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1. Dopo l'articolo
177 del codice penale è
inserito il seguente: |
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1. Nei confronti del
condannato che ha scontato
almeno un quarto della pena
detentiva inflitta e deve
scontare, come residuo di
maggior pena, una pena
detentiva non superiore a tre
anni, l'esecuzione della
stessa è sospesa, salvo
quanto previsto dagli
articoli 2 e 3. |
"Art. 177-bis. -
(Sospensione condizionata
dell'esecuzione della parte
finale della pena detentiva).
- Nei confronti del
condannato che ha scontato
almeno la metà della
pena detentiva è sospesa
per la parte residua la
pena nel limite di un
anno, salvo quanto
previsto dai commi secondo
e terzo. |
|
2. La
sospensione dell'esecuzione
della pena può essere
disposta una sola volta,
tenendo conto della pena
determinata ai sensi
dell'articolo 663 del codice
di procedura penale. |
La sospensione
dell'esecuzione della pena
può essere disposta una sola
volta, tenendo conto della
pena determinata ai sensi
dell'articolo 663 del codice
di procedura penale,
decurtata della parte di pena
per la quale è stato concesso
il beneficio della
liberazione anticipata ai
sensi dell'articolo 54 della
legge 26 luglio 1975, n.354,
e successive
modificazioni. |
|
La sospensione non si
applica: |
|
V. articolo 2, comma
1 |
1) quando la pena
è conseguente alla condanna
per i reati di cui
all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio
1975, n.354, e successive
modificazioni; |
|
V. articolo 3, comma
1, lettera b) |
2) nei confronti
di chi sia stato
dichiarato delinquente
abituale, professionale o per
tendenza, ai sensi degli
articoli 102, 105 e
108; |
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3. La sospensione
dell'esecuzione della pena
non può essere disposta
nei confronti di chi sia
sottoposto al regime di
sorveglianza particolare, ai
sensi dell'articolo |
3) nei confronti di chi sia stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, salvo che sia stato |
|
14-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, salvo
che sia stato accolto il
reclamo previsto
dall'articolo 14-ter
della medesima legge. |
accolto il reclamo
previsto dall'articolo
14-ter della medesima
legge; |
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4) quando la
persona condannata è stata
ammessa alle misure
alternative alla
detenzione; |
|
V. articolo 3, comma
1, lettera a) |
5) quando vi sia
stata rinuncia
dell'interessato". |
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4. La sospensione
dell'esecuzione della pena
non impedisce la
presentazione di istanza di
misura alternativa diversa e
non preclude la decisione
sulle istanze a tale fine
depositate e sulle quali
l'autorità giudiziaria non ha
formulato la sua
decisione. |
Soppresso. |
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1. La sospensione di
cui all'articolo 1 non si
applica quando la pena è
conseguente alla condanna per
i reati di cui all'articolo
4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. |
V. terzo capoverso,
numero 1) |
|
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| 1. La sospensione di cui all'articolo 1 non si applica nei confronti: |
|
a) di chi vi ha
rinunciato; |
V. terzo capoverso,
numero 5) |
|
b) di chi è stato
dichiarato delinquente
abituale, professionale o per
tendenza, ai sensi degli
articoli 102, 105 e 108
del codice penale. |
V. terzo capoverso,
numero 2) |
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| 1. La sospensione di cui all'articolo 1 è disposta, anche d'ufficio, dal magistrato |
1. Dopo l'articolo
177-bis del codice
penale è inserito il
seguente: "Art. 177-ter. - (Applicazione e revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione). Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, su istanza dell'interessato |
|
di sorveglianza senza
formalità di procedura. 2. Nel caso in cui non venga disposta la sospensione di cui all'articolo 1, l'interessato o il suo difensore possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. |
o del suo difensore,
sulla sospensione
di cui all'articolo
