XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3392




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. E' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Caravaggio, in provincia di Bergamo, per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti nell'ambito del territorio comunale.


Art. 2.

(Procedure).

        1. Il comune di Caravaggio, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati sulla base della normativa vigente, è autorizzato a procedere all'affidamento della realizzazione e gestione del centro anziani di cui all'articolo 1, applicando le procedure della finanza di progetto di cui agli articoli da 37-bis a 37-nonies della citata legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, per quanto compatibili con il presente articolo, ovvero le procedure di cui all'articolo 19, comma 2, della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni.
        2. Ai fini del comma 1, il comune di Caravaggio stabilisce la data per la presentazione delle relative proposte da parte dei soggetti promotori, nonché la data per la valutazione della fattibilità delle proposte presentate.
        3. Il bando di gara per l'affidamento della concessione deve comunque prevedere la costituzione di un'apposita società per azioni a prevalente capitale pubblico tra il comune di Caravaggio, il soggetto aggiudicatario ed eventuali altri soggetti finanziatori, per la realizzazione e gestione del centro anziani di cui all'articolo 1 e delle eventuali opere di pubblica utilità ad esso connesse.
        4. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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