XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3390
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge promuove un programma organico di
interventi per la tutela e la valorizzazione delle città
murate.
2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano
attraverso una serie di iniziative volte:
a) al recupero e alla valorizzazione dell'intero
patrimonio architettonico e archeologico esistente e delle
ingenti risorse naturalistiche presenti sul territorio;
b) al recupero e alla conservazione dei siti
architettonici ed archeologici con interventi qualificati di
manutenzione e di restauro conservativo;
c) alla predisposizione di nuove strategie di
sviluppo locale mirate alla fruizione delle città
fortificate;
d) al recupero del patrimonio edilizio anche
attraverso l'impiego e l'utilizzo di scuole cantiere;
e) al rilancio turistico, produttivo ed economico
delle aree interessate.
Art. 2.
1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali
è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di
cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno i comuni e le
soprintendenze competenti trasmettono al Ministero per i beni
e le attività culturali i progetti relativi agli interventi di
cui all'articolo 1, indicando eventuali cofinanziamenti
provenienti da risorse pubbliche o private, ovvero da fondi
dell'Unione europea.
2. Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Ministro per i beni
e le attività culturali, approva, con proprio decreto, la
ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo
2, dando priorità ai progetti cofinanziati dall'Unione
europea, dalle regioni o da privati ed aventi le finalità di
cui all'articolo 1.
Art. 4.
1. Agli interventi di cui all'articolo 1 si applica la
normativa nazionale e dell'Unione europea vigente per gli
appalti pubblici.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali
stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti
beneficiari dei finanziamenti di cui alla medesima legge, per
assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente,
quantitativo e qualitativo, degli interventi.
Art. 5.
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di
rilevazione dei dati e delle informazioni, nonché il relativo
modello di scheda, per l'individuazione delle città murate.
2. I comuni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1,
provvedono all'individuazione delle città murate presenti nel
proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione
alla regione.
3. Le regioni, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai
comuni provvedono:
a) al censimento delle città murate presenti nel
proprio territorio, sulla base
dei criteri e delle modalità individuati con il decreto di cui
al comma 1;
b) istituiscono gli elenchi regionali delle città
murate.
4. L'inserimento negli elenchi dei cui alla lettera
b) del comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica
di città murata.
5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è
trasmessa dalle regioni al Ministero per i beni e le attività
culturali, al fine di istituire, presso il medesimo Ministero,
l'elenco nazionale delle città murate.
Art. 6.
1. Il Governo, entro quattro mesi dall'istituzione
dell'elenco nazionale delle città murate, ai sensi del comma 5
dell'articolo 5 della presente legge, sottopone al Comitato
del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 8 della
Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e
naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa
esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la richiesta di
iscrizione delle città murate nell'Elenco del patrimonio
mondiale in pericolo, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11
della citata Convenzione.
2. Le risorse del Fondo del patrimonio mondiale messe a
disposizione dall'UNESCO, ai sensi dell'articolo 15 della
citata Convenzione, resa esecutiva dalle legge 6 aprile 1977,
n. 184, devono essere utilizzate nell'ambito del programma
organico di interventi di cui all'articolo 1 della presente
legge.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. A decorrere dall'anno 2004, la dotazione del fondo di
cui all'articolo 2 può essere incrementata mediante apposito
stanziamento stabilito in sede di legge finanziaria
annuale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.