XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3345




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della presente legge sono definiti malati cronici i seguenti soggetti:

                a) broncopatici;

                b) cardiopatici;

                c) non vedenti;

                d) dializzati;

                e) persone affette da sindrome di Down;

                f) persone con malformazioni fisiche;

                g) incontinenti urinari e fecali medio-gravi;

                h) pluri-trapiantati;

                i) stomizzati;

                l) persone affette da insufficienza vascolare periferica.


Art. 2.

        1. Ai malati cronici di cui all'articolo 1 i comuni rilasciano, a seguito di apposita documentata istanza, un contrassegno speciale, secondo il modello di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, al fine di riservare idonei spazi alla sosta dei veicoli dei medesimi soggetti. Il citato contrassegno deve essere posto sul parabrezza del veicolo ed è valido su tutto il territorio nazionale.
        2. I comuni individuano gli spazi riservati alla sosta dei veicoli dei malati cronici, in numero pari a quelli individuati ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        3. Ai malati cronici si applicano le facilitazioni e i benefìci previsti dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale per le persone con limitata o impedita capacità motoria.



ALLEGATO 1

(Articolo 2, comma 1)

... (omissis) ...



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