XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3500




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo č delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per favorire l'accesso dei giovani alle attivitą delle istituzioni pubbliche e, in particolare, all'attivitą politica, secondo i seguenti princģpi e criteri direttivi:

                a) modifica della legislazione vigente in materia elettorale, prevedendo l'abolizione del criterio dell'elezione, a paritą di voti, del pił anziano di etą e la fissazione del criterio dell'elezione, a paritą di voti, del pił giovane di etą;

                b) modifica dei criteri di nomina negli organi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo l'abolizione del criterio della designazione del pił anziano di etą, in condizioni di paritą di requisiti, e la fissazione del criterio della designazione del pił giovane di etą.



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