XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3367
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
vittime di tutti i reati commessi nel territorio dello Stato,
cittadini e stranieri, nei limiti e alle condizioni da essa
stabiliti.
2. Si intende per "vittima" la persona offesa dal reato e,
quando questa sia deceduta in conseguenza del reato, i suoi
prossimi congiunti, chi è legato alla persona offesa dal
vincolo di adozione e chi, pur non essendo suo coniuge, come
tale conviveva stabilmente con essa.
Art. 2.
(Vittime a tutela rafforzata).
1. Restano salve, se più favorevoli, le disposizioni
emanate a tutela delle vittime di determinati reati dalle
seguenti leggi:
a) legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, recante "Norme a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata";
b) legge 8 agosto 1995, n. 340, recante
"Estensione dei benefìci di cui agli articoli 4 e 5 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del
disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980";
c) legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive
modificazioni, recante "Disposizioni in materia di usura";
d) legge 31 marzo 1998, n. 70, recante "Benefìci
per le vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca"";
e) legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, recante "Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata";
f) legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive
modificazioni, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di
solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura";
g) legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive
modificazioni, recante "Istituzione del Fondo di rotazione per
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso".
Art. 3.
(Obiettivi).
1. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono,
organizzano e curano l'assistenza, pronta e gratuita, delle
vittime di tutti i reati assicurando loro le informazioni
indicate dall'articolo 4 e fornendo loro, a seconda del tipo
di reato subito, il necessario sostegno psicologico, morale,
sanitario, legale e finanziario, attuato da personale
specializzato, attrezzato e sensibilizzato ai relativi
problemi, ed in particolare, dal personale della polizia
giudiziaria e dagli operatori del settore della giustizia, nei
limiti e alle condizioni previsti dalla presente legge.
2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le
rispettive attribuzioni:
a) promuovono e sviluppano presidi e servizi
pubblici di assistenza a favore della vittima del reato in
funzione delle sue specifiche necessità, tenendo conto della
sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità;
b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di
volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici,
con specifico riguardo alle vittime dei reati particolarmente
vulnerabili o traumatizzate;
c) incentivano sistemi assicurativi adeguati a
favore delle vittime dei reati.
3. Lo Stato, in particolare:
a) garantisce la necessaria protezione della
sicurezza personale della vittima del reato, quando esiste una
seria minaccia di atti di ritorsione o di intromissione nella
sfera della sua vita privata, nonché della sua
riservatezza;
b) assicura l'assistenza giudiziaria prevista dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alle
condizioni stabilite dall'articolo 90, comma 3, del codice di
procedura penale, come modificato dall'articolo 5 della
presente legge;
c) predispone procedure giudiziarie ed
extragiudiziarie per consentire entro tempi ragionevoli la
riparazione del danno patrimoniale o non patrimoniale
cagionato dal reato, sia da parte dell'autore del reato che da
parte di appositi organismi pubblici quando la persona offesa
non può ottenere il risarcimento ad altro titolo;
d) incoraggia prima o durante il processo penale
procedure di mediazione e di conciliazione tra la vittima e
l'autore del reato, anche ai fini del risarcimento del danno
da parte del suo autore per i reati perseguibili a querela,
per i reati commessi da minorenni e per i reati in relazione
ai quali tali procedure si rivelino idonee alla concreta
tutela degli interessi della vittima.
Art. 4.
(Diritto di informazione).
1. Al fine di rispondere tempestivamente alle sue
necessità e di salvaguardare con efficacia i suoi interessi,
la persona offesa dal reato, anche se residente in un altro
Stato, ha il diritto di essere informata:
a) dei tempi, dei modi e dei luoghi relativi alla
presentazione della denuncia o della querela;
b) delle forme di assistenza che può ricevere e
degli organismi ai quali può rivolgersi per ottenerle, anche
per quanto attiene l'assistenza legale e il patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti, nonché delle modalità di
risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali subiti
da parte dell'autore del reato e dei benefìci concessi da
parte dello Stato ai sensi dell'articolo 7;
c) delle condizioni e delle misure poste a
protezione della vita privata e della incolumità fisica
propria e dei suoi familiari, ogni volta se ne ravvisi la
necessità, in funzione della qualità di persona informata sui
fatti o di testimone che può assumere nel processo;
d) dei risultati delle indagini, quando ne abbia
fatto espressa richiesta e ciò non pregiudichi la corretta
prosecuzione delle indagini stesse.
