XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3461
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifiche dell'articolo 117
della Costituzione).
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della
Costituzione è inserito il seguente:
"Le Regioni attivano la competenza legislativa esclusiva
per le seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli
istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi
scolastici e formativi di interesse specifico della
Regione;
d) polizia locale".
Art. 2.
(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e
e Province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si applicano
anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite.