XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3453




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:

        "Art. 14. - (Apparato sanzionatorio).- 1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, in tema di giustificazione, e all'articolo 4, in tema di ottimizzazione, è punita con l'ammenda da euro duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento.
            2. L'esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica clinica, senza il loro consenso, in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6, è punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro diecimilaquattrocento a euro quarantunomilatrecento. Ogni altra violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 5 è punita con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro diecimilaquattrocento.
            3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 6, comma 3, 8, commi 2, 6 e 7, 9, 10, 11 e 12, comma 1, è punita con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro diecimilaquattrocento".



Frontespizio Relazione