XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3487




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere. Nel periodo di sospensione le funzioni di consigliere sono esercitate in via di supplenza dal candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze. La sospensione cessa nel caso di cessazione dalla carica di assessore, salvo che per dimissioni o per rimozione. Il consigliere supplente cessa dalle funzioni non appena quello nominato assessore è revocato o decade dalla carica. Il consigliere supplente assume definitivamente le funzioni, in caso di morte, di dimissioni, di rimozione del consigliere sostituito, nonché qualora quest'ultimo incorra in una delle cause di decadenza applicabili anche alla carica di consigliere".



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