2. La persona offesa dal reato residente in un altro Stato
ha diritto di sporgere denuncia dinanzi alle autorità
competenti dello Stato di residenza, che, se non ritiene di
dover esercitare la propria competenza, è tenuto a
trasmetterla senza ritardo all'autorità giudiziaria italiana
territorialmente competente. La persona offesa dal reato,
residente in uno Stato membro dell'Unione europea, può
chiedere che le sue indicazioni siano raccolte a mezzo di
videoconferenza o di teleconferenza, ai sensi delle
disposizioni per l'audizione delle vittime residenti
all'estero, di cui agli articoli 10 e 11 della Convenzione
relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli
Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29
maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C. 197 del 12 luglio 2000.
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono
fornite dalla polizia giudiziaria e dallo sportello di cui
all'articolo 10 nell'ambito delle rispettive attribuzioni.
Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al fine di consentire alla persona offesa dal reato
l'esercizio dei poteri necessari alla tutela dei suoi
interessi in tutte le fasi processuali, indipendentemente
dalla sua costituzione in giudizio come parte civile, al
codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 79 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. Se la persona offesa da uno dei reati di cui
agli articoli 285, 289-bis, 422, 575, 576, 577, 582,
583, 584, 585, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale si
costituisce parte civile, il giudice fa notificare al Comitato
per l'assistenza e il sostegno alle vittime dei reati il
relativo verbale";
b) all'articolo 90, comma 3, dopo le parole: "sono
esercitati dai prossimi congiunti di essa" sono aggiunte le
seguenti: ", da chi è legato alla persona offesa dal vincolo
di adozione e da chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva
stabilmente con essa";
c) all'articolo 98 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-bis. Alla persona offesa dal reato si applicano
le disposizioni del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ad
esclusione degli articoli 76 (L) e 77 (L) relativi alle
condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
quando si tratti delle vittime definite a tutela rafforzata ai
sensi della legislazione vigente";
d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "dell'imputato e al difensore della
persona offesa dal reato";
e) all'articolo 306, dopo il comma 1, è inserito
il seguente:
"1-bis. L'ordinanza che dispone la liberazione della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato è comunicata
alla persona offesa da uno dei reati di cui all'articolo 79,
comma 3-bis";
f) agli articoli 392, commi 1, 1-bis e 2, e
393, comma 4, dopo le parole: "il pubblico ministero" sono
inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato"; al
medesimo articolo 393, comma 2, dopo le parole: "dal pubblico
ministero" sono inserite le seguenti: ", dalla persona offesa
dal reato";
g) l'articolo 394 è abrogato;
h) all'articolo 396, comma 1, dopo le parole: "il
pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona
offesa dal reato"; al comma 2, primo periodo, dopo le parole:
"dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le
seguenti: "o dalla persona offesa dal reato"; al secondo
periodo, dopo le parole: "la persona sottoposta alle indagini"
sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";
i) all'articolo 397, comma 1, dopo le parole:
"dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le
seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";
l) all'articolo 408, comma 3, le parole: "dieci
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
m) all'articolo 410, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Con l'opposizione alla richiesta di
archiviazione la persona offesa dal reato chiede al giudice di
provvedere ai sensi dell'articolo 409, comma 5, ovvero chiede
la prosecuzione delle indagini preliminari, indicando, a pena
di inammissibilità, l'oggetto dell'investigazione suppletiva e
i relativi elementi di prova";
n) all'articolo 412, comma 1, e all'articolo 413,
comma 2, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "sessanta giorni";
o) all'articolo 415-bis, al comma 1, le
parole: "alla persona sottoposta alle indagini e al difensore"
sono sostituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta alle
indagini, alla persona offesa e ai loro difensori"; al comma
2, le parole: "l'indagato e il suo difensore" sono sostituite
dalle seguenti: "l'indagato, la persona offesa e i loro
difensori";
p) all'articolo 548, comma 3, sono aggiunte le
seguenti parole: "nonché alla persona offesa dal reato che ne
abbia fatto richiesta nel corso del procedimento";
q) all'articolo 666, dopo il comma 3, è inserito
il seguente:
"3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 682,
l'avviso è comunicato anche alla persona offesa da uno dei
reati di cui all'articolo 79, comma 3-bis".
Art. 6.
(Fondo di assistenza alle vittime dei reati).
1. E' istituito presso il Ministero della giustizia il
Fondo di assistenza alle vittime dei reati, di seguito
denominato "Fondo".
2. Il Fondo è alimentato:
a) da un contributo fisso dello Stato;
b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di
un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari,
fissata annualmente dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione della
pena pecuniaria della multa, in una quota fissata annualmente
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
d) dagli introiti derivanti dalla specifica
destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali, operate
sulle retribuzioni dei detenuti ammessi al lavoro interno ed
esterno agli istituti di prevenzione e pena, ai sensi della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) dalle economie di gestione realizzate nel corso
di ogni anno in relazione agli indennizzi non corrisposti o
revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa;
computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già
ricevuti;
f) da donazioni e lasciti da chiunque
effettuati.
3. Il Fondo ha carattere sussidiario ed è surrogato,
quanto alle somme corrisposte agli aventi diritto, nei diritti
della persona offesa costituitasi parte civile o che ha
proposto l'azione civile davanti al giudice civile verso il
condannato al risarcimento del danno.
4. L'elargizione è concessa in relazione ai delitti
indicati all'articolo 7 comma 1, e copre in via equitativa la
perdita di entrate anche conseguenti ad invalidità temporanea
o permanente, le spese mediche ed ospedaliere, le spese
funerarie e, per le persone a carico, la perdita degli
alimenti.
5. L'elargizione è erogata indipendentemente dalle
condizioni economiche e dall'età della persona offesa dal
reato o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento
del danno ad essi spettante nei confronti del condannato.
6. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione
del Fondo, in misura proporzionale all'ammontare del danno e
comunque non superiore a 1.500.000 euro. Se il danno è
coperto, anche in parte, da contratto di assicurazione o per
lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso a qualsiasi
titolo da altra amministrazione pubblica, l'elargizione è
concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che
può essere liquidata altrimenti.
7. L'elargizione è esente dal pagamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
8. In casi motivati di bisogno urgente di assistenza
economica della persona offesa dal reato, il Fondo può
provvedere a corrispondere un'anticipazione fino al massimo di
un quarto della somma presumibilmente spettante, quando sia
intervenuta una sentenza penale di condanna anche non
definitiva e la persona offesa si sia costituita parte civile
o abbia comunque proposto azione civile davanti al giudice
civile. In tale caso il Fondo si surroga nei suoi diritti per
l'ammontare delle somme anticipate, ovvero ne chiede la
restituzione quando il risarcimento non sia stato ottenuto
altrimenti.
Art. 7.
(Presupposti e condizioni
per l'accesso al Fondo).
1. Ha diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle
disponibilità finanziarie annuali dello stesso, la persona
offesa che non ha potuto conseguire il risarcimento del danno
patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato ovvero la
rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte
civile e di difesa, quando è deceduto o, successivamente alla
sentenza irrevocabile di condanna, si è sottratto
all'adempimento delle obbligazioni civili o è rimasto ignoto o
è stato prosciolto per prescrizione l'autore dei seguenti
reati consumati:
a) devastazione, saccheggio e strage allo scopo di
attentare alla sicurezza dello Stato, di cui all'articolo 285
del codice penale;
b) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice
penale;
c) strage, di cui all'articolo 422 del codice
penale;
d) omicidio di cui all'articolo 575 del codice
penale o omicidio aggravato, di cui agli articoli 576 e 577
del medesimo codice;
e) lesioni personali gravissime, aggravate
dall'uso delle armi, di cui agli articoli 582, 583 e 585 del
codice penale;
f) omicidio preterintenzionale, di cui agli
articoli 584 e 585 del codice penale;
g) violenza sessuale, violenza sessuale aggravata,
atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza
sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale;
h) sequestro di persona a scopo di estorsione, di
cui all'articolo 630 del codice penale.
2. L'elargizione è concessa a domanda della persona offesa
ovvero, in caso di morte della persona offesa, di uno dei
soggetti indicati al comma 4.
3. La domanda per l'elargizione deve essere presentata
allo sportello di cui all'articolo 10, a pena di decadenza,
entro il termine di un anno dalla data del deposito della
sentenza irrevocabile o dell'ordinanza di archiviazione di cui
all'articolo 8, comma 7, lettera a).
4. Se in conseguenza dei delitti previsti al comma 1 la
persona offesa perde la vita, l'accesso al Fondo è concesso,
secondo le statuizioni della sentenza di condanna:
a) al coniuge e ai figli;
b) ai genitori;
c) ai fratelli e alle sorelle;
d) al convivente more uxorio e agli altri
soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, se conviventi nei
tre anni precedenti la morte.
5. Fermo restando l'ordine indicato al comma 4,
nell'ambito delle categorie di soggetti previste dalle lettere
a), b) e c) del medesimo comma, l'elargizione è
ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le
disposizioni sulle successioni legittime previste dal codice
civile, alle medesime condizioni stabilite per la persona
deceduta.
