XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3397
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La società concessionaria di autostrade, nel caso di
blocco superiore alle tre ore del traffico autostradale
determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, ha
l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio
relativo al tronco autostradale, provvedendo alla apertura dei
caselli di uscita.
Art. 2.
1. Il blocco di cui all'articolo 1 è accertato
dall'autorità di pubblica sicurezza competente per
territorio.