XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3415




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, non possono essere concessi ai detenuti e agli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste e per i quali sia contestata la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative previste dal citato capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono comunque essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al presente comma nei casi in cui sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale";

            b) il comma 2-bis è abrogato;

            c) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 2.

        1. L'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

        "Art. 14-bis. - (Regime di sorveglianza particolare). - 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

            a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza e turbano l'ordine degli istituti;

            b) che con violenza e minaccia impediscono le attività degli altri detenuti;

            c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

            2. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare i condannati e gli internati per i delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza e sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate, tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con un'associazione criminale del detenuto o dell'internato.
            3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il regime di sorveglianza particolare è disposto con decreto motivato del magistrato di sorveglianza territorialmente competente, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, che per il caso dell'imputato o dell'indagato è tenuto ad acquisire il parere dell'autorità giudiziaria procedente, previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.
            4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il regime di sorveglianza particolare è disposto dal magistrato di sorveglianza territorialmente competente, su richiesta del Ministro della giustizia, con decreto motivato sulla base di elementi concreti e specifici in relazione a circostanze di fatto espressamente indicate e assunte presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, secondo le rispettive competenze. La documentazione in base alla quale sono redatte le informazioni di cui al presente comma è trasmessa al magistrato di sorveglianza. I provvedimenti medesimi hanno durata non superiore a sei mesi e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi non superiori a tre mesi, sempre che risulti, sulla base di informazioni aggiornate, che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali non sia venuta meno. Per il caso degli imputati il magistrato di sorveglianza è tenuto ad acquisire il parere dell'autorità giudiziaria procedente.
            5. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 il magistrato di sorveglianza procede, su istanza di parte, o anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato, dall'imputato o dal difensore è reclamabile ai sensi dell'articolo 14-ter e deve essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento della istanza a pena di decadenza del regime di cui al comma 2.
            6. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono immediatamente notificati, unitamente agli atti su cui si fondano, all'interessato e al suo difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, a quello d'ufficio.
            7. Il decreto è depositato, con le note informative e la documentazione di cui al presente articolo, presso la cancelleria del magistrato di sorveglianza che lo ha emesso. Entro dieci giorni dall'emissione, è notificato l'avviso del deposito del decreto al difensore, che ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti depositati".

Art. 3.

        1. L'articolo 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

        "Art. 14-ter. - (Reclamo). - 1. Il detenuto, l'internato o l'imputato nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui all'articolo 14-bis, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo nonché contro le singole misure in concreto imposte al detenuto, anche sotto il profilo del contrasto con le finalità rieducative, la individualizzazione del trattamento e le specifiche esigenze di sicurezza. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento; su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto, l'imputato o l'internato è assegnato. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto, dell'imputato o dell'internato non modifica la competenza territoriale a decidere.
            2. Il reclamo, se proposto direttamente dal detenuto, dall'imputato o dall'internato, è inoltrato al tribunale di sorveglianza competente immediatamente o comunque entro il secondo giorno successivo a quello di presentazione. Il tribunale di sorveglianza, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, provvede in camera di consiglio nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui all'articolo 14-bis della presente legge. Si osservano le norme dell'articolo 309 del citato codice di procedura penale.
            3. Il procuratore della Repubblica, il detenuto, l'internato, l'imputato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. Il ricorso per cassazione è inoltrato al più tardi entro tre giorni alla Corte di cassazione che, pervenuti gli atti, fissa l'udienza immediatamente e non oltre trenta giorni dalla ricezione del ricorso. In deroga all'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, l'avviso della data dell'udienza è dato ai difensori e al procuratore generale almeno sette giorni prima dell'udienza stessa. Se la decisione sul ricorso non interviene entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il decreto applicativo perde efficacia. L'accoglimento del ricorso circa la sussistenza dei presupposti del decreto applicativo preclude l'adozione successiva di un nuovo decreto, tranne nel caso in cui sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate e tali da dimostrare i presupposti di cui all'articolo 14-bis".


Art. 4.

        1. L'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

        "Art. 14-quater. - (Contenuti del regime di sorveglianza particolare). - 1. Il regime di sorveglianza particolare non sospende l'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge e comporta le restrizioni, strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei reclusi e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario. L'applicazione delle restrizioni previste dal regime di sorveglianza particolare non può porsi in contrasto con i princìpi di umanità e di rieducazione della pena, e con quello della individualizzazione del trattamento; deve, altresì, essere connotata dalla proporzione e dall'adeguatezza riguardo all'esigenza di sicurezza che nel caso concreto si intende tutelare.
            2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-bis, per la sottoposizione al visto di censura sulla corrispondenza degli imputati o per procedere alla registrazione audio-videofilmata dei colloqui dei medesimi, è comunque richiesta la autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria che procede.
            3. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute: il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi alimentari ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.
            4. In particolare, nelle sole ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 14-bis, l'applicazione del regime di sorveglianza particolare può comportare:

            a) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a tre al mese da svolgere ad intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da consentirne il controllo auditivo e di registrazione audio-videofilmata nelle ipotesi in cui sia intervenuta l'autorizzazione motivata dell'autorità competente;

            b) il divieto di colloquio con persone diverse dai familiari e dai conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente;

            c) la limitazione delle somme di peculio, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno, ad eccezione di quelli destinati allo studio e alla lettura nonché dei cibi confezionati acquistabili presso gli spacci dell'amministrazione penitenziaria;

            d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

            e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

            f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone, con una durata non superiore a due ore al giorno, fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10".


Art. 5.

        1. I commi 2 e 3 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.


Art. 6.

        1. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge, decadono se entro quindici giorni da tale ultimo termine lo stesso Ministro della giustizia non inoltra la richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 14-bis della citata legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ed il magistrato di sorveglianza non emana il relativo decreto.



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