XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3452
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Messa alla prova dell'imputato).
1. Il giudice su istanza dell'imputato, sentite le parti e
se non vi è l'opposizione della persona offesa, può disporre
con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di
doverne valutare la personalità all'esito della prova disposta
ai sensi del comma 2.
2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a
cinque anni quando si procede per reati per i quali è prevista
la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel
massimo a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso
della prescrizione.
3. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida
l'imputato ai servizi sociali per lo svolgimento delle
opportune attività di osservazione, di trattamento e di
sostegno.
4. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire
prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, a
promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato
nonché le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in
quanto compatibili.
5. La sospensione è revocata in caso di trasgressione alle
prescrizioni imposte o se chi ne ha usufruito commette un
delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena
detentiva.
Art. 2.
(Estinzione del reato).
1. Decorso il periodo di sospensione il giudice fissa una
nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il
reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, del
rispetto delle prescrizioni e della evoluzione della
personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo.
In caso contrario il giudice restituisce gli atti al pubblico
ministero per la prosecuzione del processo.