XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3345
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge sono definiti malati
cronici i seguenti soggetti:
a) broncopatici;
b) cardiopatici;
c) non vedenti;
d) dializzati;
e) persone affette da sindrome di Down;
f) persone con malformazioni fisiche;
g) incontinenti urinari e fecali medio-gravi;
h) pluri-trapiantati;
i) stomizzati;
l) persone affette da insufficienza vascolare
periferica.
Art. 2.
1. Ai malati cronici di cui all'articolo 1 i comuni
rilasciano, a seguito di apposita documentata istanza, un
contrassegno speciale, secondo il modello di cui all'allegato
1 annesso alla presente legge, al fine di riservare idonei
spazi alla sosta dei veicoli dei medesimi soggetti. Il citato
contrassegno deve essere posto sul parabrezza del veicolo ed è
valido su tutto il territorio nazionale.
2. I comuni individuano gli spazi riservati alla sosta dei
veicoli dei malati cronici, in numero pari a quelli
individuati ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
3. Ai malati cronici si applicano le facilitazioni e i
benefìci previsti dalla normativa vigente in materia di
circolazione stradale per le persone con limitata o impedita
capacità motoria.
ALLEGATO 1
(Articolo 2, comma 1)
... (omissis) ...