XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3390




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge promuove un programma organico di interventi per la tutela e la valorizzazione delle città murate.
        2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano attraverso una serie di iniziative volte:

            a) al recupero e alla valorizzazione dell'intero patrimonio architettonico e archeologico esistente e delle ingenti risorse naturalistiche presenti sul territorio;

                b) al recupero e alla conservazione dei siti architettonici ed archeologici con interventi qualificati di manutenzione e di restauro conservativo;

                c) alla predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale mirate alla fruizione delle città fortificate;

                d) al recupero del patrimonio edilizio anche attraverso l'impiego e l'utilizzo di scuole cantiere;

                e) al rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate.


Art. 2.

        1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un fondo per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1.


Art. 3.

        1. Entro il 15 ottobre di ciascun anno i comuni e le soprintendenze competenti trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 1, indicando eventuali cofinanziamenti provenienti da risorse pubbliche o private, ovvero da fondi dell'Unione europea.
        2. Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Ministro per i beni e le attività culturali, approva, con proprio decreto, la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 2, dando priorità ai progetti cofinanziati dall'Unione europea, dalle regioni o da privati ed aventi le finalità di cui all'articolo 1.


Art. 4.

        1. Agli interventi di cui all'articolo 1 si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea vigente per gli appalti pubblici.
        2. Il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità a cui devono attenersi i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla medesima legge, per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi.


Art. 5.

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di rilevazione dei dati e delle informazioni, nonché il relativo modello di scheda, per l'individuazione delle città murate.
        2. I comuni, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1, provvedono all'individuazione delle città murate presenti nel proprio territorio e trasmettono la relativa documentazione alla regione.
        3. Le regioni, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai comuni provvedono:

                a) al censimento delle città murate presenti nel proprio territorio, sulla base dei criteri e delle modalità individuati con il decreto di cui al comma 1;

                b) istituiscono gli elenchi regionali delle città murate.

        4. L'inserimento negli elenchi dei cui alla lettera b) del comma 3 comporta l'acquisizione della qualifica di città murata.
        5. Copia della documentazione di cui al comma 3 è trasmessa dalle regioni al Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di istituire, presso il medesimo Ministero, l'elenco nazionale delle città murate.


Art. 6.

        1. Il Governo, entro quattro mesi dall'istituzione dell'elenco nazionale delle città murate, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della presente legge, sottopone al Comitato del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 8 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la richiesta di iscrizione delle città murate nell'Elenco del patrimonio mondiale in pericolo, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11 della citata Convenzione.
        2. Le risorse del Fondo del patrimonio mondiale messe a disposizione dall'UNESCO, ai sensi dell'articolo 15 della citata Convenzione, resa esecutiva dalle legge 6 aprile 1977, n. 184, devono essere utilizzate nell'ambito del programma organico di interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.


Art. 7.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. A decorrere dall'anno 2004, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2 può essere incrementata mediante apposito stanziamento stabilito in sede di legge finanziaria annuale.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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