177-bis. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69-bis, commi 1, 3 e 4, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni. Il magistrato di sorveglianza può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno. |
|
3. Dell'applicazione
della misura di cui
all'articolo 1 è data
immediata comunicazione
all'autorità di polizia
competente che vigila
sull'osservanza delle
prescrizioni di cui
all'articolo 7 e fa rapporto
al pubblico ministero di ogni
infrazione. |
Dell'applicazione
della misura di cui
all'articolo 177-bis
è data immediata
comunicazione all'autorità di
polizia competente che vigila
sull'osservanza delle
prescrizioni di cui
all'articolo
177-quater e fa
rapporto al pubblico
ministero di ogni
infrazione. |
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1. La sospensione
dell'esecuzione della pena
può essere revocata con
ordinanza dal magistrato di
sorveglianza se chi ne ha
usufruito non ottempera,
senza giustificato motivo,
alle prescrizioni di cui
all'articolo 7 o commette,
entro cinque anni
dall'applicazione della
misura di cui all'articolo 1,
un delitto non colposo per il
quale riporti una condanna a
pena detentiva non inferiore
a sei mesi. |
La sospensione
dell'esecuzione della pena
può essere revocata se chi ne
ha usufruito non ottempera,
senza giustificato motivo,
alle prescrizioni di cui
all'articolo 177-quater
o commette, entro cinque
anni dalla sua
applicazione, un delitto
non colposo per il quale
riporti una condanna a pena
detentiva non inferiore a sei
mesi. |
|
Il tribunale di
sorveglianza provvede sulla
revoca della misura di cui
all'articolo 177-bis ai
sensi dell'articolo 678 del
codice di procedura
penale. |
|
2. In caso di revoca
a seguito di violazioni
delle prescrizioni ai sensi
del comma 1, il magistrato
di sorveglianza determina la
residua pena detentiva da
eseguire, tenuto conto del
comportamento
dell'interessato durante il
periodo di sospensione
dell'esecuzione della
pena, nonché della gravità
oggettiva e soggettiva del
comportamento che ha dato
luogo alla revoca. |
In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena. |
|
3. Avverso
l'ordinanza di cui al comma
1, entro dieci giorni dalla
comunicazione o
notificazione, è ammesso
reclamo al tribunale di
sorveglianza competente per
territorio. |
Soppresso. |
|
Si osservano in
quanto applicabili le
disposizioni degli articoli
51-bis e 51-ter
della legge 26 luglio
1975, n.354, e successive
modificazioni. |
|
4. Trascorso il
termine di cui al comma 1, la
pena è estinta. |
Trascorso il termine
di cui al quinto comma
la pena è estinta". |
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|
1. Lo straniero che si
trova in taluna delle
situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2,
del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nei cui
confronti è stata disposta la
sospensione di cui
all'articolo 1 della presente
legge è espulso secondo le
modalità indicate
dall'articolo 16, commi 5, 6
e 7, del citato testo unico,
come sostituito dall'articolo
15 della legge 30 luglio
2002, n. 189. |
1. Le disposizioni
della presente legge non si
applicano nei confronti
dello straniero che si
trova in talune delle
situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2,
del testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286. |
|
2. La sospensione
dell'esecuzione della pena
nei confronti dello straniero
espulso ai sensi del comma 1,
che rientri nel territorio
dello Stato entro cinque anni
dall'espulsione, è
revocata. |
Soppresso. |
|
3. Si applicano gli
articoli 18 e 19 del citato
testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del
1998. |
Soppresso. |
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1. Dopo l'articolo
177-ter del codice
penale è inserito il
seguente: |
|
1. Con il provvedimento
che dispone la sospensione
dell'esecuzione della pena
sono congiuntamente
applicate, per il periodo
corrispondente alla pena di
cui è stata sospesa
l'esecuzione, le seguenti
prescrizioni: |
"Art. 177-quater. -
(Prescrizioni). - Con il
provvedimento che dispone la
sospensione dell'esecuzione
della pena sono
congiuntamente applicate, per
il periodo corrispondente
alla pena di cui è stata
sospesa l'esecuzione, le
seguenti prescrizioni: |
|
a) il condannato
deve presentarsi all'ufficio
di polizia giudiziaria
