XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3400
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione di
inchiesta).
1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il
compito di accertare la dimensione, le caratteristiche e le
responsabilità della violenza politica verificatasi nel
territorio dell'Emilia-Romagna e delle altre regioni
dell'Italia del nord, negli anni 1944-1948.
2. La Commissione ha il compito, in particolare:
a) di accertare il numero e l'identità delle
persone uccise o scomparse nel periodo 1944-1948, la cui
uccisione o scomparsa possa in qualche modo essere collegata a
moventi politici o ad azioni compiute con la motivazione o il
pretesto della lotta politica, nonché le circostanze in cui
tali uccisioni o scomparse sono avvenute;
b) di rintracciare e identificare i resti delle
persone di cui alla lettera a);
c) di ricostruire, documentare e illustrare, con
intenti di accertamento storico-politico, i caratteri della
lotta politica e delle tensioni sociali degli anni 1944-1948,
nonché i rischi di involuzioni antidemocratiche verificatisi
in tale periodo.
Art. 2.
(Composizione e durata
della Commissione).
1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci
deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati,
in proporzione al numero dei componenti dei gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno in un
ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. La Commissione nella prima seduta elegge al proprio
interno il presidente, un vicepresidente e un segretario.
4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e
del segretario, in caso di parità di voti è proclamato eletto
il componente con maggiore anzianità parlamentare e tra
deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il
senatore più anziano di età.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni
dalla data della sua costituzione; il termine può essere
prorogato, per una sola volta, per non più di un anno, dai
Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della
Commissione stessa.
Art. 3.
(Acquisizione di testimonianze,
atti e documenti).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria.
3. La Commissione, dotata di autonomia anche scientifica,
ha il potere di:
a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti,
documenti e cose;
b) ordinare l'ispezione di luoghi e di cose;
c) ordinare la perizia quando l'indagine richieda
cognizioni tecniche specializzate;
d) convocare ed interrogare le persone che ritiene
a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini
dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti;
e) avvalersi di ricerche e di studi delle
associazioni ritenute in grado di offrire utili contributi,
nonché degli enti e dei soggetti privati e pubblici che hanno
svolto studi, ricerche o raccolto documentazioni, anche
inedite, sui fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare;
f) raccogliere segnalazioni, testimonianze,
documentazioni e indicazioni dei familiari delle persone
uccise o scomparse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a).
4. La Commissione può acquisire altresì copie di atti e
documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché
copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste
parlamentari, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso
la Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza.
5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile
alla Commissione il segreto di Stato.
6. Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 384 del codice
penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 4.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti della Commissione, il personale addetto
alla stessa e ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta,
oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di
servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda
gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è
stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 5.
(Organizzazione dei lavori
della Commissione).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre
la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche
attraverso uno o più comitati, istituiti ai sensi del
regolamento di cui al comma 1.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
e consulenze che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
5. La spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati.