XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3375
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12 del
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le
proposte di concessione di ricompense al valor militare per i
partigiani possono essere presentate entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa
documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale
di primo grado di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo
1968, n. 341.
3. Avverso le decisioni della Commissione di cui al comma
1 è opponibile ricorso entro sei mesi dalla data della
decisione medesima da parte di chiunque vi abbia interesse.