XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3452




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Messa alla prova dell'imputato).

        1. Il giudice su istanza dell'imputato, sentite le parti e se non vi è l'opposizione della persona offesa, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di doverne valutare la personalità all'esito della prova disposta ai sensi del comma 2.
        2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a cinque anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.
        3. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida l'imputato ai servizi sociali per lo svolgimento delle opportune attività di osservazione, di trattamento e di sostegno.
        4. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato, a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal reato nonché le ulteriori prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
        5. La sospensione è revocata in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte o se chi ne ha usufruito commette un delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena detentiva.


Art. 2.

(Estinzione del reato).

        1. Decorso il periodo di sospensione il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, del rispetto delle prescrizioni e della evoluzione della personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. In caso contrario il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del processo.



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