XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3398
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha lo scopo di garantire ai portatori
di handicap un agevole accesso alle strutture
sportive.
Art. 2.
(Posti riservati ai portatori di handicap).ˆâ4
1. Gli utenti portatori di handicap accedono ai
posti ad essi riservati nelle strutture sportive aperte al
pubblico.
2. I posti riservati ai portatori di handicap devono
essere in numero pari a 1 ogni 300 posti o frazione di 300 e
comunque in numero non inferiore a 15.
Art. 3.
(Obblighi dei soggetti proprietari
delle strutture sportive).
1. I soggetti pubblici o privati proprietari di impianti
sportivi aperti al pubblico realizzano, in conformità delle
disposizioni vigenti, ciascuno per gli impianti di propria
competenza, l'accessibilità alle strutture sportive e ai
connessi servizi da parte dei portatori di handicap.
2. I portatori di handicap devono essere messi in
grado di raggiungere i posti ad essi riservati senza dover
superare differenze di livello ovvero potendole superare
mediante rampe od ascensori.