6. L'elargizione è rifiutata o, se concessa, è
revocata:
a) se si accerta l'insussistenza dei presupposti
della stessa;
b) se si accerta che la persona offesa o uno dei
superstiti indicati al comma 4 ha concorso alla commissione
del reato che dà accesso al Fondo ovvero di reati che siano
connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice
di procedura penale;
c) se nei confronti della persona offesa o dei
superstiti indicati al comma 4, alla data di presentazione
della domanda, è in corso un procedimento o è stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna per uno dei
reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di
procedura penale o è in corso un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione o è stata
applicata in via definitiva una misura di prevenzione
personale prevista dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, diversa dall'avviso orale, o una
misura di prevenzione personale prevista dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni;
d) se l'elargizione ottenuta è destinata
dall'avente diritto a finalità contrarie al buon costume o
all'ordine pubblico.
7. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo
la sua concessione, sono effettuati per il medesimo danno
risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese
assicuratrici o di amministrazioni pubbliche.
Art. 8.
(Comitato per l'assistenza e il sostegno
delle vittime dei reati).
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il
Comitato per l'assistenza e il sostegno delle vittime dei
reati, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia
o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato.
3. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero della
giustizia;
b) da un rappresentante del Ministero
dell'interno;
c) da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze;
d) da un rappresentante del Ministero della
salute;
e) da un avvocato, designato dal Consiglio
nazionale forense, scelto tra professionisti di comprovata
esperienza nell'attività di solidarietà nei confronti delle
vittime;
f) da uno psicologo, designato dal Consiglio
nazionale dell'Ordine degli psicologi, scelto con gli stessi
criteri indicati alla lettera e);
g) da un esperto di vittimologia, designato dalla
Società italiana di vittimologia;
h) da un docente di diritto penale e da un docente
di diritto processuale penale;
i) da due esponenti delle autonomie locali
territoriali designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di intesa con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali e l'Associazione nazionale dei comuni
italiani;
l) da sei membri delle associazioni per la
assistenza e il sostegno delle vittime, di cui tre
appartenenti alle associazioni delle vittime definite a tutela
rafforzata ai sensi dell'articolo 2, e tre scelti dalle
associazioni più rappresentative delle altre categorie di
vittime, nominati dal Ministro della giustizia, assicurando la
rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle
associazioni medesime;
m) da un rappresentante della Concessionaria di
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di
voto.
4. I componenti del Comitato durano in carica per quattro
anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
5. La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP Spa, che
vi provvede per conto del Ministero della giustizia sulla base
di apposita concessione, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo
12.
6. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i
relativi uffici di supporto tecnico-amministrativo sono tenuti
al segreto circa i soggetti interessati all'accesso e alle
procedure di elargizione.
7. La corresponsione delle elargizioni richieste ai sensi
dell'articolo 7 è disposta con delibera del Comitato nel
termine di quattro mesi dalla data di presentazione della
domanda, previa verifica:
a) dell'esistenza di una sentenza irrevocabile di
condanna o di un'ordinanza di archiviazione per estinzione del
reato per morte o perché è ignoto l'autore del reato e della
legittimazione attiva del richiedente;
b) della inesistenza, alla data di presentazione
della domanda, di una delle ipotesi previste dall'articolo 7,
commi 6 e 7.
8. Se necessario ai fini della completezza dei documenti
posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato
invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e
può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in
deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di
procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e
informazioni scritte sul loro contenuto ritenuti
indispensabili per la decisione. L'autorità giudiziaria
provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con
decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite sono
coperte dal segreto di ufficio e sono custodite e trasmesse in
forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
Art. 9.
(Attribuzioni del Comitato).
1. Il Comitato esercita le seguenti attribuzioni:
a) assicura l'osservanza delle norme poste a
tutela dei diritti della persona offesa dal reato;
b) acquisisce i dati relativi alle necessità delle
vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli al
fine di programmare interventi adeguati nel settore anche
mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la
vittimizzazione;
c) indica le linee di indirizzo e di programma per
le attività degli sportelli di cui all'articolo 10 e delle
istituzioni pubbliche e private di assistenza alle vittime
operanti sul territorio dello Stato, differenziando i relativi
servizi a seconda del tipo di reato subìto;
d) delibera sulle domande di elargizione con le
modalità indicate all'articolo 6, commi 3 e 5, fissandone il
relativo ammontare, tenendo conto dell'entità del danno
patrimoniale e non patrimoniale subìto dalla persona offesa
dettagliatamente documentato, delle eventuali priorità in
funzione delle sue necessità immediate, di eventuali altri
risarcimenti o rimborsi dalla stessa ottenuti a qualunque
titolo per i medesimi danni, stabilendo altresì se
l'elargizione debba essere corrisposta in una o più
soluzioni;
e) delibera sulla concessione dell'elargizione
prevista dall'articolo 6, comma 4;
f) delibera sulla revoca delle elargizioni nei
casi previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7;
g) promuove, sviluppa e assicura la cooperazione
con gli altri Stati ai fini di una più efficace tutela degli
interessi della vittima non residente nel territorio dello
Stato italiano.
