XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3316




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

        1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Possono essere rieletti al terzo mandato consecutivo i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti".


Art. 2.

(Abrogazione dell'articolo 71 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. L'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.


Art. 3.

(Modifiche all'articolo 72 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

        1. La rubrica dell'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente: "Elezione del sindaco".
        2. Al comma 1 dell'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti," sono soppresse.
        3. Al comma 4 dell'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "assoluta" è soppressa.
        4. Il comma 5 dell'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "5. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con il gruppo o con i gruppi di candidati per il consiglio comunale che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età".

        5. Il comma 6 dell'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "6. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale".

        6. Il comma 7 dell'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "7. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla".

        7. I commi 8 e 9 dell'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

        1. La rubrica dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente: "Elezione del consiglio comunale".
        2. Al comma 4 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "al termine del primo o del secondo turno" sono soppresse.
        3. Il comma 10 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "10. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco che non ha già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8".

        4. Dopo il comma 10 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

        "10-bis. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, alla lista o alle liste collegate al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 74 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. Al comma 6 dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "assoluta" è soppressa.
        2. Il comma 7 dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "7. In caso di parità di voti tra due o più candidati, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o con i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età".

        3. I commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.



Frontespizio Relazione