XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3461




DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

(Modifiche dell'articolo 117
della Costituzione).

        1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

        "Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva per le seguenti materie:

                a) assistenza e organizzazione sanitaria;
                b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

                c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

                d) polizia locale".


Art. 2.

(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e
e Province autonome di Trento e di Bolzano).

        1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.



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