XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3415
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi
premio e le misure alternative alla detenzione previste dal
capo VI, esclusa la liberazione anticipata, non possono essere
concessi ai detenuti e agli internati per il delitto di cui
all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni in esso previste e per i quali sia contestata la
circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia fornita la
prova della sussistenza di elementi concreti e specifici
fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che
dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative previste dal citato
capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono comunque
essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti di
cui al presente comma nei casi in cui sia stata applicata una
delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero
6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo
la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero
dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale";
b) il comma 2-bis è abrogato;
c) il comma 3-bis è abrogato.
Art. 2.
1. L'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - (Regime di sorveglianza particolare). -
1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza
particolare per un periodo non superiore a sei mesi,
prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta
a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:
a) che con i loro comportamenti compromettono la
sicurezza e turbano l'ordine degli istituti;
b) che con violenza e minaccia impediscono le
attività degli altri detenuti;
c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello
stato di soggezione degli altri detenuti nei loro
confronti.
2. Possono essere sottoposti a regime di
sorveglianza particolare i condannati e gli internati per i
delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, qualora
ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza e sia fornita la
prova della sussistenza di elementi concreti e specifici
fondati su circostanze di fatto espressamente indicate, tali
da far ritenere l'esistenza di collegamenti con
un'associazione criminale del detenuto o dell'internato.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il regime di
sorveglianza particolare è disposto con decreto motivato del
magistrato di sorveglianza territorialmente competente, su
richiesta dell'amministrazione penitenziaria, che per il caso
dell'imputato o dell'indagato è tenuto ad acquisire il parere
dell'autorità giudiziaria procedente, previo parere del
consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti
previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il regime di
sorveglianza particolare è disposto dal magistrato di
sorveglianza territorialmente competente, su richiesta del
Ministro della giustizia, con decreto motivato sulla base di
elementi concreti e specifici in relazione a circostanze di
fatto espressamente indicate e assunte presso la Direzione
nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli
specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità
organizzata, secondo le rispettive competenze. La
documentazione in base alla quale sono redatte le informazioni
di cui al presente comma è trasmessa al magistrato di
sorveglianza. I provvedimenti medesimi hanno durata non
superiore a sei mesi e sono prorogabili nelle stesse forme per
periodi non superiori a tre mesi, sempre che risulti, sulla
base di informazioni aggiornate, che la capacità del detenuto
o dell'internato di mantenere contatti con associazioni
criminali non sia venuta meno. Per il caso degli imputati il
magistrato di sorveglianza è tenuto ad acquisire il parere
dell'autorità giudiziaria procedente.
5. Se anche prima della scadenza risultano venute
meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la
proroga dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 il magistrato
di sorveglianza procede, su istanza di parte, o anche
d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento
che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto,
dall'internato, dall'imputato o dal difensore è reclamabile ai
sensi dell'articolo 14-ter e deve essere emesso entro
quindici giorni dal ricevimento della istanza a pena di
decadenza del regime di cui al comma 2.
6. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono
immediatamente notificati, unitamente agli atti su cui si
fondano, all'interessato e al suo difensore di fiducia o, in
mancanza di quest'ultimo, a quello d'ufficio.
7. Il decreto è depositato, con le note informative
e la documentazione di cui al presente articolo, presso la
cancelleria del magistrato di sorveglianza che lo ha emesso.
Entro dieci giorni dall'emissione, è notificato l'avviso del
deposito del decreto al difensore, che ha facoltà di prendere
visione e di estrarre copia degli atti depositati".
Art. 3.
1. L'articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter. - (Reclamo). - 1. Il detenuto,
l'internato o l'imputato nei confronti del quale è stata
disposta o confermata l'applicazione del regime di cui
all'articolo 14-bis, ovvero il difensore, possono
proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo nonché
contro le singole misure in concreto imposte al detenuto,
anche sotto il profilo del contrasto con le finalità
rieducative, la individualizzazione del trattamento e le
specifiche esigenze di sicurezza. Il reclamo è presentato nel
termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento;
su di esso è competente a decidere il tribunale di
sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il
detenuto, l'imputato o l'internato è assegnato. Il reclamo non
sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del
detenuto, dell'imputato o dell'internato non modifica la
competenza territoriale a decidere.
