XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3361
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e
procedimento in materia di liberazione anticipata).
1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena
per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito,
nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice
penale".
2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione
anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della
liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede
con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la
presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza
ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di
procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di
quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico
ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il
difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono,
entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione,
proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per
territorio.
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi
dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano
le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo
30-bis.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei
procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata
presentata istanza per la concessione della liberazione
anticipata, può trasmetterla al magistrato di
sorveglianza".
3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge presso il
tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato
di sorveglianza.
Art. 2.
(Competenza in materia di revoca).
1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: "la
riduzione di pena per la liberazione anticipata," sono
soppresse e dopo le parole: "la revoca o cessazione dei
suddetti benefici" sono inserite le seguenti: "nonché della
riduzione di pena per la liberazione anticipata".
Art. 3.
(Estensione della normativa in tema di liberazione
anticipata all'affidamento in prova al servizio
sociale).
1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente:
"12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale
che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo
concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può
essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54.
Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché
l'articolo 54, comma 3".
Art. 4.
(Applicabilità del beneficio previsto
dall'articolo 3).
1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma
12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli
affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31
dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.