XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3487
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale
assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è
sospeso dalla carica di consigliere. Nel periodo di
sospensione le funzioni di consigliere sono esercitate in via
di supplenza dal candidato che nella medesima lista segue
immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle
preferenze. La sospensione cessa nel caso di cessazione dalla
carica di assessore, salvo che per dimissioni o per rimozione.
Il consigliere supplente cessa dalle funzioni non appena
quello nominato assessore è revocato o decade dalla carica. Il
consigliere supplente assume definitivamente le funzioni, in
caso di morte, di dimissioni, di rimozione del consigliere
sostituito, nonché qualora quest'ultimo incorra in una delle
cause di decadenza applicabili anche alla carica di
consigliere".