XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3323-B




TESTO
approvato dalla Camera dei
Deputati
TESTO
modificato dal Senato della
Repubblica

Sospensione condizionata
dell'esecuzione della pena
detentiva nel limite massimo
di tre anni.
Sospensione condizionata
dell'esecuzione della pena
detentiva nel limite massimo
di un anno.


Art. 1.

(Sospensione condizionata
dell'esecuzione
di tre anni di pena
detentiva).
Art. 1.

(Sospensione condizionata
dell'esecuzione
della parte finale
della pena
detentiva).
1. Dopo l'articolo 177 del codice penale è inserito il seguente:

1. Nei confronti del condannato che ha scontato almeno un quarto della pena detentiva inflitta e deve scontare, come residuo di maggior pena, una pena detentiva non superiore a tre anni, l'esecuzione della stessa è sospesa, salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.
"Art. 177-bis. - (Sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva). - Nei confronti del condannato che ha scontato almeno la metà della pena detentiva è sospesa per la parte residua la pena nel limite di un anno, salvo quanto previsto dai commi secondo e terzo.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale.
La sospensione dell'esecuzione della pena può essere disposta una sola volta, tenendo conto della pena determinata ai sensi dell'articolo 663 del codice di procedura penale, decurtata della parte di pena per la quale è stato concesso il beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni.
La sospensione non si applica:

V. articolo 2, comma 1
1) quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni;

V. articolo 3, comma 1, lettera b)
2) nei confronti di chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108;

3. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti di chi sia sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo
3) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, salvo che sia stato
14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge.
accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

4) quando la persona condannata è stata ammessa alle misure alternative alla detenzione;

V. articolo 3, comma 1, lettera a)
5) quando vi sia stata rinuncia dell'interessato".

4. La sospensione dell'esecuzione della pena non impedisce la presentazione di istanza di misura alternativa diversa e non preclude la decisione sulle istanze a tale fine depositate e sulle quali l'autorità giudiziaria non ha formulato la sua decisione.
Soppresso.


Art. 2.

(Esclusioni
oggettive).

1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per i reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
V. terzo capoverso, numero 1)


Art. 3.

(Esclusioni
soggettive).

1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti:

a) di chi vi ha rinunciato;
V. terzo capoverso, numero 5)

b) di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale.
V. terzo capoverso, numero 2)


Art. 4.

(Competenza).
Art. 2.

(Applicazione e revoca
della sospensione
condizionata
dell'esecuzione).

1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, anche d'ufficio, dal magistrato 1. Dopo l'articolo 177-bis del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 177-ter. - (Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione). Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato
di sorveglianza senza formalità di procedura.
2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
o del suo difensore, sulla sospensione di cui all'articolo 177-bis.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni.
Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.
3. Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 1 è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.
Dell'applicazione della misura di cui all'articolo 177-bis è data immediata comunicazione all'autorità di polizia competente che vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 177-quater e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.


Art. 5.

(Revoca della
sospensione
dell'esecuzione della
pena).

1. La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata con ordinanza dal magistrato di sorveglianza se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 7 o commette, entro cinque anni dall'applicazione della misura di cui all'articolo 1, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'articolo 177-quater o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Il tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca della misura di cui all'articolo 177-bis ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale.
2. In caso di revoca a seguito di violazioni delle prescrizioni ai sensi del comma 1, il magistrato di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto del comportamento dell'interessato durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena, nonché della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca.
In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
Soppresso.
Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 51-bis e 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni.
4. Trascorso il termine di cui al comma 1, la pena è estinta.
Trascorso il termine di cui al quinto comma la pena è estinta".


Art. 6.

(Espulsione di
stranieri).
Art. 3.

(Stranieri).

1. Lo straniero che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei cui confronti è stata disposta la sospensione di cui all'articolo 1 della presente legge è espulso secondo le modalità indicate dall'articolo 16, commi 5, 6 e 7, del citato testo unico, come sostituito dall'articolo 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti dello straniero che si trova in talune delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.
2. La sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dello straniero espulso ai sensi del comma 1, che rientri nel territorio dello Stato entro cinque anni dall'espulsione, è revocata.
Soppresso.
3. Si applicano gli articoli 18 e 19 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
Soppresso.


Art. 7.

(Prescrizioni).
Art. 4.

(Prescrizioni).
1. Dopo l'articolo 177-ter del codice penale è inserito il seguente:

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:
"Art. 177-quater. - (Prescrizioni). - Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena sono congiuntamente applicate, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l'esecuzione, le seguenti prescrizioni:

a) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato;
1) il condannato deve presentarsi all'ufficio di polizia giudiziaria indicato dal magistrato di sorveglianza, il quale fissa i giorni e l'orario di presentazione tenendo conto delle condizioni di salute, dell'attività lavorativa e del luogo di dimora del condannato;

b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per 2) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per
la personalità del soggetto, per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale;
personalità del soggetto, o per le condizioni ambientali, la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze di controllo o di sicurezza, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione dove è ubicato il comune di abituale dimora. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1 e 2 dell'articolo 282-bis e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale.

c) all'atto della sospensione dell'esecuzione della pena, è redatto un verbale in cui il soggetto si impegna a non uscire dalla propria abitazione prima delle ore 7 e a non rientrare dopo le ore 21, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza, nonché ad adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.
V. penultimo capoverso.

2. Nel corso della sospensione dell'esecuzione della pena, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, dal magistrato di sorveglianza.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, per il cittadino italiano il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
Con il provvedimento che dispone la sospensione dell'esecuzione della pena, salvo specifica autorizzazione del magistrato di sorveglianza in relazione ad esigenze familiari o lavorative, è disposto, per il periodo corrispondente alla pena la cui esecuzione è stata sospesa, nei confronti del condannato il divieto di espatrio, con tutte le misure necessarie per impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio".


Art. 8.

(Applicazione
dell'articolo 4 della legge
n. 381 del 1991).
Art. 5.

(Applicazione
dell'articolo 4 della legge
n. 381 del 1991).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della legge 22 giugno 2000, n. 193, la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi della presente legge, si considera misura alternativa.
Identico.

Art. 9.

(Relazione al
Parlamento).
Art. 6.

(Relazione al
Parlamento).

1. Ogni anno il Ministro della giustizia riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.
Identico.


Art. 10.

(Applicazione della
legge).
Soppresso.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei condannati in stato di detenzione ovvero in attesa di esecuzione della pena alla data di entrata in vigore della medesima.



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