indicato dal magistrato di
sorveglianza, il quale fissa
i giorni e l'orario di
presentazione tenendo conto
delle condizioni di salute,
dell'attività lavorativa e
del luogo di abitazione del
condannato; |
1) il condannato
deve presentarsi all'ufficio
di polizia giudiziaria
indicato dal magistrato di
sorveglianza, il quale fissa
i giorni e l'orario di
presentazione tenendo conto
delle condizioni di salute,
dell'attività lavorativa e
del luogo di dimora del
condannato; |
| b) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per | 2) al condannato è imposto l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di dimora abituale o dove svolge la propria attività lavorativa. Se per |
|
la personalità del soggetto,
per le condizioni ambientali,
la permanenza in tali luoghi
non garantisce adeguatamente
le esigenze di controllo o di
sicurezza, l'obbligo di
dimora può essere disposto
nel territorio di un altro
comune o frazione di esso,
preferibilmente nella
provincia e comunque
nell'ambito della regione ove
è ubicato il comune di
abituale dimora. Si
applicano, in quanto
compatibili, i commi 1 e 2
dell'articolo 282-bis e
i commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 283 del codice
di procedura penale; |
personalità del soggetto, o
per le condizioni ambientali,
la permanenza in tali luoghi
non garantisce adeguatamente
le esigenze di controllo o di
sicurezza, l'obbligo di
dimora può essere disposto
nel territorio di un altro
comune o frazione di esso,
preferibilmente nella
provincia e comunque
nell'ambito della regione
dove è ubicato il
comune di abituale dimora. Si
applicano, in quanto
compatibili, i commi 1 e 2
dell'articolo 282-bis e
i commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 283 del codice
di procedura penale. |
|
c) all'atto della
sospensione dell'esecuzione
della pena, è redatto un
verbale in cui il soggetto si
impegna a non uscire dalla
propria abitazione prima
delle ore 7 e a non rientrare
dopo le ore 21, salvo
specifica autorizzazione del
magistrato di sorveglianza,
nonché ad adoperarsi, in
quanto possibile, in favore
della vittima del
reato. |
V. penultimo
capoverso. |
|
2. Nel corso della
sospensione dell'esecuzione
della pena, le prescrizioni
di cui al comma 1 possono
essere modificate, su
richiesta dell'interessato o
del pubblico ministero, dal
magistrato di
sorveglianza. |
Si osservano, in
quanto applicabili, le
disposizioni dei commi 5, 6,
7, 8, 9 e 10 dell'articolo 47
della legge 26 luglio 1975,
n. 354. |
|
3. Con il
provvedimento che dispone la
sospensione dell'esecuzione
della pena, salvo specifica
autorizzazione del magistrato
di sorveglianza in relazione
ad esigenze familiari o
lavorative, è disposto, per
il periodo corrispondente
alla pena la cui esecuzione è
stata sospesa, per il
cittadino italiano il divieto
di espatrio, con tutte le
misure necessarie per
impedire l'utilizzazione del
passaporto e degli altri
documenti validi per
l'espatrio. |
Con il provvedimento
che dispone la sospensione
dell'esecuzione della pena,
salvo specifica
autorizzazione del magistrato
di sorveglianza in relazione
ad esigenze familiari o
lavorative, è disposto, per
il periodo corrispondente
alla pena la cui esecuzione è
stata sospesa, nei
confronti del condannato
il divieto di espatrio,
con tutte le misure
necessarie per impedire
l'utilizzazione del
passaporto e degli altri
documenti validi per
l'espatrio". |
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1. Ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 4, comma 1,
della legge 8 novembre 1991,
n. 381, come modificato
dall'articolo 1 della legge
22 giugno 2000, n. 193, la
sospensione dell'esecuzione
della pena, ai sensi della
presente legge, si considera
misura alternativa. |
Identico. |
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|
1. Ogni anno il Ministro
della giustizia riferisce al
Parlamento sullo stato di
attuazione della presente
legge. |
Identico. |
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|
1. Le disposizioni
della presente legge si
applicano nei confronti dei
condannati in stato di
detenzione ovvero in attesa
di esecuzione della pena alla
data di entrata in vigore
della medesima. |
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