XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3323 - 3386-D




TESTO
approvato dalla Camera dei
deputati
il 10 luglio 2003
TESTO
modificato dal Senato della
Repubblica
il 31 luglio 2003


Art. 1.

(Sospensione condizionata
dell'esecuzione della parte
finale della pena
detentiva).
Art. 1.

(Sospensione condizionata
dell'esecuzione della parte
finale della pena
detentiva).

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel limite di due anni, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
1. Identico.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
2. Identico.
3. La sospensione non si applica:
3. Identico:

a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
a) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati indicati dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale nonché dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
b) identica;

c) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
c) identica;

d) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;
d) identica.

e) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato.
e) identica.

Art. 2.

(Applicazione e revoca
della sospensione
condizionata
dell'esecuzione).
Art. 2.

(Applicazione e revoca
della sospensione
condizionata
dell'esecuzione).

1. Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato o del suo difensore, sulla sospensione di cui all'articolo 1.
Identico.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
4. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
5. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.
7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta.

Art. 3.

(Espulsione di
stranieri).
Art. 3.

(Stranieri).

1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui all'articolo 1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate dall'articolo 16, commi 6 e 7, del citato testo unico, come sostituito dall'articolo 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. L'espulsione di cui al comma 1 di straniere detenute madri, di cui alla legge 8 marzo 2001, n. 40, può essere sospesa dal giudice nei seguenti casi:
Soppresso.

a) quando le stesse abbiano compiuto un percorso di ravvedimento comprovato dagli operatori sociali competenti;

b) quando i bambini risultino inseriti in un percorso scolastico e nella realtà sociale e territoriale;

c) quando le stesse siano provviste di contratto di lavoro;

d) quando le stesse abbiano stabile domicilio, anche in case di accoglienza.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel territorio dello Stato entro cinque anni dall'espulsione, è revocata.
Soppresso.
4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 18 e 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
Soppresso.


Art. 4.

(Prescrizioni).
Art. 4.

(Prescrizioni).

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:
Identico.
a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;

b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione dove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.


Art. 5.

(Applicazione
dell'articolo 4 della legge
n. 381 del 1991).
Art. 5.

(Applicazione
dell'articolo 4 della legge
n. 381 del 1991).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 Identico.
della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.


Art. 6.

(Relazione al
Parlamento).
Art. 6.

(Relazione al
Parlamento).

1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
Identico.


Art. 7.

(Applicazione della
legge).
Art. 7.

(Applicazione della
legge).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.
Identico.



Frontespizio