Art. 10.
(Sportello per le vittime dei reati).
1. Presso ogni ufficio territoriale del Governo è
istituito uno sportello per le vittime dei reati, di seguito
denominato "sportello".
2. Lo sportello attua le linee di indirizzo e di programma
del Comitato. In particolare:
a) coordina le attività delle istituzioni
pubbliche e private operanti nel settore sul territorio;
b) fornisce i dati relativi alle necessità delle
vittime e ai tassi di vittimizzazione rilevati periodicamente
nel territorio;
c) fornisce adeguata informazione sui diritti
delle vittime ai sensi dell'articolo 4, predisponendo le
opportune iniziative e misure sul territorio al fine di
prevenire la vittimizzazione e favorire la tutela e la
solidarietà nei confronti delle vittime e dei soggetti a
rischio di vittimizzazione;
d) trasmette al Comitato le domande di accesso al
Fondo, corredandole, se necessario, degli elementi essenziali
alla decisione e segnalando le integrazioni documentali
necessarie.
Art. 11.
(Giornata della memoria).
1. Al fine di assicurare la conservazione della memoria
delle vittime degli eventi delittuosi che hanno destato
maggiore allarme sociale, è istituita una "Giornata della
memoria", da celebrare nelle scuole di ogni ordine e grado il
12 dicembre di ogni anno.
Art. 12.
(Regolamento di attuazione).
1. Con regolamento da emanare entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, il Governo adotta norme per:
a) disciplinare gli aspetti connessi alla
riservatezza del procedimento;
b) individuare, in conformità alle disposizioni di
cui all'articolo 6, le modalità di gestione del Fondo;
c) stabilire i princìpi cui deve uniformarsi il
rapporto concessorio tra il Ministero della giustizia e la
CONSAP Spa in relazione a quanto previsto dall'articolo 8,
comma 5, individuando, nell'ambito dello stesso Ministero, gli
uffici preposti alla gestione di tale rapporto e di supporto
al Comitato;
d) razionalizzare ed armonizzare le procedure di
informazione, assistenza e sostegno delle vittime per
garantire loro l'effettiva fruizione dei benefìci previsti
dalla presente legge;
e) disciplinare il contenuto della domanda e la
documentazione a corredo della stessa, nonché l'istruttoria e
i termini del procedimento, compresi i casi di sospensione del
procedimento stesso;
f) definire i criteri per la corresponsione delle
elargizioni dovute in modo che, in caso di disponibilità
finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a
soddisfarle, sia possibile per gli aventi diritto un accesso
al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme
non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza
interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi;
g) regolare la procedura e le modalità di
surrogazione del Fondo nei diritti della persona offesa
costituitasi parte civile o che ha promosso azione civile
davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento
del danno, ovvero nel recupero delle somme corrisposte a
titolo di anticipazione;
h) dettare le norme necessarie per
l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, degli
sportelli e dell'ufficio di supporto al Comitato, indicando i
criteri di individuazione delle associazioni più
rappresentative di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
l), i membri supplenti di tutte le associazioni ivi
previste, nonché l'entità dei compensi spettanti ai singoli
componenti e le modalità di finanziamento della relativa
attività.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso
entro il quarantacinquesimo giorno anteriore alla scadenza del
termine di cui al medesimo comma 1 alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso un
mese dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato
anche in mancanza del parere.
Art. 13.
(Disposizioni particolari a favore
delle vittime a tutela rafforzata).
1. L'importo dell'assegno vitalizio previsto dall'articolo
2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, è elevato a 1.000 euro mensili.
2. L'importo dell'elargizione prevista dall'articolo 1,
comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive
modificazioni, è elevato a 500.000 euro.
3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciali
elargizioni previsti dall'articolo 12, comma 3, della legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, sono
soggetti a riliquidazione in base alla disposizione di cui al
comma 2 del presente articolo.
4. Il valore del punto percentuale di invalidità previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
e successive modificazioni, è elevato a 5.000 euro.
5. Le variazioni stabilite dal presente articolo decorrono
dal 1^ gennaio 1963.
Art. 14.
(Relazione al Parlamento).
1. Il Ministro della giustizia presenta ogni anno al
Parlamento una relazione sulle iniziative e sulle misure
adottate a favore delle vittime dei reati in attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.