XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3392
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. E' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2002, da assegnare al comune di Caravaggio, in provincia di
Bergamo, per la realizzazione di un centro anziani
autosufficienti e parzialmente autosufficienti nell'ambito del
territorio comunale.
Art. 2.
(Procedure).
1. Il comune di Caravaggio, anche in difformità alla
programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, ovvero agli
strumenti di programmazione formalmente approvati sulla base
della normativa vigente, è autorizzato a procedere
all'affidamento della realizzazione e gestione del centro
anziani di cui all'articolo 1, applicando le procedure della
finanza di progetto di cui agli articoli da 37-bis a
37-nonies della citata legge n. 109 del 1994, e
successive modificazioni, per quanto compatibili con il
presente articolo, ovvero le procedure di cui all'articolo 19,
comma 2, della medesima legge n. 109 del 1994, e successive
modificazioni.
2. Ai fini del comma 1, il comune di Caravaggio stabilisce
la data per la presentazione delle relative proposte da parte
dei soggetti promotori, nonché la data per la valutazione
della fattibilità delle proposte presentate.
3. Il bando di gara per l'affidamento della concessione
deve comunque prevedere la costituzione di un'apposita società
per azioni a prevalente capitale pubblico tra il comune di
Caravaggio, il soggetto aggiudicatario ed eventuali altri
soggetti finanziatori, per la realizzazione e gestione del
centro anziani di cui all'articolo 1 e delle eventuali opere
di pubblica utilità ad esso connesse.
4. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione
del progetto preliminare e la deliberazione della giunta
comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo
costituiscono adozione di variante degli strumenti
urbanistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio
1978, n. 1, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.