2. Il reclamo, se proposto direttamente dal
detenuto, dall'imputato o dall'internato, è inoltrato al
tribunale di sorveglianza competente immediatamente o comunque
entro il secondo giorno successivo a quello di presentazione.
Il tribunale di sorveglianza, entro dieci giorni dal
ricevimento del reclamo, provvede in camera di consiglio nelle
forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di
procedura penale sulla sussistenza dei presupposti per
l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto
dello stesso rispetto alle esigenze di cui all'articolo
14-bis della presente legge. Si osservano le norme
dell'articolo 309 del citato codice di procedura penale.
3. Il procuratore della Repubblica, il detenuto,
l'internato, l'imputato o il difensore possono proporre, entro
dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione
avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il
ricorso per cassazione è inoltrato al più tardi entro tre
giorni alla Corte di cassazione che, pervenuti gli atti, fissa
l'udienza immediatamente e non oltre trenta giorni dalla
ricezione del ricorso. In deroga all'articolo 610, comma 5,
del codice di procedura penale, l'avviso della data
dell'udienza è dato ai difensori e al procuratore generale
almeno sette giorni prima dell'udienza stessa. Se la decisione
sul ricorso non interviene entro il termine di trenta giorni
dalla ricezione degli atti, il decreto applicativo perde
efficacia. L'accoglimento del ricorso circa la sussistenza dei
presupposti del decreto applicativo preclude l'adozione
successiva di un nuovo decreto, tranne nel caso in cui sia
fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e
specifici fondati su circostanze di fatto espressamente
indicate e tali da dimostrare i presupposti di cui
all'articolo 14-bis".
Art. 4.
1. L'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater. - (Contenuti del regime di
sorveglianza particolare). - 1. Il regime di sorveglianza
particolare non sospende l'applicazione delle regole del
trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge e
comporta le restrizioni, strettamente necessarie per il
mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei
diritti dei reclusi e alle regole di trattamento previste
dall'ordinamento penitenziario. L'applicazione delle
restrizioni previste dal regime di sorveglianza particolare
non può porsi in contrasto con i princìpi di umanità e di
rieducazione della pena, e con quello della
individualizzazione del trattamento; deve, altresì, essere
connotata dalla proporzione e dall'adeguatezza riguardo
all'esigenza di sicurezza che nel caso concreto si intende
tutelare.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
14-bis, per la sottoposizione al visto di censura sulla
corrispondenza degli imputati o per procedere alla
registrazione audio-videofilmata dei colloqui dei medesimi, è
comunque richiesta la autorizzazione motivata dell'autorità
giudiziaria che procede.
3. In ogni caso le restrizioni non possono
riguardare l'igiene e le esigenze della salute: il vitto; il
vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la
ricezione di generi alimentari ed oggetti permessi dal
regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta
pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le
pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo
consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al
giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con
i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i
figli, i genitori, i fratelli.
4. In particolare, nelle sole ipotesi di cui al
comma 2 dell'articolo 14-bis, l'applicazione del regime
di sorveglianza particolare può comportare:
a) la determinazione dei colloqui in un numero non
inferiore a tre al mese da svolgere ad intervalli di tempo
regolari e in locali attrezzati in modo da consentirne il
controllo auditivo e di registrazione audio-videofilmata nelle
ipotesi in cui sia intervenuta l'autorizzazione motivata
dell'autorità competente;
b) il divieto di colloquio con persone diverse dai
familiari e dai conviventi, salvo casi eccezionali determinati
volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
dall'autorità giudiziaria competente;
c) la limitazione delle somme di peculio, dei beni
e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno, ad
eccezione di quelli destinati allo studio e alla lettura
nonché dei cibi confezionati acquistabili presso gli spacci
dell'amministrazione penitenziaria;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti
e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o
nazionali aventi competenza in materia di giustizia
individuate dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che
non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone, con una
durata non superiore a due ore al giorno, fermo restando il
limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10".
Art. 5.
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 41-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
abrogati.
Art. 6.
1. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai
sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della
presente legge, anteriormente alla data di entrata in vigore
della medesima legge, decadono se entro quindici giorni da
tale ultimo termine lo stesso Ministro della giustizia non
inoltra la richiesta di cui al comma 4 dell'articolo
14-bis della citata legge n. 354 del 1975, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ed il
magistrato di sorveglianza non emana il relativo decreto.