XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3453
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 187, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Apparato sanzionatorio).- 1. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, in tema di
giustificazione, e all'articolo 4, in tema di ottimizzazione,
è punita con l'ammenda da euro duemilaseicento a euro
diecimilaquattrocento.
2. L'esposizione di persone a scopo di ricerca
scientifica clinica, senza il loro consenso, in violazione
dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6, è punita con
l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro
diecimilaquattrocento a euro quarantunomilatrecento. Ogni
altra violazione delle disposizioni di cui al medesimo
articolo 5 è punita con l'ammenda da euro cinquecentosedici a
euro diecimilaquattrocento.
3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli
6, comma 3, 8, commi 2, 6 e 7, 9, 10, 11 e 12, comma 1, è
punita con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro
diecimilaquattrocento".