XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3375




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le proposte di concessione di ricompense al valor militare per i partigiani possono essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Le proposte di cui al comma 1, con la relativa documentazione, sono inviate alla commissione unica nazionale di primo grado di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
        3. Avverso le decisioni della Commissione di cui al comma 1 è opponibile ricorso entro sei mesi dalla data della decisione medesima da parte di chiunque vi abbia interesse.



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