dall'articolo
1 del decreto-legge 28 marzo
2002, n.45, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
maggio 2002, n.100, possono
ottenere, salvo quanto
previsto dal comma 2, la
copertura assicurativa
statale per rischi di guerra
e terrorismo, su istanza da
inoltrarsi al Ministero
dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del tesoro,
direzione VI, entro 7 giorni,
a decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto. Le imprese
richiedenti corrispondono un
premio da versare al Capo X
dell'entrata del bilancio
dello Stato, così
determinato: |
1. Identico. |
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a) imprese di
trasporto aereo: 1) premio di 0,70 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 150 milioni di dollari a 1 miliardo di dollari statunitensi; 2) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per volo, per la copertura del massimale da 1 miliardo di dollari a 2 miliardi di dollari statunitensi; |
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b) imprese di
gestione aeroportuale: 1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati commerciali per la copertura fino al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001; 2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell'11 settembre 2001: premio pari al 65 per cento del nuovo premio richiesto dal mercato commerciale per la copertura parziale; c) esercenti attività cargo: 1) la copertura di attività cargo è soggetta ad un premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell'11 settembre 2001. |
| 2. Le imprese che non presentano l'istanza di cui al comma 1 per la copertura assicurativa statale sono comunque tenute al pagamento del premio, alle condizioni stabilite dal presente decreto, per un massimale pari a quello risultante dalla polizza stipulata in data antecedente 1'11 settembre 2001, con esclusione della quota coperta dal mercato commerciale, a decorrere dal 1^ novembre 2002 fino alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di copertura |
2. Identico. |
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assicurativa o, comunque,
fino alla data in cui
l'impresa abbia comunicato di
non volersi avvalere della
copertura assicurativa
statale. |
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3. Le imprese
interessate presentano la
necessaria documentazione con
le modalità e nei termini di
cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in
data 2 ottobre 2002,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.236 dell'8
ottobre 2002, decorrenti
dalla data di entrata in
vigore del presente
decreto. |
3. Identico. |
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4. Le modalità di
operatività della garanzia
per la copertura assicurativa
e di corresponsione dei premi
sono regolate, in quanto
compatibili, dal decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 2 ottobre
2002. |
4. Identico. |
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4-bis. Sono comprese
fra le imprese di trasporto
aereo di cui al comma 1,
lettera a), quelle che
utilizzano elicotteri. |
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