XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3498
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, č sostituito dai seguenti:
"2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese
anche:
a) ai datori di lavoro che, pur non essendo
soggetti agli obblighi della presente legge, procedono
all'assunzione di disabili;
b) ai datori di lavoro soggetti agli obblighi
della presente legge che procedono all'assunzione di disabili
oltre la quota prescritta ai sensi dell'articolo 3.
2-bis. Ai datori lavoro che assumono, a tempo
indeterminato, disabili con invaliditā superiore al 76 per
cento, in numero superiore al 50 per cento del totale dei
dipendenti, sono riconosciuti, per tutta la durata del
rapporto di lavoro, la fiscalizzazione totale di cui al comma
1, lettera a), e l'abbattimento dell'imposta sul valore
aggiunto nella misura del 10 per cento".