XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3500
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo č delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante disposizioni per favorire l'accesso dei
giovani alle attivitą delle istituzioni pubbliche e, in
particolare, all'attivitą politica, secondo i seguenti
princģpi e criteri direttivi:
a) modifica della legislazione vigente in materia
elettorale, prevedendo l'abolizione del criterio
dell'elezione, a paritą di voti, del pił anziano di etą e la
fissazione del criterio dell'elezione, a paritą di voti, del
pił giovane di etą;
b) modifica dei criteri di nomina negli organi
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo
l'abolizione del criterio della designazione del pił anziano
di etą, in condizioni di paritą di requisiti, e la fissazione
del criterio della designazione del pił giovane di etą.