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1. Nei confronti del
condannato che ha scontato
almeno la metà della pena
detentiva è sospesa per la
parte residua la pena nel
limite di due anni, salvo
quanto previsto dai commi 2 e
3. |
1. Identico. |
2. La sospensione
dell'esecuzione della pena
può essere disposta una sola
volta, tenendo conto della
pena determinata ai sensi
dell'articolo 663 del codice
di procedura penale,
decurtata della parte di pena
per la quale è stato concesso
il beneficio della
liberazione anticipata ai
sensi dell'articolo 54 della
legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive
modificazioni. |
2. Identico. |
3. La sospensione non
si applica: |
3. Identico: |
a) quando la pena
è conseguente alla condanna
per i reati indicati
dall'articolo 4-bis
della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive
modificazioni; |
a) quando la pena
è conseguente alla condanna
per i reati indicati dal
libro II, titolo XII, capo
III, sezione I, e dagli
articoli 609-bis,
609-quater e
609-octies del codice
penale nonché
dall'articolo 4-bis
della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive
modificazioni; |
b) nei confronti
di chi sia stato dichiarato
delinquente abituale,
professionale o per tendenza,
ai sensi degli articoli 102,
105 e 108 del codice
penale; |
b) identica; |
c) nei confronti
di chi sia stato sottoposto
al regime di sorveglianza
particolare, ai sensi
dell'articolo 14-bis
della legge 26 luglio
1975, n. 354, salvo che sia
stato accolto il reclamo
previsto dall'articolo
14-ter della medesima
legge; |
c) identica; |
d) quando la
persona condannata è stata
ammessa alle misure
alternative alla
detenzione; |
d) identica. |
e) quando vi sia
stata rinuncia
dell'interessato. |
e) identica. |
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1. Il magistrato di
sorveglianza provvede con
ordinanza, su istanza
dell'interessato o del suo
difensore, sulla sospensione
di cui all'articolo 1. |
Identico. |
2. Si applicano le
disposizioni dell'articolo
69-bis, commi 1, 3 e 4,
della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive
modificazioni. 3. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno. 4. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione. 5. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi. 6. Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. 7. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena. 8. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 9. Trascorso il termine di cui al comma 5 la pena è estinta. |
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1. Lo straniero che si
trova in taluna delle
situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2,
del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nei cui
confronti è stata disposta la
sospensione di cui
all'articolo 1 della presente
legge è espulso secondo le
modalità indicate
dall'articolo 16, commi 6 e
7, del citato testo unico,
come sostituito dall'articolo
15 della legge 30 luglio
2002, n. 189. |
1. Le disposizioni
della presente legge non si
applicano nei confronti
dello straniero che si
trova in talune delle
situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2,
del testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. |
2. L'espulsione di
cui al comma 1 di straniere
detenute madri, di cui alla
legge 8 marzo 2001, n. 40,
può essere sospesa dal
giudice nei seguenti casi: |
Soppresso. |
a) quando le
stesse abbiano compiuto un
percorso di ravvedimento
comprovato dagli operatori
sociali competenti; b) quando i bambini risultino inseriti in un percorso scolastico e nella realtà sociale e territoriale; c) quando le stesse siano provviste di contratto di lavoro; d) quando le stesse abbiano stabile domicilio, anche in case di accoglienza. |
3. La sospensione
dell'esecuzione della pena
nei confronti dello straniero
espulso ai sensi del comma 1,
che rientri nel territorio
dello Stato entro cinque anni
dall'espulsione, è
revocata. |
Soppresso. |
4. Si applicano, in
quanto compatibili, gli
articoli 18 e 19 del citato
testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del
1998. |
Soppresso. |
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1. Con il provvedimento
che dispone la sospensione
dell'esecuzione della pena
sono congiuntamente
applicate, per il periodo
corrispondente alla pena di
cui è stata sospesa
l'esecuzione, le seguenti
prescrizioni: |
Identico. |
a) il
condannato deve presentarsi
all'ufficio di polizia
giudiziaria indicato dal
magistrato di sorveglianza,
il quale fissa i giorni e
l'orario di presentazione
tenendo conto delle
condizioni di salute,
dell'attività lavorativa e
del luogo di dimora del
condannato; b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per la personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione dove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio. |
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1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 |
Identico. |
della legge 22 giugno
2000, n. 193, la sospensione
dell'esecuzione della pena,
ai sensi della presente
legge, si considera misura
alternativa. |
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1. Ogni anno il Ministro
della giustizia riferisce al
Parlamento sullo stato di
attuazione della presente
legge. |
Identico. |
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1. Le disposizioni della
presente legge si applicano
nei confronti dei condannati
in stato di detenzione ovvero
in attesa di esecuzione della
pena alla data di entrata in
vigore della medesima. |
Identico. |
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