XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3387
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e di formazione professionale).
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione
della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e
delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
princìpio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo
i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato
ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e di comuni e province, in
relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto
dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo
parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e
formazione professionale sono adottati previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n.
281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente
legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge medesima, un piano programmatico di
interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del
Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli
interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e
la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e
della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel
pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di
incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative
degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del
personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e
continua del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per
l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture
di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo
4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi
criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro
diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione).
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema
educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco
della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte
personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali,
nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una
formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi
della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di
appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed
alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione
e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di
età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di
istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione e mediante
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso
adeguati interventi, l'integrazione delle persone in
situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio
1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e
formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato;
nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e
di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo
scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché
l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti
legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente
legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a
tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma
3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di
formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo
ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria
di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad
assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria responsabilità
educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione
integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la
scuola primaria. E' assicurata la generalizzazione
dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della
scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere
iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di
sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni
di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e
modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola
secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma
restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola
primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento
delle strumentalità di base, e in due periodi didattici
biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in
un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il
raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato
altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il
secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si
iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e
i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel
rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione
europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per
l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del
mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della
convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado,
attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla
crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento
delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed
accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze
e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e
alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione
didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della
personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le
capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni
degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione
delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo
studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e
formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un
esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e
della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il
sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di
essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di
giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e
sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle
conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo
ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema
dell'istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le
qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o
attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i
licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e
coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i
licei artistico, economico e tecnologico si articolano in
indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i
licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si
sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede
altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi; i licei si concludono con un
esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno
dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in
materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi
del sistema dell'istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale
se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui
alla lettera c); le modalità di accertamento di tale
rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il
regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per
l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine
dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale,
realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato
anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonchè
di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e
della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite
iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva
di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta
l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti
valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle
lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni
pratiche, esperienze formative e stage realizzati in
Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle
realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei
servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di
competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e
formative; i licei e le istituzioni formative del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa
rispettivamente con le università, con le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di
studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle
conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di
studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che
rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e
prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata
con le realtà locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del
sistema educativo di istruzione e di formazione).
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le
norme generali sulla valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli
studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema
educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione
delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti
delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli
stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici
ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento
dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di
titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e
dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e
di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla
qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti
vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto
Istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli
studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e
gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di
apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell'ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la
possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in
alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del
percorso formativo progettata, attuata e valutata
dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con
le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e
con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di
base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni,
attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro,
sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o
formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti
pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il
sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed
assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le
regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione
professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio
progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso
di studi e realizzati con il concorso degli operatori di
ambedue i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento
e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli
incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come
luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione
dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti
con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si
avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel
quadro della valorizzazione della professionalità del
personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti).
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme
sulla formazione iniziale dei docenti della scuola
dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità per
tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di
laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e
successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai
corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della
medesima legge, sulla base della previsione dei posti
effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle
istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche
interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla
formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del
presente comma. Per la formazione degli insegnanti della
scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi
predette sono individuate con riferimento all'insegnamento
delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con
preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti
stessi disciplinano le attività didattiche attinenti
l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di
handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per
la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei
requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe
di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e
all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della
laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore
abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea
specialistica di cui alla lettera a), ai fini
dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle
istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi
contratti di formazione lavoro, specifiche attività di
tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla
lettera a), le università, sentita la direzione
scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di
ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture
di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti,
cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti
con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o
d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e
governano i centri di eccellenza per la formazione permanente
degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e)
curano anche la formazione in servizio degli insegnanti
interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di
coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale
delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme
anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta
formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli
insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici.
Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i
princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente
articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di
laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione
fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di
musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato
le prove di accesso alle scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il
percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per
il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai
fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche
per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi
della scuola di specializzazione previa iscrizione in
sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di
laurea in scienze della formazione primaria di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno ai fini del
riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso
stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in
possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di
scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative
prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione
dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a
norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di
tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore
di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente,
nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare
o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle
graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la
tabella di valutazione dei titoli è integrata con la
previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di
laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19
novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione
abilitante" sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento
e di Bolzano).
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformità ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative).
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma
dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei
piani di studio scolastici per la quota nazionale
relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle
discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei
piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni
nell'organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di
valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi
formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli
professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi,
nonchè per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi
scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera
c), sono definite previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul
sistema educativo di istruzione e di formazione
professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e
2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e
in forma di sperimentazione, compatibilmente con la
disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie e dei
comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel
rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di
stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini
e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28
febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate,
fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono
iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti
delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le
bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio
2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente
articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e
alla scuola primaria statale, determinati entro il limite
massimo di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829
migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a
decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede a modulare le
anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque
il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui
all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con
quanto previsto dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
7. I decreti legislativi attuativi della presente legge,
che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, hanno attuazione nell'ambito dei finanziamenti disposti
a norma del comma 6.
8. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia
e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze
finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della
riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in
bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese
dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.