XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3316
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Possono essere rieletti al terzo mandato
consecutivo i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a
tremila abitanti".
Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 71 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. L'articolo 71 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 72 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. La rubrica dell'articolo 72 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla
seguente: "Elezione del sindaco".
2. Al comma 1 dell'articolo 72 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti," sono
soppresse.
3. Al comma 4 dell'articolo 72 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola:
"assoluta" è soppressa.
4. Il comma 5 dell'articolo 72 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"5. In caso di parità di voti tra due o più
candidati, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato
con il gruppo o con i gruppi di candidati per il consiglio
comunale che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto
il candidato più anziano di età".
5. Il comma 6 dell'articolo 72 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"6. In caso di decesso di un candidato alla carica
di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle
candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si
procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite
dall'articolo 18, commi terzo, quarto e quinto, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale
rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e
le candidature a sindaco e a consigliere comunale".
6. Il comma 7 dell'articolo 72 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"7. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista,
sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il
candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un
numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50
per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del
comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali,
l'elezione è nulla".
7. I commi 8 e 9 dell'articolo 72 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
abrogati.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
1. La rubrica dell'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla
seguente: "Elezione del consiglio comunale".
2. Al comma 4 dell'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "al
termine del primo o del secondo turno" sono soppresse.
3. Il comma 10 dell'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"10. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al
candidato eletto alla carica di sindaco che non ha già
conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei
seggi del consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi. I
restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di
liste collegate ai sensi del citato comma 8".
4. Dopo il comma 10 dell'articolo 73 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito
il seguente:
"10-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti, alla lista o alle liste collegate al
candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior
numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati
al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora
il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga
una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono
assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate ai
sensi del comma 8".
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 74 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. Al comma 6 dell'articolo 74 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola:
"assoluta" è soppressa.
2. Il comma 7 dell'articolo 74 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"7. In caso di parità di voti tra due o più
candidati, è proclamato eletto presidente della provincia il
candidato collegato con il gruppo o con i gruppi di candidati
per il consiglio provinciale che hanno conseguito la maggiore
cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è
proclamato eletto il candidato più anziano di età".
3. I commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 74 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
abrogati.